Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.29558 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1554/2021 proposto da:

M.D.M.G., rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo RUBINO, e Giuseppe IMPIDUGLIA;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA – Dipartimento Regionale Pianificazione strategica Area Interdipartimentale 3 –

Affari Giuridici;

Commissione Istituita per l’Esame delle Istanze presentate per l’inserimento nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle Aziende del S.S.R.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. R.g.

1554/21 pendente al Tribunale Amministrativo per la Sicilia Palermo;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. Rossana MANCINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la dichiarazione della giurisdizione del Giudice ordinario.

RITENUTO

Che:

1. M.d.M.G. ha presentato istanza di partecipazione all’avviso pubblico per l’aggiornamento annuale dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore amministrativo delle aziende del S.S.R. della Regione Sicilia pubblicato nella G.U.R.S., Serie Speciale Concorsi, n. 4 del 13 marzo 2018;

2 con nota prot. A.I. 3/86700 del 22 novembre 2018 gli è stato comunicato il mancato inserimento nell’elenco per assenza del requisito previsto alla lett. c) dell’avviso allegato al D.A. n. 2297 del 22 dicembre 2015 (“Avere svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione, con qualifica dirigenziale e diretta responsabilità delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Ai fini dell’individuazione di enti o strutture sanitarie pubbliche o private, di media o grande dimensione, si fa riferimento a quanto stabilito dal D.P.R. n. 484 del 1997, art. 2…sono inoltre assimilate le agenzie sanitarie delle regioni. Per esperienza quinquennale di direzione tecnico amministrativa verrà considerata esclusivamente l’effettiva attività di direzione, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie – svolta a seguito di formale inquadramento nella qualifica di dirigente – con riguardo all’intera organizzazione dell’ente, azienda, struttura o organismo ovvero ad una delle principali articolazioni e, comunque, con riguardo a strutture complesse, escludendo le funzioni di mero studio, consulenza, ricerca, ispezione”);

3. avverso tale nota e tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, egli ha proposto ricorso dinanzi al Tar Sicilia;

4. costituendosi in giudizio, l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione, del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del giudice ordinario;

5. il Tar Sicilia ha respinto la domanda cautelare, proposta contestualmente alla domanda di merito da M.d.M.G., successivamente accolta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia;

6. con il presente ricorso M.d.M.G. propone regolamento preventivo di giurisdizione, ulteriormente illustrato con memoria, al fine di sentir dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo;

7. l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia ha resistito con controricorso;

8. l’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana – Dipartimento Regionale Pianificazione strategica Area Interdipartimentale 3 – Affari Giuridici, Commissione Istituita per l’Esame delle Istanze presentate per l’inserimento nell’elenco dei soggetti idonei alla nomina a direttore amministrativo delle Aziende del S.S.R. e B.V. non hanno svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

9. il regolamento è innanzitutto ammissibile in quanto proposto prima che sia intervenuta alcuna pronuncia nel merito della domanda;

10. secondo la consolidata giurisprudenza, infatti, l’ammissibilità del regolamento preventivo non è esclusa dalla decisione del giudice amministrativo in sede cautelare, atteso che il provvedimento cautelare in corso di causa non costituisce sentenza, neppure quando risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva (fra tante, Cass. Sez. Un., 20 maggio 2021, n. 13873; Cass.,Sez.Un., 22 aprile 2021, n. 10742; Cass.,Sez.Un., 30 marzo 2021, n. 8774;Cass.,Sez.Un., 15 dicembre 2016, n. 25840; Cass.,Sez.Un., 20 giugno 2014, n. 14041);

11. tanto premesso, il regolamento è da rigettare;

12. ai sensi del D.Lgs. n. 171 del 2016, art. 3, la nomina del direttore amministrativo è prerogativa del direttore generale che, nel rispetto dei principi di trasparenza, provvede attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti e aggiornati ogni due anni, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, effettuati da una commissione nominata dalla regione – composta da esperti. di qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d’interessi, di comprovata professionalità e competenza nelle materie oggetto degli incarichi, di cui uno designato dalla regione – che valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera, presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 7 e art. 3-bis, comma 9;

13. per le controversie aventi ad oggetto l’inserimento negli elenchi degli aspiranti alla nomina a direttore amministrativo di cui all’art. 3 del D.Lgs. ult. cit., le Sezioni Unite di questa Corte hanno già delineato, e ribadito anche di recente, le regole di riparto della giurisdizione in tema di inserimento negli elenchi degli idonei alla nomina a direttore generale, previsti e disciplinati dall’art. 2 del D.Lgs. ult. cit. (v., per tutte, Cass., Sez. Un., 28 maggio 2020, n. 10089);

14. invero, anche nell’ambito del procedimento per la formazione degli elenchi per cui è causa l’Amministrazione non esercita poteri discrezionali ma è chiamata, esclusivamente, a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente previsti nello svolgimento di un’attività vincolata, di carattere meramente ricognitivo, della cui natura partecipa anche il giudizio tecnico concernente la verifica dell’esperienza dirigenziale e dei titoli professionali degli aspiranti (impropriamente, si parla di discrezionalità tecnica);

15. pertanto, l’aspirante all’inserimento nell’elenco degli idonei, in possesso dei requisiti per l’idoneità professionale disegnata dalla legge, è portatore di un diritto soggettivo perché la legge obbliga l’amministrazione competente ad attuarlo, inserendo nell’elenco i soggetti in possesso dei requisiti inderogabilmente richiesti dalle disposizioni normative primarie e dagli atti amministrativi, restando escluso l’esercizio di poteri discrezionali;

16. conseguentemente, il riparto della giurisdizione deve operarsi sulla base della regola generale secondo cui, allorché sono controversi beni della vita non investiti dal potere amministrativo, la tutela è affidata al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti soggettivi (Cass. Sez. Un. 10089 del 2020 cit. ed ivi ulteriori precedenti);

17. in conclusione, è dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, al quale è rimessa anche la regolazione delle spese del presente regolamento preventivo;

18. non integrando il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione, non sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, al quale rimette la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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