Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29578 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28391/2016 proposto da:

C.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato ROSSELLA VITALI, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3685/2016 della CORTE D’APPELLO DI MILANO, depositata in data 5/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata dell’8/6/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

rilevato che: – il ricorrente, con atto del 24/5/2021 e depositato il 27/6/2019, sottoscritto dal suo difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso; – tale atto risulta sottoscritto, per accettazione, dal controricorrente;

considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione della relativa controparte, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c., comma 4).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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