Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.29559 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.g. n. 14081/2020 proposto da:

N.V., rappresentata e difesa dall’avvocato Aldo RETTURA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 75/2020 della CORTE dei CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA, depositata il 02/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Procuratore Generale Aggiunto Dott. SALVATO Luigi, che ha chiesto che la Corte dichiari il ricorso inammissibile.

FATTI DI CAUSA

1. N.V., in qualità di coniuge superstite di T.V., quest’ultimo erede di C.R. (o R.), titolare di pensione reversibile di guerra, impugna la sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, n. 75 del 2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n. 368 del 2018, della medesima sezione del giudice contabile, che aveva dichiarato inammissibile la domanda svolta in quanto ripetitiva di altra identica, già rigettata con sentenza n. 80 del 2015 dalla Sezione centrale di appello.

2. Il Ministero dell’Economia e Finanze non ha svolto attività difensiva.

3. L’Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il ricorso, affidato ad una censura per violazione di legge, si assume che il giudice contabile avrebbe dovuto rinviare la causa alla Corte di cassazione per una pronuncia sulla giurisdizione, e si richiede, alle Sezioni Unite della Corte, l’accoglimento della domanda azionata, con assegnazione, alla ricorrente, della pensione di guerra della predetta C..

5 Il ricorso all’esame, con il quale è impugnata sentenza suscettibile di gravame innanzi al giudice contabile, esula dall’ambito delle previsioni dell’art. 207 c.g.c., art. 362 c.p.c. e dall’alveo delle censure deducibili ex art. 111 Cost., comma 8, richiedendo il sindacato sulla giurisdizione oltre il perimetro tracciato dalla costante giurisprudenza in linea con le indicazioni cogenti di Corte Cost. n. 6 del 2018 in ordine agli ambiti dei poteri attribuiti alle diverse giurisdizioni dalla Costituzione, nonché ai presupposti e limiti del ricorso ex art. 111 Cost., comma 8.

6. In particolare, avverso le sentenze rese dalla Corte dei Conti in sede di revocazione sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione (art. 206 c.g.c., comma 3) e, nella specie, trattandosi di sentenza in materia pensionistica resa dal giudice monocratico, avverso la stessa l’attuale ricorrente avrebbe dovuto proporre appello secondo il paradigma fissato dall’art. 170 c.g.c..

7. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

8. Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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