Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29571 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24569-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M., BE.SI., elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA RAZIONALE, rappresentati e difesi dagli avvocati PIER PAOLO ZAMBELLA, RAFFAELLA PONARI DESLARZES;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 947/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, che su impugnazione da parte di Be.Si. e B.L., nella qualità di soci della Serigraf di B.L. & C. s.a.s., cancellata dal registro delle imprese il 12.1.2009, di avvisi di accertamento per Ires e Irpef anno 2008, ha respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTP di La Spezia aveva accolto il ricorso dei contribuenti sulla questione pregiudiziale della loro carenza di legittimazione passiva, stante la cancellazione della società, che ne determina l’estinzione anche delle società di persone. La CTR ha altresì statuito che sebbene il credito erariale fosse anteriore alla cancellazione della società, essendo gli atti di accertamento impugnati “successivi all’estinzione della società, l’amministrazione avrebbe dovuto procedere nei confronti dei soci, nelle forme previste dall’art. 2495 c.c., comma 2”.

I contribuenti si costituiscono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo l’Ufficio notificato l’accertamento ai contribuenti quali soci della Serigraf di B.L. & C. s.a.s., per l’anno d’imposta 2008, periodo nel quale la società era ancora attiva, essendo stata cancellata dal registro delle imprese il 12.1.2009, per cui l’avviso notificato agli ex soci doveva ritenersi pienamente legittimo.

2. Il motivo è fondato.

3. Va premesso che ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, entrata in vigore il 1 gennaio 2004), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. Le Sezioni Unite hanno riconosciuto alla norma “effetto espansivo” anche alle società di persone, di modo che anche per esse si produce l’effetto estintivo conseguente alla cancellazione, sebbene per queste ultime la relativa pubblicità conservi natura dichiarativa. E ciò anche per le cancellazioni che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova formulazione della norma, con effetto però in tal caso da quest’ultima data: 10 gennaio 2004 (v. Cass. Sez. U. 22/02/2010, n. 4062). Tale effetto deve, nel caso di specie, riconoscersi prodotto in conseguenza dell’intervenuta cancellazione dal registro delle imprese della società di persone (Serigraf s.a.s.) di che trattasi prima della proposizione del giudizio di primo grado.

4. Ciò premesso va ricordato che le SS.UU. (6070/13; 6071/13; 6072/13) hanno chiarito che a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono. il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. Ne discende che i soci peculiari successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente – la cui estinzione è in parte equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 110 c.p.c – in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (21188/14). Dunque a seguito dell’estinzione della società e della conseguente perdita della capacità processuale che ciò determina, il processo può continuare nei confronti dei Soci, costituendo costoro la giusta parte processuale abilitata, in ragione del fenomeno latamente successorio che si realizza a seguito della cancellazione, ad assumere la veste di legittimo contraddittore.

5. Deve conseguentemente essere ribadito che nel processo tributario, l’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”.

6. Ne discende che i soli peculiari successori della società subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovvero a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, dovendo invece escludersi la legittimazione “ad causam” del liquidatore della società estinta (nella specie destinatario di cartella di pagamento quale coobbligato ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, previgente art. 2456 c.c., comma 2) il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale (n. 16362 del 30/07/2020; v. Sezioni Unite: n. 6070 del 2013).

7. Nel caso di specie, costituisce circostanza incontestata la proposizione che i contribuenti erano soci della Serigraf di B.L. & C. s.a.s., che l’accertamento è stato loro notificato nella qualità di soci nel 2008, e che la società si è estinta nel 2009.

La CTR non si è adeguata ai superiori principi per cui la sentenza va cassata, con rinvio, alla CTR della Liguria che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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