Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29604 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7802-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente-

contro

ITES IMPIANTI DI C.P. E C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3924/2019 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 13/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Torino con cui era stata dichiarata la nullità dell’intimazione di pagamento nr. ***** del 15.5.2018, limitatamente alla cartella nr. ***** dell’importo di Euro 9.687,93 e dell’avviso di addebito nr. ***** dell’importo di Euro 514,17.

Si lamenta in particolare che il primo giudice sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si sostiene infatti che la contribuente, come si evincerebbe dalla lettura dell’atto di citazione, avrebbe limitato le sue contestazioni sulla regolarità della notifica degli atti prodromici senza investire il vizio della notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di addebito.

L’intimata non si è costituita.

Il motivo è inammissibile.

Perché possa utilmente dedursi il vizio di extrapetizione è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimità di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività della proposizione nel giudizio a quo e, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi.

Infatti ove si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., ciò che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. nr 18932/2016).

Ciò posto, nel caso di specie la ricorrente si è limitata a dedurre che l’accertato vizio di notifica della cartella e dell’avviso dedotto non sarebbero rientrati fra i motivi di opposizione sollevati dal contribuente, senza operare alcuna trascrizione degli stessi e quindi in difetto del principio dell’autosufficienza. Peraltro, dall’esame della parte motiva della impugnata sentenza, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, si evince che la contestazione dell’opponente era circoscritta alla mancata notifica delle cartelle e dell’avviso di addebito.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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