Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29577 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17593/2016 proposto da:

B.A., B.C. & FIGLIO A. S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANILO CERPELLONI, giusta procura in atti;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI VERONA, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 133, presso lo studio dell’avvocato SIMONE CADEDDU, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FLAVIO LEARDINI, giusta procura in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che i ricorrenti B.A. e B.C. & Figlio A. s.a.s. videro accolta opposizione avverso intimazione di pagamento della somma di Euro 339.858,40 a mezzo ordinanza-ingiunzione della Provincia di Verona, per violazione della L.R. 7 settembre 1982, n. 44, art. 33, comma 2 – si addebitava ad B.A. di avere estratto materiale da una cava oltre il quantitativo autorizzato e alla società la solidarietà nell’obbligazione -, avendo il Tribunale reputato che l’illecito si fosse prescritto, avendo allo stesso attribuito natura istantanea;

che la Corte d’appello di Venezia, accolta l’impugnazione proposta dalla Provincia di Verona, rigettò l’opposizione, avendo valutato l’illecito permanente, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, in uno al contenuto della norma, la quale, non andava frazionata in due ipotesi (coltivazione abusiva e coltivazione abusiva con danno ambientale);

che avverso la decisione d’appello gli appellati rimasti soccombenti propongono ricorso sulla base di tre motivi e che la Provincia di Verona resiste con controricorso;

che all’approssimarsi dell’adunanza camerale dell’8 giugno 2021 veniva depositata memoria, con documenti, con la quale veniva dichiarata la morte in data 7 dicembre 2016 di B.A. e si concludeva per la pronuncia di cessazione della materia del contendere per morte dell’incolpato;

considerato che, come varie volte chiarito da questa Corte, la morte dell’autore della violazione amministrativa comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, la quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all’ordinanza ingiunzione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c. (Sez. 2, n. 6737, 7/4/2016, Rv. 639489; conf., Cass. nn. 22199/2010, 27650/2018);

considerato, quanto al regolamento delle spese doversi precisare quanto segue:

– il sopravvenire della morte della persona alla quale viene contestata la violazione amministrativa, estinguendo questa impedisce di oltre procedere nel vaglio dei motivi di doglianza, i quali, pertanto, restano inesplorati, di talché non vi è luogo a regolare le spese e, pertanto, non può trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale;

– diversamente deve affermarsi laddove l’evento estintivo non riguardi tutti i soggetti incolpati, poiché l’addebito risulti contestato anche a soggetti non persone fisiche o anche a più persone fisiche, stante che in tal caso la Corte conosce delle doglianze e, quindi, è in condizione di accertare la soccombenza virtuale (e’ da presumere che proprio in ragione di ciò la citata Cass. n. 22199/2010 regolò le spese, a dispetto della parimenti citata Cass. n. 27650/2018, la quale dispose non esservi luogo a provvedere);

– nell’ipotesi qui in rassegna il decesso di B.A., unico soggetto al quale si addebitava la violazione amministrativa, facendo venir meno l’obbligazione, esonerando, quindi, per forza di cose, la società solidalmente obbligata, impedisce l’oltre procedere e, perciò stesso, non consente di formulare prognosi virtuale di sorta sull’epilogo.

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta estinzione della violazione amministrativa.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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