Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29564 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12156-2019 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7152/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE C.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate riscossione, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio che ha rigettato l’appello proposto dal contribuente, confermando la statuizione in punto di spese processuali adottate dal giudice di primo grado che, nell’accogliere il ricorso della contribuente contro l’intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento ad essa sottese, aveva liquidato Euro 400,00 per le spese processuali. Secondo la CTR, per quel che qui rileva, la sentenza impugnata era corretta, dovendosi le spese essere compensate “tenuto conto della natura della presente controversia e della sua particolare peculiarità”.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo la parte ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c.. La CTR non avrebbe esaminato la censura relativa all’ingiusta quantificazione delle spese processuali in violazione dei limiti tariffari, essendosi limitata a sondare la questione, pure prospettata in appello, della violazione della nota spese depositata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.M. Ministero della Giustizia 5 aprile 2014, n. 55, art. 4, e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15. La CTR avrebbe omesso di considerare che in relazione al valore della controversia – Euro 4.341,42 – la liquidazione operata dal giudice di primo grado era andata al di sotto dei limiti minimi fissati nel ricordato DM motivando in maniera irrazionale rispetto ai principi espressi da questa Corte.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

La CTR ha rigettato il ricorso in appello ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente applicato i principi in tema di liquidazione delle spese processuali, non limitandosi ad esaminare la questione relative alla nota spese prodotta dal contribuente, ma invece esplicitamente affermando che il giudicante aveva il potere di liquidare le spese processuali considerando l’esito del giudizio, proprio in relazione alla possibilità di giungere alla compensazione delle spese processuali. Tanto esclude di potere ritenere che la CTR abbia omesso di esaminare una delle censure esposte dall’appellante. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Questa Corte è ferma nel ritenere che in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, giusta la L. n. 794 del 1942, art. 24, – cfr. Cass. n. 8824/2017 -. Si è ancora aggiunto che il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci – cfr. Cass. n. 18905/2017 -.

Peraltro, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può rideterminare globalmente i diritti di procuratore e gli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci. E’ peraltro onere del ricorrente in cassazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, nonché le singole spese contestate o dedotte come omesse, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini – cfr. Cass. n. 24635/2014 -.

Ora, il giudice di appello, nel ritenere legittima l’attività di riduzione delle spese processuali rispetto a quelle indicate nella nota-spese e anche rispetto ai minimi tariffari ha richiamato, erroneamente, la facoltà riconosciuta al giudice di compensare le spese processuali in caso di soccombenza reciproca.

Ma nel caso di specie, a ben considerare, non vi fu alcuna soccombenza reciproca (avendo la parte contribuente ottenuto l’annullamento integrale degli atti – e, quindi, dell’intera domanda – impugnati sotto diversi profili, alcuni dei quali accolti dal giudice di primo grado.

Sicché erroneamente la CTR ha richiamato il principio della non sindacabilità della scelta del giudice di merito di compensare le spese in caso di soccombenza parziale, offrendo una motivazione incongrua rispetto all’attività alla quale era invece tenuto, correlata per un verso all’accoglimento integrale della domanda di annullamento degli atti impugnati ed alla congruità della liquidazione rispetto ai minimi tariffari che la CTR ha ritenuto di potere derogare sulla base di una non corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla CTR del Lazio, che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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