Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29563 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12091-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, DIREZIONE PROVINCIALE DI *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DEI lo STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO PISAPIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8760/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 12/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava la decisione di primo grado che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificato M.A. relativo alla variazione di classamento a seguito di procedura DOCFA di un immobile sito nel comune di *****. Secondo il giudice di appello era affetto da deficit di motivazione, essendosi l’Ufficio limitato a redigere un atto contenente generiche indicazioni sulle modalità comparative applicate, nemmeno contenendo l’atto impugnato l’indicazione dei motivi in forza dei quali erano stato disattese le indicazioni offerte dal contribuente.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

La ricorrente deduce la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso per cassazione non risulta affetto dai vizi prospettati dal controricorrente in ordine all’assenza della firma digitale ed alla mancata utilizzazione delle forme previste per la notifica dell’atto a mezzo pec.

Ed invero, il ricorso per cassazione risulta firmato digitalmente dal difensore dell’Agenzia delle entrate.

Peraltro, questa Corte ha chiarito che in tema di notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell’atto e, dunque, lo scopo legale della notifica – cfr. Cass. n. 6519/2017 -. La verifica del ricorso, della relata di notifica e dell’attestazione di conformità sottoscritta dal difensore dell’Agenzia sembrano dunque escludere i profili di illegittimità prospettati, anche considerando che deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato.pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorché l’originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica – cfr. Cass. 19434/2019 e Cass. S.U. n. 22438/2018 -.

Ciò posto, il ricorso è fondato.

Ed invero, questa Corte, con ordinanza Cass. 6 febbraio 2014 n. 2709, ha ritenuto che l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere una adeguata – anche solo sommaria- motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria. Ciò è reso tanto più necessario in considerazione delle incertezze proprie del sistema catastale italiano che si riflettono sull’atto (classamento) con cui l’amministrazione colloca ogni singola unità immobiliare in una determinata categoria, in una determinata classe di merito e le attribuisce una “rendita”. Analogamente, Cass. n. 3394/2014 ha espresso il principio per il quale in caso di mancato recepimento delle indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato l’atto deve contenere una adeguata – ancorché sommaria – motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.

Sul punto, si è poi aggiunto che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso – Cass. n. 23237/2014 -.

Si tratta di un orientamento ormai stratificato nella giurisprudenza di questa Corte, ove si è anche di recente ribadito che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso – Cass. n. 12497/2016 -.

Orbene, a tali principi la CTR non si è affatto uniformata, giungendo ad annullare l’atto impugnato ancorché non avesse in alcun modo affermato che la diversa classificazione e determinazione di rendita operata dall’Ufficio in esito alla domanda DOCFA del contribuente si fosse basata su fatti diversi da quelli esposti nel procedimento DOCFA, solo in tale limitate ipotesi potendo ritenersi l’atto affetto di un deficit motivatorio.

Sulla base di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dal controricorrente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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