LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14312-2019 proposto da:
L.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA NARDONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SESTO SANTUCCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STAIO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 35/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE, dell’UMBRIA, depositata il 22/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17793/2018, riformava la sentenza della CTR Umbria che aveva accolto il ricorso dell’Avvocato L.Spina G. proposto avverso il diniego di rimborso Irap per gli anni compresi dal 200 al 2009.
La Corte, esaminando i due motivi di ricorso, l’uno di violazione di legge e l’altro relativo al vizio di motivazione osservò che “… come correttamente ritenuto dal giudice d’appello, lo svolgimento dell’attività professionale che si avvalga di una segretaria non costituisce indice di autonoma organizzazione, con riguardo all’impiego di due studi professionali, dedotto dall’ufficio con le controdeduzioni in appello, la motivazione della sentenza impugnata, che sul punto non si esprime, si rivela del tutto insufficiente.”
In sede di riassunzione la CTR Umbria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso del contribuente, osservando che la Cassazione aveva escluso il rilievo della segretaria ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione, ma aveva implicitamente considerato probante il difetto di motivazione, ai fini della cassazione della sentenza, sotto il profilo dell’esistenza di collaborazioni non occasionali già dedotte nel corso del giudizio, tanto desumendosi dall’annullamento della sentenza di appello per vizio di motivazione sotto il profilo della mancata considerazione dell’impiego di due studi professionali. La pacifica esistenza di collaboratori non occasionali dei quali il professionista si era avvalso nel torno di tempo compreso fra l’anno 2002 ed il 2009, loro corrispondendo importi complessive pari ad Euro 320.000,00 rendeva evidente, in uno all’esistenza di un secondo studio professionale in Trevi, di dimensioni maggiori di quello condotto in Perugia, non costituente mero recapito professionale ma vero e proprio studio necessario a gestire la mole rilevante di attività, giustificava l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.
L’Avvocato S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di potere partecipare all’udienza pubblica. Il ricorrente ha depositato memoria.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c.. La CTR avrebbe esteso il suo esame a questioni diverse da quelle demandate da questa Corte occupandosi della presenza di terzi collaboratori, dei compensi dai medesimi conseguiti e dell’importo dei ricavi conseguiti dallo stesso ricorrente che non avevano formato oggetto di disamina da parte del giudice di legittimità.
Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Il giudice del rinvio avrebbe errato nel valorizzare, ai fini del riconoscimento del requisito dell’autonoma organizzazione, l’esistenza di collaborazioni di terzi, i compensi agli stessi erogati ed i ricavi ricevuti dal professionista, peraltro considerando l’incidenza di un secondo immobile usato come luogo di domiciliazione, nemmeno idoneo a costituire indice di autonoma organizzazione.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c.. La CTR avrebbe omesso di evidenziare che si era formato un giudicato implicito sulla non debenza del tributo per gli anni compresi dal 2002 al 2005, essendo pacifico che il secondo immobile di Trevi era stato preso in locazione nell’anno 2005, avendo questa Corte implicitamente riconosciuto il diritto del ricorrente di andare esente dall’IRAP.
Va sicuramente dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso. La censura, per un verso, sottende la formazione di un giudicato implicito nella ordinanza n. 17793/2018 di questa Corte, ma omette di considerare che per stessa ammissione del ricorrente la questione relativa all’inizio della locazione del secondo immobile utilizzato per l’attività professionale dallo S. è stata prospettata nell’atto di riassunzione – cfr. pag. 4 del ricorso per cassazione – e prospetta l’esistenza di un giudicato implicito ancorché la Cassazione, nell’ordinanza di rinvio, si sia limitato a censurare la sentenza impugnata per vizio di motivazione, caducandola integralmente, senza affrontare nel merito la fondatezza della pretesa fiscale i originariamente azionata dall’Ufficio. Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi anche esposti in memoria dal ricorrente sulla configurazione dell’esistenza di un giudicato implicito in ordine alla legittimità della domanda formulata con riferimento al periodo 2002/2005, non risultando dal ricorso stesso che la Corte di Cassazione abbia effettivamente conosciuto tale dato.
Quanto ai primi due motivi di ricorso, gli stessi meritano un esame congiunto e sono infondati.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua “potestas iudicandi”, oltre ad estrinsecarsi nell’applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione “ex novo” dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità.
Non si è poi mancato di precisare che in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice di rinvio fondato sulla deduzione della infedele esecuzione dei compiti affidatigli con la precedente pronuncia di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nel controllo dei poteri propri del suddetto giudice di rinvio, per effetto di tale affidamento e dell’osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l’annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto, nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti, già acquisiti al processo, mentre, nel secondo caso, la sentenza rescindente – indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione – non limita il potere del giudice di rinvio all’esame dei soli punti indicati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento. In quest’ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati.
Fatte le superiori premesse, è evidente che il giudice del rinvio, preso in esame il procedimento sulla base degli elementi che erano ancora in contestazione dopo l’esame della Corte di Cassazione, ha rimeditato l’intero materiale documentale e probatorio posto a base della posizione assunta dall’ufficio in ordine alla debenza del tributo IRAP ed in questo contesto ha valutato tanto il tema delle collaborazioni non occasionali che l’Agenzia aveva posto a base delle sue difese, appunto impugnando la decisione resa in appello dalla CTR Umbria proprio per avere pretermesso tale circostanza dedotta con il secondo motivo ove si era dedotto il vizio di motivazione, invocando espressamente l’elemento rappresentato dalle collaborazioni professionali.
Così facendo, pertanto, la CTR non ha violato in alcun modo l’art. 384 c.p.c. Nemmeno fondata appare poi la censura esposta nel secondo motivo tanto con riferimento alle collaborazioni professionali che al tema dei compensi conseguiti da tali collaboratori e dai ricavi del professionista.
Tali elementi, a ben considerare, ben potevano essere riconsiderati dal giudice del rinvio se solo si consideri che questa Corte aveva espunto dalla rilevanza ai fini del requisito dell’autonoma organizzazione il solo dato rappresentato dalla segretaria, ma non aveva in alcun modo affrontato la questione relativa alle collaborazioni professionali, non prese in considerazione dalla CTR.
Quanto alla questione della natura dell’immobile sito in Trevi utilizzato dal contribuente come luogo di svolgimento dell’attività professionale insieme ad altro sito in Perugia, la CTR ha esaminato congiuntamente tale elemento insieme a quelli relativi alle collaborazioni, occasionali e non, intrattenute dal professionista secondo un accertamento di fatto che non risulta scalfito dalle censure esposte dal ricorrente.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese.
Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021