Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29614 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33503-2019 proposto da:

N.A., N.V., domiciliati presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentati e difesi dagli avvocati PIERGIOVANNI MORI, LUCA CIASULLO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 562/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 28/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che N.A. e N.V. propongono ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR Toscana, di rigetto dell’appello proposto avverso una sentenza CTP Pistoia, che, previa riunione, aveva respinto il loro ricorso avverso due provvedimenti di diniego di due loro diverse istanze di autotutela, intese ad ottenere la revoca di alcuni avvisi di accertamento ad essi notificati, quali soci della s.n.c. “EDILBELVEDERE”, dichiarata estinta; la CTR ha ritenuto che non erano normalmente impugnabili i dinieghi di istanze di autotutela, salvo rare eccezioni nella specie non riscontrabili.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, i contribuenti lamentano violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, del D.L. n. 564 del 1994, art. 2 quater, comma 1 quinquies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla CTR, era ammissibile il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento di diniego dell’autotutela, avendo essi dedotto la sussistenza di interessi pubblici all’annullamento degli atti impositivi oggetto della richiesta di autotutela, con conseguente illegittimità del rifiuto opposto dall’ufficio; e tale interesse pubblico consisteva nella circostanza che erano sopravvenuti giudicati favorevoli ad essi contribuenti, anche se per altre annualità ed altri tributi; con tali giudicati da un lato era stata esclusa la sussistenza di un unico fatto generatore della pretesa impositiva nei loro confronti, quali soci della s.n.c. “EDILBELVEDERE” e nei confronti di tale ultima società; dall’altro era stato affermato che la cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone ne determinava l’estinzione, con conseguente illegittimità della pretesa avanzata nei confronti di essi soci;

che, con il secondo motivo, i contribuenti lamentano violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4 e degli art. 61 e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto mancava nella sentenza impugnata l’esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, sì che non erano intelligibili le ragioni poste a fondamento del dispositivo; la motivazione della sentenza impugnata era quindi meramente apparente;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che il secondo motivo di ricorso, da trattare per primo per evidenti motivi di priorità logica e giuridica, è infondato; che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15884 del 2017), nel processo tributario, una sentenza della CTR intanto può ritenersi nulla per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto sia completamente carente in ordine all’illustrazione delle critiche mosse dalla parte appellante alle statuizioni di primo grado e non sviluppi in alcun modo un’autonoma valutazione dei fatti di causa, come chiesto dalla parte appellante;

che, al contrario, nella specie in esame, la CTR ha sviluppato proprie autonome considerazioni, in esito alle quali ha ritenuto di confermare quanto statuito dalla CTP circa la non impugnabilità del diniego di annullamento in autotutela posto in essere dall’ufficio, avendo rilevato che, nella specie, non sussistessero motivi di interesse generale così gravi da giustificare l’annullamento in autotutela degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei ricorrenti, qual soci di una società di persone estinta;

che è manifestamente infondato anche il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti lamentano che la CTR abbia ritenuto inammissibile il diniego frapposto dall’ufficio a più istanze di annullamento in autotutela, da essi formulate in relazione a più avvisi di accertamento emessi nei loro confronti, quali soci della s.n.c. “EDILBELVEDERE”, cancellata dal registro delle imprese;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1965 del 2018; Cass. n. 7616 del 2018; Cass. n. 8947 del 2018; Cass. n. 20200 del 2020) è concorde nel ritenere che il ricorso avverso il diniego di annullamento in autotutela di un accertamento divenuto definitivo può riguardare solo eventuali profili di legittimità del rifiuto dell’ufficio, in relazione alla sussistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione dell’atto e non può avere ad oggetto la fondatezza della pretesa tributaria in sé, atteso che, altrimenti, si verificherebbe un’indebita sostituzione del giudice all’attività amministrativa, ovvero si darebbe inammissibilmente adito a controversie sulla legittimità di atti impositivi ormai divenuti definitivi;

che, nel caso in esame, non si ritiene che la circostanza addotta dai contribuenti (esistenza di un preteso mutamento della giurisprudenza di legittimità in ordine ai rapporti fra accertamenti emessi nei confronti di soci di società di persone ormai estinte ed accertamenti emessi nei confronti di tali ultime società) sia un evento di tale rilevanza da poter assurgere al rango di un rilevante interesse generale, tale da legittimare l’esercizio del potere di autotutela; invero detto interesse generale non può consistere nella mera deduzione di un’imposizione erronea, come tale riferibile esclusivamente all’interesse personale dei contribuenti, intesa ad evitare una tassazione superiore rispetto a quella da essi ritenuta giusta, in quanto l’esercizio del potere di autotutela non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente;

che pertanto il ricorso in esame va respinto, con condanna dei ricorrenti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei contribuenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido fra di loro al pagamento delle spese processuali, quantificate in complessivi Euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra di loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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