Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29573 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13355-2019 proposto da:

COMUNE DI CAVEDINE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA, 56, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA RANIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABRIZIO DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PAULETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSAMARIA NICASTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di II GRADO di TRENTO, depositata il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CT di secondo grado di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’appello proposto dal comune di Cavedine, confermando la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva annullato l’avviso di accertamento relativo alle sanzioni per mancato pagamento dell’ICI da parte della Hydro Dolomiti Enel srl per gli anni dal 2008 al 2009 con riferimento all’impianto connesso con la centrale Nago-Torbole, situata in comune di Laguna Muste’, dopo che la contribuente aveva prestato acquiescenza alla decisione di primo grado in ordine alla debenza dell’ICI reclamata dal comune.

Secondo la CT di secondo grado ricorrevano i presupposti per escludere la debenza delle sanzioni, risultando l’incertezza circa il calcolo per la determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche ai fini ICI, avuto riguardo alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 13619/2018) resa in caso simile.

Il comune di Cavedine ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La società intimata ha resistito con controricorso.

Il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3. La CTR avrebbe erroneamente riconosciuto l’incertezza sul presupposto applicativo dell’ICI senza avvedersi che la sanzione applicata nasceva dall’omessa iscrizione in catasto di un immobile, non potendo ciò costituire motivo di esonero per il calcolo e il pagamento dell’ICI, nemmeno rilevando i principi espressi da Cass.n. 13619/2018, pure richiamati dal giudice di appello, gli stessi riguardando un tema di indagine diverso da quello in contestazione nel presente giudizio.

Il motivo è infondato.

Ai fini del riconoscimento dell’incertezza che può costituire elemento impeditivo per la insorgenza di sanzioni a carico del contribuente questa Corte – Cass. n. 13076 del 24/06/2015; Cass. n. 4394 del 24/2/2014; Cass. n. 3113 del 12/2/2014; Cass. n. 24670 del 28/11/2007- ha già avuto modo di chiarire che l’incertezza normativa oggettiva tributaria ricorre quando la situazione giuridica oggettiva che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa. Essa ricorre quando risulta l’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie. Invece, l’incertezza normativa oggettiva costituisce una situazione diversa rispetto alla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto come emerge dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6 che distingue in modo netto le due figure dell’incertezza normativa oggettiva e dell’ignoranza (pur ricollegandovi i medesimi effetti) e perciò l’accertamento di essa è esclusivamente demandata al giudice. In particolare, l’incertezza normativa oggettiva non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria. Tale condizione risulta attraverso una serie di fatti indice, che spetta al giudice accertare e valutare nel loro valore indicativo. Tali fatti indice devono essere accertati, esaminati ed inseriti in procedimenti interpretativi della formazione che siano metodicamente corretti e che portino inevitabilmente a risultati tra loro contrastanti ed incompatibili. Costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione”.

Ora, come già ricordato in altro recente precedente di questa Corte- Cass. n. 4169/2020-, dopo l’entrata in vigore del D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies, sussisteva obiettiva incertezza circa la concreta individuazione dei manufatti che avrebbero dovuto essere considerati al fine di incrementare il valore di impianti destinati a centrali elettriche e circa il valore da attribuire agli stessi, tenuto conto della vetustà e dell’obsolescenza. Ciò è confermato dal fatto che è incontestato che la contribuente, come dedotto nel controricorso – pag. 20 controricorso- avesse promosso iniziative con il Servizio Catasto per individuare quali fossero le modalità di dichiarazione e di classamento che si erano concluse con l’accordo stipulato il 18.5.2011 tra il predetto Servizio Catasto e la società avente causa della contribuente, ove si faceva menzione dell'”annoso problema inerente l’attribuzione della rendita catastale degli impianti per la produzione di energia idroelettrica”; anche la redazione della domanda di accatastamento con procedura DOCFA presentava problematiche non facilmente risolvibili.

La circostanza che la società proprietaria della centrale elettrica non avesse proceduto all’accatastamento di alcune delle aree connesse allo stabilimento, regolarmente inserito in altro comune dal punto di vista catastale non poteva che confermare la situazione di incertezza nella quale obiettivamente venne a trovarsi il proprietario del complesso industriale, con evidenti refluenze in punto di configurabilità di un contegno rilevante dal punto di vista sanzionatorio.

Ed infatti, come già ritenuto da questa Corte, ai fini del riconoscimento della situazione di incertezza oggettiva questa Corte, in un caso caratterizzato da affinità con quello odierno, ha ritenuto di dare rilievo, dopo l’attribuzione della rendita da parte del Servizio Catasto della Provincia Autonoma di Trento il 2.12.2011 e la notifica del conseguente avviso di liquidazione dell’Ici per gli anni in contestazione non ha inteso impugnare i predetti atti sotto il profilo dell’entità della rendita ma solamente sotto il profilo sanzionatorio, ritenendo di essere stata impossibilitata a quantificare l’imposta dovuta prima della determinazione da parte del predetto Servizio Catasto-Cass. n. 4169/2020-.

Parimenti rilevante deve poi ritenersi al fine di evincere elementi di incertezza dalla Circolare dell’Agenzia del Territorio 6/T del 30.11.2012 la cui finalità era quella di risolvere i dubbi interpretativi sorti in esito all’entrata in vigore del citato D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1 quinquies cit. Disposizione regolamentare alla quale venne poi addirittura attribuita una particolare forza vincolante dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244.

Sulla base di tali considerazioni, pienamente avvalorate da altri precedenti ricordati dalla controricorrente Cass.n. 13619/2018, Cass.n. 3277/2019- deve ritenersi infondato il ricorso proposto dal Comune di Cavedine, risultando la sentenza impugnata conforme alla giurisprudenza di questa Corte laddove ha riconosciuto la sussistenza di una situazione di obiettiva incertezza in ordine alla questione del classamento dei beni facenti parte di una centrale elettrica, escludendo conseguentemente l’applicabilità di sanzioni a carico della parte contribuente.

Le spese seguono la soccombenza dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 2.300,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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