LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32549-2020 proposto da:
M.S., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1404/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 17/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso di di M.S. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate rigettando quello proposta dal contribuente.
La parte contribuente proponeva ricorso notificato in data 21.9.2020 ma non lo depositava mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
parte ricorrente, dopo aver notificato il ricorso non ha provveduto al deposito dello stesso presso la cancelleria di questa Corte nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., come da attestazione della cancelleria centrale civile in atti; ciò comporta, ex art. 369, c.p.c., l’improcedibilità del ricorso.
Le spese vanno compensate in considerazione del rilievo officioso dell’improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021