LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7551-2020 proposto da:
V.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 59, presso lo studio dell’avvocato MARANELLA CLAUDIA, rappresentato e difeso dall’avvocato CRIMALDI PASQUALE;
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6231/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 16/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
Ritenuto che:
Con la sentenza nr 6231/2019 la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dalla Camera di Commercio di Napoli e l’Agenzia delle entrate-riscossione nei confronti di V.V. avverso la pronuncia della CTP di Napoli che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente limitatamente alla cartella riferibile ai diritti annuali dell’ente impositore per gli anni 2003, 2004 e 2005 per difetto di notifica.
Il giudice del gravame – per gli aspetti che qui rilevano – riteneva infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del ne bis in idem sollevata dal contribuente sostenendo che il giudicato formatosi in ordine alla decisione della CTP di Napoli nr 7599/2017 riguardava ragioni attinenti all’istruttoria compiuta in quel giudizio e alla produzione di parte ivi allegata. In questo senso evidenziava che l’impugnazione in questione aveva ad oggetto una diversa pronuncia ed era relativa ad una intimazione di pagamento diversa da quella analizzata nella citata sentenza nr 7599, non assumendo alcun rilievo il fatto che gli atti di sollecito facciano riferimento ai medesimi titoli.
Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate-riscossione.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere la CTR fatto mal governo del principio del divieto del ne bis in idem.
Con il secondo motivo si deduce la carenza o apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.
Si sostiene che la CTR muovendo dalla premessa della univocità dei titoli sottesi agli atti impugnati sarebbe pervenuta ad una conclusione priva di logica.
Il secondo motivo, che va esaminato con carattere di priorità, è infondato.
Va ribadito che: “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01);
-“La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
La motivazione della sentenza impugnata non rientra paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate in detti arresti giurisprudenziali, ponendosi sicuramente al di sopra del “minimo costituzionale”.
La CTR ha spiegato, nel rispetto dello standard del “mimino costituzionale”, le ragioni per le quali non era configurabile un giudicato preclusivo ritenendo che l’impugnazione radicata avanti a sé riguardasse una diversa intimazione di pagamento rispetto a quella oggetto del procedimento conclusosi con la sentenza nr 7599/2017.
Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, in considerazione dell’assenza di una indicazione sufficientemente dettagliata del contenuto della sentenza della CTP di Napoli nr 7599/2017, della quale si invoca l’efficacia di cosa giudicata, sentenza che non è stata riprodotta o trascritta nel motivo di ricorso, precludendo così alla Corte di avere piena cognizione degli elementi necessari ai fini della decisione della controversia.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1.400,00, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021