Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29568 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33101-2019 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA TURRENI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA MARIO APREA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GRAGNANO, PUBLISERVIZI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3113/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

Con sentenza n. 3113/2019 la CTR della Campania rigettava l’appello proposto da C.F. nei riguardi del Comune di Gragnano e della Publiservizi s.r.l. avverso la pronuncia della CTP di Napoli con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento per l’Ici 2013.

Rilevava che l’appellante non aveva fornito la dimostrazione della tempestività del ricorso non avendo lo stesso dato una prova certa in merito al momento in cui il contribuente avesse avuto conoscenza giuridica dell’atto che era intenzionato ad impugnare nel termine di legge.

In questo senso evidenziava, sulla base delle risultanze di causa che l’onere probatorio non poteva dirsi assolto alla luce della relata prodotta che era priva delle sue parti essenziali che deve contenere ed analoghe considerazioni svolgeva per quel che attiene alla certificazione postale dell’invio della raccomandata.

Osservava comunque che il ricorso era stato spedito ad un indirizzo diverso da quello indicato nell’avviso di accertamento.

Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Nessuno si è costituito per le parti intimate.

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che la CTR non avrebbe correttamente considerato un dato di fatto vale a dire che in calce all’atto impugnato la relata di notifica redatta dalla Publiservizi s.r.l. avrebbe attestato che in data 10.11.2017 aveva consegnato l’avviso di accertamento all’agente postale per la notifica poi consegnata in data 13.11.2017, come emerge dalla busta postale allegato all’avviso di accertamento.

Si afferma pertanto che, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, sarebbe stata presente agli atti la prova piena del dies a quo da cui iniziare il computo del termine per la presentazione del ricorso del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, commi 1 e 2, e art. 36, commi 2 e 3, nonché la violazione dell’art. 145 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 1, e del Decreto Mef n. 163 del 2013, art. 7, comma 4.

Si rileva che la concessionaria nella sezione “modalità di presentazione del ricorso” avrebbe indicato tre modalità di presentazione dell’opposizione 1) notifica ai sensi dell’art. 137 c.p.c., notifica mediante raccomandata a/r e consegna diretta presso l’Ufficio resistente.

Si lamenta pertanto che non ci sarebbe stata una chiara elezione di domicilio. come affermato dalla CTR.

Si osserva, poi, che il ricorso è stato notificato in forma cartacea ai sensi dell’art. 145 c.p.c., in plico raccomandato senza busta presso la sede legale della Pubbliservizi s.r.l. rilevando che tale modalità di notifica sarebbe assolutamente valida perché rituale.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si afferma che i giudici di primo e secondo grado avendo ravvisato un vizio relativo alla notifica del ricorso introduttivo avrebbero dovuto assegnare alla parte ricorrente ex art. 291 c.p.c., un termine perentorio per la rinnovazione della notifica.

I primi due motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

Nel corpo del ricorso non è stata riprodotta la relata di notifica redatta in calce all’atto impugnato ma si fa riferimento unicamente ad una notifica dell’accertamento intervenuta il 13 11 2017 (anche essa non allegata), non permettendo a questa Corte di accertare la veridicità degli assunti del contribuente.

Sul punto si è ripetutamente affermato, con orientamento che ormai può ritenersi consolidato e da cui questo Collegio non ritiene che vi siano motivi per discostarsi, che in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, o comunque una questione riconducibile alla notifica e alla sua relata, per il principio di autosufficienza del ricorso si esige la trascrizione integrale di quest’ultima. La sua omissione determina l’inammissibilità del motivo (Cass., sent. n. 5185/2017; sent. n. 17424/2005, n. 17145/2018; ord. n. 905/2019; 2020 n. 27099).

Per accertare la sussistenza o meno della dedotta violazione, non basta un generico richiamo ai documenti relativi alla notifica, ma per il principio dell’autosufficienza è necessaria la sua integrale trascrizione, onde consentire al giudice il preventivo esame della rilevanza del vizio denunziato.

Analoghe valutazioni vanno svolte per quel che attiene al secondo motivo di ricorso per quanto riguarda le modalità di notifiche avvenute secondo forme non conformi a quelle dell’atto impugnato.

Anche in questo caso il ricorrente non trascrive per gli aspetti che qui interessano i passaggi dell’avviso che attengono alle modalità di presentazione del ricorso né produce la notifica eseguita presso la sede legale della Publiservizi.

Per effetto della inammissibilità dei primi due motivi inerenti alla tempestività del ricorso introduttivo e alle modalità di notifica, rimane assorbito il terzo motivo.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte vanno dichiarati inammissibili i primi due motivi di ricorso ed assorbito il terzo.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso; assorbito il terzo; nulla per le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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