Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.29587 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28052/2016 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO SANSONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE N. 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPATA, rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO SALLEMI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1022/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

La Corte osserva:

FATTO E DIRITTO

La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini seguenti:

– il Tribunale, accolta in parte la domanda di M.A., condannò A.S. al pagamento della somma di Euro 15.526,00 a titolo di risarcimento del danno per avere venduto all’attore 16.000 piantine biologiche di pomodoro “inquinate”;

– la Corte d’appello di Palermo, in parziale accoglimento dell’impugnazione avanzata dall’ A., ridusse l’entità del risarcimento a Euro 3.622,92, sulla base delle seguenti valutazioni:

– il danno andava limitato al lucro cessante derivante dalla coltivazione, unica attività svolta dall’acquirente, il quale non aveva potuto vendere il prodotto come biologico, non essendo rimasto provato che quest’ultimo gestisse azienda di trasformazione e che, pertanto, avrebbe lavorato e indi venduto l’ortaggio, trasformato in passata di pomodoro.

M.A. ricorre avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi e che A.S. resiste con controricorso.

Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 301 c.p.c., art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, assumendo che la sentenza era affetta da nullità per non essere stato il processo d’appello interrotto a causa della morte dell’avv. Ac.An., procuratore del M. (istruito il processo, all’udienza del 6/3/2015 la Corte locale aveva rinviato per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 22/1/2016, alla quale nessuno si presentava per il M., stante che il di lui procuratore era venuto a mancare il 27/7/2015) e ciò era stato causa di nocumento difensivo non avendo il ricorrente “potuto spiegare fino in fondo le proprie difese e, nello specifico, non ha nemmeno potuto concludere né effettuare la comparsa conclusionale”.

La doglianza è inammissibile quanto all’evocata violazione di norme costituzionali.

La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione, in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (S.U., n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Quanto alla denunziata violazione dell’art. 301 c.p.c., deve dirsi fondata.

La morte del procuratore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza (Sez. L., n. 24271, 28/10/2013, Rv. 628602).

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato “error in procedendo”; ne consegue che, ove il ricorrente non indichi lo specifico e concreto pregiudizio subito, l’addotto “error in procedendo” non acquista rilievo idoneo a determinare l’annullamento della sentenza impugnata (Sez. 3, n. 18635, 12/09/2011, Rv. 619534); di talché, in assenza di prova di un concreto pregiudizio subito dal ricorrente, sussiste difetto di interesse all’impugnazione (ex multis, Sez. 3, n. 9722/2013; Sez. 6, n. 15676/2014).

Nel caso di specie un tal interesse sussiste.

Pur vero che l’istruttoria si era già conclusa al momento del decesso del difensore, tuttavia è innegabile che proprio a cagione del sopraggiunto decesso la parte non pote’ precisare le proprie conclusioni, né compiutamente illustrare la propria posizione, anche alla luce delle acquisizioni processuali, con la comparsa conclusionale.

Spiegazione, questa, del vulnus patito, che proprio, per la funzione delle attività processuali non potute svolgere, intimamente connaturate al concreto atteggiarsi della diesa nel confronto con le tesi della controparte e con l’esigenza di riportare gli apporti di giurisprudenza e dottrina reputati favorevoli, risulta ben giustificare la declaratoria di nullità.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva affermato che l’attività d’impresa dell’esponente era limitata alla sola coltivazione agricola, invocante, per vero, un’alternativa ricostruzione dei fatti, resta assorbito dall’accoglimento del primo.

Il Giudice del rinvio regolerà le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia, in relazione all’accolto motivo, alla Corte d’appello di Palermo, altra sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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