Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29611 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15993-2019 proposto da:

EDILCASA DI T.M. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO, 2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PECCIOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2029/4/18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Pisa, con sentenza n. 25/2016, rigettava il ricorso proposto dalla Edilcasa di T.M. & c. s.a.s. avverso gli avvisi d’accertamento *****, ***** e ***** rispettivamente per ICI 2008, 2009 e 2010.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Toscana che, con sentenza 3886/18/2017, rigettava l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la società contribuente sulla base di un unico motivo.

L’Amministrazione non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in Camera di consiglio ai sensi delPart-380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce il carattere apodittico e meramente apparente della motivazione della sentenza che non offrirebbe alcun elemento per chiarire perché i terreni prima delle opere di urbanizzazione avevano un valore di 50 Euro al mq.

Il motivo è manifestamente fondato.

Occorre rammentare che questa Corte ha ritenuto che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 24452/18; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9105 del 07/04/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Nel caso di specie la motivazione ha affermato che successivamente alle opere di urbanizzazione “come previsto dal regolamento comunale ha rideterminato i valori delle aree fabbricabili considerando l’incremento, già quantificato in convenzione per le opere di urbanizzazione in Euro 501.000,00 e addivenendo legittimamente al valore di Euro 110,00 al mq ai fini della valorizzazione per l’applicazione dell’ICI”.

Tale motivazione non risulta esplicativa delle ragioni per cui si è pervenuto alla determinazione del valore di 110,00 Euro al metro quadro.

Il dato di 501 mila Euro non si rinviene infatti nel corpo della sentenza e non è dato sapere come tale somma si rapporti al metro quadro dei terreni.

Inoltre nella parte narrativa della sentenza si è fatto riferimento a diversi dati laddove si è affermato quanto segue.

“Dall’osservanza delle obbligazioni previste dalla convenzione è conseguita, per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria un incidenza di 45 Euro mq dal quale si evince un prezzo unitario finito del terreno edificabile pari a Euro 19,00+45,00 mq = Euro 64,00 mq.

Quanto questo valore conseguente all’analisi estimativa fondata sul valore iniziale del terreno e dei costi sostenuti (Euro 64,00) è stato sempre applicato a questa aree nel corso della Lottizzazione la cui convenzione decennale doveva andare a scadenza il 27.9.12 (vedasi convenzione).

A far data dal secondo semestre del 2008, e,cioè, quattro anni prima della scadenza naturale della Convenzione, l’Amministrazione comunale ha applicato il valore unitario delle stesse aree ricadenti ancora nell’ambito AT1 da Euro 60/mq ad Euro 110, 00/mq (valore unitario per le aree ricadenti nell’Ambito AT2 – zona di completamento)”.

Tale narrazione non si raccorda con la motivazione fornita nella parte motivazionale della sentenza perché, ribadito il valore iniziale del terreno in Euro 64,00 mq (senza riportare in alcun modo i termini della Convenzione),si afferma che il valore predetto, riferito ad aree ricadenti in ambito AT1, sia stato aumentato a 110,00 Euro mq, applicato alle aree ricadenti in ambito AT 2, senza che sia stata fornita alcuna ragione di ciò e senza neppure che sia indicato a cosa si riferiscano le aree AT 1 ed AT 2 e soprattutto senza che, successivamente nella già citata motivazione, si sia fatto riferimento e si sia dato conto dei predetti dati che sono diversi rispetto a quelli dianzi richiamati contenuti nella parte motiva ove, come riportato, si è affermato che i valori venali, rideterminati come previsto dal regolamento comunale (di cui non vengono forniti elementi) e considerato l’incremento già quantificato in convenzione per le opere di urbanizzazione in Euro 501 mila, erano stati legittimamente determinati al valore di 110,00 Euro/mq.

Trattasi di una motivazione del tutto perplessa in quanto basata su dati tra loro non coordinati se non addirittura contrastanti di cui non viene fornita spiegazione sulla loro esatta origine e su come gli stessi si rapportino tra loro.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Toscana per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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