LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29063/2016 proposto da:
A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL PLEBISCITO 112, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO MANZULLO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO BRUCATO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
L.G.V., L.G.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI N. 39, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANTONIO SINESIO, rappresentati e difesi dall’avvocato VINCENZO CAPONNETTO, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
e contro
L.G.S., L.G.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 959/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 18.5.2016, la Corte d’appello di Palermo confermò la sentenza del Tribunale di Agrigento avente ad oggetto la domanda di usucapione proposta da A.C. nei confronti di L.G.S., C., R. e V. avente ad oggetto le quote di un immobile.
La Corte di merito fondò la decisione sulle stesse allegazioni dell’attore, che aveva affermato di aver ricevuto il magazzino dal suocero G.G. a titolo gratuito sicché la relazione del bene era riconducibile ad un contratto di comodato e non vi era la prova di un atto di interversione del possesso.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.C. sulla base di due motivi.
Hanno resistito con controricorso L.G.C. e L.G.V..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito omesso di considerare che il ricorrente, già dal 1981 utilizzava il bene uti dominus per fini personali, collocandovi i propri attrezzi, sostituendovi la porta d’accesso, svolgendovi lavori di manutenzione straordinaria e, successivamente, collocandovi una sgrappolatrice per l’uva ed esercitandovi l’attività di vendita del vino. La prova della relazione del bene risulterebbe dalle dichiarazioni dal medesimo rese nel corso dell’interrogatorio formale e dalle dichiarazioni dei testi M. e Mi. che avrebbero confermato l’esclusiva disponibilità dei beni in capo al ricorrente e lo svolgimento di lavori strutturali sull’immobile.
Il motivo è infondato.
E’ onere di chi chiede accertarsi l’intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene ma anche l’animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire.
Ai fini dell’usucapione e’, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell’interessato attraverso un’attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849).
Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell’art. 1141 c.c., comma 1, la presunzione che esso integri il possesso; per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto (vale a dire, che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale – cfr. Sez. 2, Sentenza n. 14092 del 11/06/2010 ovvero per tolleranza del titolare del diritto – cfr. Sez. 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006 -), in mancanza dovendosi ritenere l’esistenza della prova della possessio ad usucapionem (cfr., di recente, Sez. 2, Sentenza n. 26984 del 02/12/2013);
In definitiva, in tema di presunzione di possesso utile ad usucapionem, l’art. 1141 c.c., comma 1, opera se e in quanto non si tratti di rapporto obbligatorio e presuppone, quindi, la mancanza di prova che il potere di fatto sulla cosa sia esercitato inizialmente come detenzione, in conseguenza non di un atto volontario di apprensione, ma di un atto o un fatto del proprietario possessore (Sez. 2, Sentenza n. 7271 del 12/05/2003);
Come affermato da questa Corte, con orientamento consolidato, in un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversio possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto (Cass. Civ. Sez. 3 -, Sentenza n. 24637 del 02/12/2016).
L’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua (Sez. 2, Sentenza n. 11403 del 16/05/2006, Cas. Sez. 2, Sentenza n. 4701 del 12/05/1999).
Ciò debitamente premesso, la corte territoriale ha accertato che, secondo le stesse allegazioni dell’attore – pag. 2 dell’atto di citazione – la relazione del bene derivava non da un atto di apprensione ma da un atto del proprietario, il suocero L.G.G., che gli aveva trasferito il bene a titolo gratuito, concedendogli l’utilizzo in ragione dei rapporti di familiare.
La Corte, ravvisando l’esistenza di un contratto di comodato, ha escluso che l’utilizzo esclusivo del medesimo ed il compimento di atti di amministrazione, per la conservazione ed il miglioramento delle sue condizioni, integrasse un atto di interversione del possesso nei confronti del proprietario, e, successivamente dei suoi eredi, idoneo al mutamento del titolo.
Conseguentemente, il giudice di appello, facendo applicazione dei principi di diritto sopra citati, ha escluso il possesso ad usucapionem derivante da un titolo che conferiva al ricorrente un diritto di carattere soltanto personale, in mancanza della prova di un atto di interversione del possesso.
Il ricorso si limita a censurare la valutazione della prova testimoniale e dell’interrogatorio formale dell’attore, che è affidata al sindacato del giudice di merito e non anche l’erronea applicazione della norma regolatrice.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame di più fatti decisivi per il giudizio, con particolare riferimento alle dichiarazioni della teste L.G. in relazione all’individuazione dell’immobile oggetto di causa.
Il motivo è inammissibile per la presenza di una “doppia conforme”, del D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, convertito nella L. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile trattandosi di giudizio introdotto dopo l’11.9.2012.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021