LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12432-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
F.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4255/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, della LOMBARDIA, depositata l’ 11/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dall’ufficio, confermando la sentenza di primo grado che, nel decidere sul ricorso relativo all’iscrizione ipotecaria notificata a F.C. per il debito portato da cartella relativa ad IVA per l’anno 2005, riteneva corretto l’annullamento pronunziato dal giudice di primo grado. Secondo la CTR, poiché la F. era stata destinataria dell’iscrizione ipotecaria in quanto socia accomandante e coobbligata in solido della società Biocitric sas sulla base di una cartella impugnata dalla medesima ed annullata parzialmente dal giudice tributario in relazione al fatto che la suddetta, in quanto obbligata in solido per il debito della società, poteva ritenersi responsabile, come accertato in altro contenzioso attivato dalla F. in esito all’impugnazione della cartella esattoriale, nei confronti dell’erario solo nei limiti del valore della propria quota di partecipazione (10% acquistato il *****) per Euro 500,00, risultando tale importo anche inferiore al valore nominale della partecipazione. Ora, se non poteva dubitarsi della natura cautelare dell’iscrizione ipotecaria, doveva ritenersi per ragioni di logica, coerenza e concretezza che il valore della cautela non poteva superare quello del credito che si trattava di salvaguardare, dovendo necessariamente sussistere proporzione e coerenza fra l’ammontare del diritto di credito che si trattava di cautelare e la limitazione della disponibilità dei propri beni in capo al debitore derivante dall’iscrizione ipotecaria.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. La parte intimata non si è costituita.
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 2313 e 2900 c.c..
La CTR avrebbe errato nel fare applicazione del giudicato formatosi sulla cartella emessa nei confronti della F. poiché tale sentenza, riportata in stralcio in ricorso, non avrebbe affrontato il tema del valore della quota conferita.
Il giudice di appello, in altri termini, era andato oltre il significato della sentenza sulla quale si era formato il giudicato, nella quale era stato unicamente quantificato il debito statuendo il principio per cui l’accomodante risponde nei limiti del valore della quota conferita. La CTR avrebbe dunque operato un’attività tesa a completare il dictum della precedente sentenza tributaria, disattendendo il significato dell’art. 2313 c.c., e così prendendo in considerazione non la quota conferita, ma il prezzo di acquisto di tale quota, frutto di una successiva cessione alla contribuente. Non sarebbe possibile dubitare del fatto che l’art. 2313 c.c., farebbe riferimento al valore della quota come risultante dall’atto costitutivo che, nel caso di specie, al momento della notifica dell’avviso di accertamento, superava di gran lunga il valore del debito accertato ed aveva una consistenza di Euro 1.034.800,00.
Il ricorso è inammissibile.
La ricorrente, dopo avere premesso nella parte espositiva che il contenzioso relativo alla cartella di pagamento impugnata dalla F. si era concluso a lei favorevolmente innanzi alla CTR Lombardia che aveva, con la sentenza n. 3590/42/2014, confermato la pronunzia di primo grado, annullando parzialmente la cartella con invito all’amministrazione finanziaria di ricalcolare l’imposta dovuta in quanto la F., socia accomandante della società, rispondeva delle obbligazioni societarie soltanto nei limiti della quota conferita, ha poi riprodotto una parte di una sentenza nella quale sì dà atto dell’infondatezza dell’appello della contribuente, riproducendo uno stralcio senza numero nella quale si afferma testualmente: L’appello della contribuente….e’ infondato e va reietto. Non è censurabile l’operato dell’Ufficio che ha proceduto ad iscrivere a titolo provvisorio a carico della odierna ricorrente quale coobbligata in solido con la società in accomandita semplice di cui è socia accomandante limitatamente alla sua quota conferita le maggiori imposte accertate con avviso di accertamento ***** a carico della società…”.
Ora non è dato capire come tale stralcio di sentenza che, secondo la ricorrente dovrebbe costituire il giudicato al quale ha fatto riferimento la CTR, coincida con quello formatosi in favore della contribuente, richiamato alla pag. 2 del ricorso per cassazione, nel quale la CTR Lombardia aveva confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente, annullando parzialmente la relativa cartella.
In ogni caso, la censura intende operare una ricostruzione diversa offerta dalla CTR che ha escluso di potere ritenere la legittimità di un’iscrizione ipotecaria in relazione ad un credito largamente inferiore ed accertato giudizialmente nei confronti della F., quale coobligata della società.
Sicché la censura, in definitiva, proponendo un criterio di responsabilità del socio diverso da quello affermato dalla sentenza della CTR nella sentenza indicata dalla pronunzia qui esaminata, intende inammissibilmente sovvertire il detto giudicato sulla base di un criterio che si assume essere quello normativamente previsto per la responsabilità del socio accomandante.
Le superiori considerazioni ed il deficit di chiarezza all’interno del ricorso che riporta contenuti distonici e contraddittori impedisce l’esame nel merito della censura, apparendo non in linea con le esigenze di chiarezza – Cass. n. 9570/2017, Cass. n. 18021/2016, Cass. n. 20288/2018 – non possono che rendere inammissibile il ricorso inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021