LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32361-2019 proposto da:
V.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA, 670, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentato e difeso dall’avvocato UMBERTO SANTI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 229/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 29/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
che:
V.C. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, che in controversia su impugnazione di provvedimento di irrogazione sanzioni anno 2009, derivante avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva anno 2009 emesso nei confronti della società DE.MA. Services industries s.r.l. a seguito di verifica fiscale, quale coobbligato per le sanzioni tributarie, ne ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado. La CTR, respinti i motivi di appello sulla pretesa illegittimità formale dell’avviso impugnato, ha ritenuto che il V. fosse il dominus dell’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e che la società fosse una mera finzione, artificiosamente creata dal V. al solo scopo di porre in essere violazioni a suo esclusivo vantaggio, con conseguente inapplicabilità dell’esimente di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 7, invocata dal contribuente. Conclude che “qui siamo di fronte a una società fittizia, De.Ma. s.r.l., società interposta (in sostanza cartiera) e pertanto è corretto che la sanzione sia applicata in testa al beneficiario della frode e non alla società stessa”.
L’Agenzia si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Col primo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37m comma 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, essendo il V. estraneo alle vicende societarie della De.Ma. Services industries s.r.l., per cui non è tenuto a rispondere delle sanzioni, in quanto ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, conv. in L. n. 326 del 2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Deduce illegittimità della pretesa per Ires e sanzioni Ires.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Quanto alla riferibilità delle sanzioni esclusivamente alla persona giuridica, la giurisprudenza ha precisato che tale principio non può ritenersi operante nell’ipotesi di società artificiosamente costituita, proprio allo scopo di creare uno schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi dal rappresentante o amministratore della società che abbia agito per proprio personale vantaggio. In tal caso viene meno la ratio che giustifica l’applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7 – che pone a carico esclusivo della persona giuridica la responsabilità per le sanzioni – e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (Cass. 10975/2019).
2.2. E’ stato altresì statuito che in ipotesi di costituzione ai fini illeciti della società di capitali, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate “nei confronti della persona fisica che ha beneficiato materialmente delle violazioni contestate” (Cass. 25727/2020). In tal caso, la persona fisica che ha agito per conto della società e’, al contempo, trasgressore e contribuente, e la persona giuridica è una mera fictio, creata nell’esclusivo interesse della persona fisica. Non opera pertanto in questo caso il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, secondo cui nel caso di rapporti fiscali facenti capo a persone giuridiche le sanzioni possono essere irrogate nei soli confronti dell’ente, in quanto detta norma intende regolamentare le ipotesi in cui vi sia una differenza tra trasgressore e contribuente e, in particolare, l’ipotesi di un amministratore di una persona giuridica che, in forza del proprio mandato, compie violazioni nell’interesse della persona giuridica medesima” (così, in motivazione, Cass. n. 5924 del 8/3/2017, che richiama Cass. n. 19716 del 28/8/2013), e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (Cass. n. 12334/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25284 del 25/10/2017, Cass. n. 19716 del 2013, in motivazione; conf. Cass. n. 5924 del 2017; 10975/2019; 9448/2020).
Nella fattispecie la CTR ha accertato, con congrua motivazione, la responsabilità per le sanzioni della DE.MA. s.r.l. a carico del V. in quanto ricollegata ad una artificiosa costituzione della società e al perseguimento di un interesse proprio, con ciò adeguandosi ai superiori principi.
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.500,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021