Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29582 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28000/2016 proposto da:

D.M., e L.T., rappresentati e difesi dall’Avvocato MICHELE MUSCI, per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.F.A., M.G., M.A., e M.T., rappresentati e difesi dall’Avvocato LEONARDO MINERVINI, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

nonché

D.G. & C. S.N.C., rappresentata e difesa dall’Avvocato DOMENICO TANDOI, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 862/2016 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata in data 3/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata dell’8/6/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Trani, con sentenza del 2013, per quanto ancora rileva, ha rigettato le domande con le quali D.M. e L.T., già soci della società attrice Telecommunication Engineering s.a.s. di D.M., cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio, avevano chiesto la costituzione di una servitù di passaggio, in favore del capannone di loro proprietà ed a carico dell’area pertinenziale dei capannoni dei convenuti M. e D., per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell’art. 1062 c.c., ovvero, in subordine, in via coattiva ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c..

Il tribunale, in particolare, per ciò che riguarda la domanda di costituzione della servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, ha rilevato che l’unico ed originario proprietario dell’intero compendio immobiliare, e cioè la L. s.n.c. di L.B. & C., prima che l’originario capannone fosse fatto oggetto di separati atti di trasferimento del 27/6/1996 (compravendita) e del 25/2/2002 (aggiudicazione in sede fallimentare), aveva espressamente manifestato la volontà di escludere, ai sensi dell’art. 1062 c.c., comma 2, la costituzione di qualsiasi servitù per destinazione del padre di famiglia, fatta eccezione per una servitù relativa ad una cabina dell’Enel nella porzione alienata a M.S..

Il tribunale, inoltre, per quanto riguarda la domanda di costituzione delle servitù di passaggio in via coattiva, ha rilevato che il fondo di proprietà della società attrice (e, quini, di D.M. e L.T., già soci della società estinta), alla luce di quanto emergeva dalle conclusioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio, non risultava intercluso, avendo, in realtà, accesso alla pubblica attraverso la pertinenza scoperta dell’attigua palazzina di proprietà di L.C. e L.T., con accesso dalla s.s. ***** al km. 49,268.

Il tribunale, infine, ha accolto la domanda riconvenzionale proposta dalla soc. D., ordinando a D.M. e L.T. di rimuovere il muretto che gli stessi in corso di causa avevano realizzato al confine tra le loro proprietà e quella di D., in modo da ripristinare lo stato dei luoghi e garantire il transito dei confinanti verso la s.s. *****, e condannandoli al risarcimento dei danni nei confronti della soc. D. e degli eredi M. per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., oltre alle spese di giudizio comprese quelle per consulenza tecnica d’ufficio.

D.M. e L.T. hanno proposto appello.

Hanno resistito al gravame tanto la s.n.c. D.G. & C., quanto M.G., Di.Fr.An. e T. nonché A., i quali hanno chiesto la condanna degli appellanti al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c., da quantificarsi in corso di causa ovvero in via equitativa.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto che, a norma dell’art. 342 c.p.c., nella formulazione in vigore dopo le modifiche apportate dalla L. n. 134 del 2012, i motivi d’appello articolati dagli appellanti fossero inammissibili.

La corte, in particolare, dopo aver evidenziato come tale norma impone all’appellante “di indicare con precisione gli errori commessi dal primo giudice e l’incidenza di tali errori sulla decisione impugnata e di specificare di seguito le correzioni richieste, di tal ché il giudice di appello possa immeditatamente e facilmente comprendere quale sia la decisione che l’appellante miri ad ottenere”, ha ritenuto che, nel caso in esame, i motivi di merito proposti dagli appellanti, pur se parametrati a tale più ampia interpretazione, non soddisfacessero minimamente le indicazioni richieste dall’art. 342 c.c..

Nell’atto d’appello, infatti, ha osservato la corte, gli appellanti, senza richiamare in alcun passaggio il contenuto specifico delle motivazioni rese dal tribunale e senza argomentare criticamente in ordine alle risultanze istruttorie delle quali la sentenza impugnata aveva adeguatamente dato conto, si sono limitati, per un verso, ad affermare l’erroneità della pronuncia che ha escluso il loro diritto alla costituzione/riconoscimento della servitù, e, per altro verso, a riproporre pedissequamente le argomentazioni già prospettate con l’atto introduttivo del giudizio e le successive memorie, “con argomenti cui il giudice aveva specificamente dato risposta”.

L’appello, dunque, ha concluso la corte, dev’essere dichiarato inammissibile, “per carenza degli elementi formali richiesti dalla legge, ovvero dell’individuazione dei passaggi motivazionali ritenuti censurabili, e delle formulazione di specifici argomenti di critica nei loro confronti”.

La corte, infine, ha ritenuto che gli appellanti avessero agito con colpa grave e li ha, pertanto, condannati, per l’abuso dello strumento processuale e a prescindere dalla prova del danno, al pagamento, in favore di ciascuna parte, della somma di Euro 2.000,00, a titolo di risarcimento.

D.M. e L.T., con ricorso notificato il 6/12/2016, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificata il 7/10/2016.

D.F.A., M.G., M.A. e M.T. hanno resistito con controricorso.

La D.G. & C. s.n.c. ha resistito con controricorso e proposto, per un motivo, ricorso incidentale, al quale D.M. e L.T. hanno, a loro volta, resistito con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, nonché il difetto assoluto di motivazione, in ogni caso incongrua ed illogica, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto inammissibile i motivi d’appello.

1.2. Così facendo, però, hanno osservato i ricorrenti, la corte d’appello ha completamente omesso l’esame di motivi di impugnazione che gli appellanti avevano proposto avverso la sentenza del tribunale, formulando censure che soddisfacevano i requisiti previsti dall’art. 342 c.p.c..

1.3. I motivi esposti nell’atto d’appello, infatti, come si evince dalla loro riproduzione in ricorso, indicavano con precisione gli errori in cui era caduto il giudice di primo grado, l’incidenza di tali errori sulla decisione impugnata e le correzioni richieste.

2.1. Il motivo è fondato. Questa Corte, in effetti, ha avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (ex multis, da ultimo, Cass. n. 13535 del 2018).

2.2. Ciò in perfetta continuità con il principio di diritto declinato dalle S.U. (n. 27199 del 2017), secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio d’appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

2.3. Dall’esposto principio di diritto discenda l’ulteriore specificazione interpretativa secondo la quale non può considerarsi aspecifico il motivo d’appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d’appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d’appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l’appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l’impugnazione a critica vincolata (Cass. n. 7675 del 2019).

2.4. Nel caso in esame, non è dubbio che l’appello supera la soglia della specificità, nel senso che si è detto, avendo l’appellante individuato i punti della decisione reputati erronei (lì dove, in particolare, la corte aveva rigettato la domanda di costituzione coattiva della servitù di passaggio e li aveva condannati all’abbattimento del muro dagli stessi collocato al confine), precisandone il presupposto fattuale (la sussistenza dell’interclusione negata dal tribunale e la mancanza di un titolo opponibile ai vicini che fondasse il diritto di passaggio idoneo ad escluderla) e la relativa sussunzione giuridica (nelle norme che, rispettivamente, prevedono la costituzione coattiva della servitù di passaggio e l’insussistenza del diritto dei vicini al passaggio attraverso il confine sul quale è stato realizzato il muro), non potendosi a tal fine onerare l’impugnante della trascrizione di tutte le emergenze di causa, trattandosi di risultanze di già poste nella piena disponibilità del giudice d’appello, in base al principio devolutivo, che, pur con i limiti derivanti dal modello impugnatorio dell’appello (tantum devolutum quantum appellatum), resta paradigma portante.

2.5. Non v’e’ dubbio, in effetti, che gli appellanti, contestando la correttezza delle valutazioni in ordine alle risultanze probatorie svolte dal tribunale e, soprattutto, del giudizio di sussunzione dei fatti così emergenti nelle corrispondenti norme di legge, avevano chiesto alla corte d’appello di esprimere un convincimento in diritto opposto rispetto a quello a suo tempo manifestato dal tribunale.

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ritenendo la sussistenza della grave colpa degli appellanti, li ha condannati al pagamento, in favore di ciascuna delle controparti, della somma di Euro 2.000,00, senza, tuttavia, considerare, innanzitutto, che la norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3, introdotta dalla L. n. 69 del 2009, si applica solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, laddove il giudizio in questione è stato introdotto nell’anno 2002, ed, in secondo luogo, senza svolgere alcuna indagine circa la concreta sussistenza della colpa grave degli appellanti.

4. Il motivo è assorbito, al pari dell’unico motivo di ricorso incidentale con il quale la D.G. & C. s.n.c., lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, o l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, pur avendo preso atto della condotta gravemente colposa degli appellanti, non si è pronunciata sulla richiesta di condanna degli stessi al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1.

5. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bari che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo motivo ed il ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Bari che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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