Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29617 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37108-2019 proposto da:

COMUNE DI GHEMME, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO FOGAGNOLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO ALLIATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 584/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata l’08/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.

Ritenuto che:

L’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale (ATC) impugnava il provvedimento con cui il Comune di Ghemme aveva rigettato l’istanza di rimborso dell’IMU dalla stessa versata per gli immobili di sua proprietà e destinati ad edilizia sociale per l’anno 2012, ritenendo che non spettasse all’ente la pretesa esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). La Commissione tributaria provinciale di Novara accoglieva il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti di detta esenzione.

Tale decisione veniva impugnata dal Comune avanti alla Commissione tributaria regionale del Piemonte la quale rigettava l’appello con sentenza avverso la quale il predetto Comune propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso illustrato da memoria.

Considerato che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, convertito in L. n. 214 del 2011 e del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2, lett B), convertito in L. n. 124 del 2013, in rapporto agli art. 11 e 12 preleggi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che la CTR sarebbe incorsa in errore ritenendo che gli immobili di proprietà della contribuente fossero soggetti all’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), omettendo di applicare correttamente la disciplina Imu vigente nell’anno 2012 per tali categorie di beni costituita dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, convertito in L. n. 214 del 2011.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nonché del D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, convertito in L. n. 27 del 2012 e del D.M. n. 200 del 2012, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si contesta l’applicazione dell’art. 7 richiamato in rubrica alla fattispecie de qua assumendo tale previsione il valore di norma generale a fronte del fatto che per i cespiti di edilizia residenziale pubblica erano state dettate specifiche norme speciali che ne prevedevano l’imponibilità sia nel 2012 che nel 2013 senza alcun diritto ad alcuna agevolazione tranne l’applicabilità per l’abitazione principale, sicché nessuna esenzione avrebbe potuto essere accordata agli immobili della contribuente a prescindere dalla natura dell’Ente non lucrativa.

A tali considerazioni si aggiunge che l’esenzione ai fini Imu prevista dall’art. 7 cit. è condizionata alla destinazione diretta dei beni per le finalità istituzionali e non nel caso di utilizzazione indiretta come è appunto la locazione a terzi.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati.

Premesso che in questa sede viene in rilievo il diritto all’esenzione dall’Imu con riferimento all’anno 2012, occorre richiamare in breve l’excursus normativo sul tema.

Nel corpo del D.Lgs. n. 504 del 1992, in materia di Ici, è presente una disciplina espressa del trattamento fiscale degli alloggi “regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari”: la si rinviene nell’art. 8, comma 4, che estende ai detti alloggi le riduzioni e le detrazioni dell’imposta previste nell’ambito del detto articolo.

Il cit. D.Lgs., art. 7, comma 1, lett. i), dal canto suo, non nomina gli immobili regolarmente assegnati dagli IACP per ricomprenderli nell’esenzione ivi prevista. Ne consegue che nell’ambito del D.Lgs. n. 504 del 1992, in base a una scelta insindacabile di politica fiscale, gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP non erano esenti dal pagamento dell’Ici.

Con il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 1, è stata istituita l’imposta municipale propria, a decorrere dall’anno 2014; il cit. D.Lgs., art. 9, comma 8, primo periodo, non richiama gli immobili degli IACP (o comunque dei soggetti che ad essi sono subentrati secondo le varie discipline regionali) tra quelli esenti dalla nuova imposta; lo stesso D.Lgs., art. 9, comma 8, secondo periodo, contiene, dal canto suo, un richiamo alle esenzioni previste (per quel che qui interessa) dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), che, giova ribadirlo, non si riferiva agli IACP (e ai soggetti che nel tempo ne hanno preso il “posto”), avendo essi diritto alle agevolazioni previste dal D.Lgs. da ultimo citato, art. 8.

Con il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. in L. n. 214 del 2011, è stata anticipata (comma 1) in via sperimentale, a decorrere dal 2012, l’istituzione dell’imposta municipale propria, prevedendosene “l’applicazione fino al 2014 in base alla disciplina del D.Lgs. n. 23 del 2011, artt. 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni recate dal D.L. n. 201 del 2011, stesso art. 13, commi 2 e ss..

La L. n. 27 del 2012, di conversione del D.L. n. 1 del 2012, ha introdotto nel corpo del detto decreto l’art. 91 bis, che è intervenuto sui presupposti per l’esenzione disciplinati dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), specificando che le attività di cui alla detta lett. i), al cui svolgimento sono destinati gli immobili posseduti dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 73, comma 1 lett. c), debbono essere svolte “con modalità non commerciali”, prevedendo la possibilità, in caso di immobili ad utilizzazione mista, ed a partire dal 1 gennaio 2013, di una esenzione proporzionale all’utilizzazione non commerciale di tali immobili, sulla base di una dichiarazione del contribuente (nel caso di impossibilità che negli immobili in questione siano identificabili parti adibite ad un uso commerciale, non esenti, e parti adibite ad un uso non commerciale, esenti). Le modalità di tale dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale sarebbero stati disciplinati da un regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi, ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, comma 3, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 27 del 2012.

Tale regolamento ministeriale non fu adottato nel termine stabilito dall’art. 91 bis, introdotto dalla L. n. 27 del 2012 nel corpo del D.L. n. 1 del 2012, fino a quando intervenne il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, che con l’art. 9, comma 6, ampliò l’oggetto della delega conferita al futuro regolamento ministeriale dal D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, comma 3: questo regolamento si sarebbe dovuto occupare non solo di disciplinare le modalità e le procedure della dichiarazione del contribuente in caso di utilizzazione promiscua degli immobili e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale tra utilizzazione commerciale ed utilizzazione non commerciale degli immobili, ma anche di dettare i requisiti generali e di settore per qualificare le attività di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 lett. i), come svolte “con modalità non commerciali”, legittimanti l’esenzione dall’Imu.

Il regolamento ministeriale in questione venne, poi, emanato in data 19/11/2012 (D.M. n. 200 del 2012).

Esso, dunque, se serve ad individuare e circoscrivere la platea degli immobili esenti dall’Imu, non incide sul campo soggettivo di applicazione delle riduzioni e delle detrazioni della stessa imposta: in altri termini, il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, sesto periodo, convertito in L. n. 214 del 2011, che dispone che “la suddetta detrazione (di Euro duecento, disciplinata dai periodi precedenti, n. d.e.) si applica alle unità immobiliari di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 4”, cioè (per quel che qui rileva) agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, non può ritenersi tacitamente abrogato dal D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis (introdotto dalla L. di conversione n. 24 del 2012 e modificato dal D.L. n. 174 del 2012, convertito in L. n. 213 del 2012) e dal D.M. n. 200 del 2012: rispetto al cit. art. 91 bis e al regolamento ministeriale delegato, infatti, la norma di cui al D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, sesto periodo, convertito in L. n. 214 del 2011, è lex specialis, in cui l’elemento specializzante è l’appartenenza al patrimonio dell'(ex) IACP degli alloggi, pur se destinati con modalità non commerciali, mediante assegnazione all’esito di procedure di evidenza pubblica, al soddisfacimento del bisogno abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati economicamente.

In altri termini, per quanto riguarda il periodo d’imposta del 2012, con riferimento all’Imu, il legislatore non ha inteso, con le modifiche apportate al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), e con l’emanazione del D.M. n. 200 del 2012, trasferire il trattamento fiscale degli alloggi regolarmente assegnati dall'(ex) IACP dal campo delle agevolazioni (riduzioni e detrazioni d’imposta) al campo delle esenzioni.

La conferma di quanto da ultimo argomentato si rinviene nella disposizione di cui al D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 2, lett. b), (convertito in L. n. 124 del 2013), con la quale il legislatore, modificando il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 10, sesto periodo, convertito in L. n. 214 del 2011, ha ribadito di fatto che la detrazione d’imposta si applica “agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione del D.P.R. n. 24 luglio 1977, n. 616, art. 93”.

L’approdo interpretativo della disamina normativa effettuata con il presente provvedimento, peraltro, è conforme alla giurisprudenza della sezione tributaria di questa Corte che ha ripetutamente affermato che l’esenzione in parola esige la duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (Cass., sez. V, 2021 n. 3983; Cass. 2021 n. 3980; Sez. 6-5, n. 8964 del 2020, Cass., sez. V, n. 34601/19; Rv. 657665-01. V., altresì, Sez. 5, n. 24308 del 2019, Rv. 655478-01).

Ha altresì ritenuto che tali condizioni non sussistano con riguardo agli immobili gestiti dalle aziende per l’edilizia residenziale pubblica (IACP), sicché ad essi l’esenzione non spetta (Cass., Sez. un. 28160 del 2008, Rv. 605542-01; Cass., Sez. 6-5, n. 13542 del 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 del 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 2010).

Ad analoga conclusione, la giurisprudenza di legittimità è pervenuta quanto alle Agenzie territoriali per la casa (ATC), istituite con L.R. Piemonte n. 11 del 1993, le quali esercitano in ambito locale le funzioni già attribuite agli IACP e che sono qualificate dalla L.R. cit., art. 3, come enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione che provvedono alla amministrazione e gestione del proprio patrimonio e di quello ad esse affidato da altri enti pubblici, nonché alla attuazione di interventi finalizzati all’incremento e alla conservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei relativi servizi.

Questa Corte ha escluso che dette Agenzie possano beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) cit. mancando entrambi i requisiti previsti da tale disposizione. Innanzitutto, non è ravvisabile l’utilizzo diretto degli immobili da parte delle ATC, non potendosi esso rinvenire nella istituzionale destinazione alla locazione degli immobili di edilizia sovvenzionata, ed essendo a questo fine irrilevante la circostanza che tale attività sia assistita da finalità di pubblico interesse.

Dall’altro canto, difetta il requisito della esclusiva destinazione degli immobili ad attività non produttive di reddito, dal momento che il godimento degli immobili da parte dei cittadini assegnatari è comunque assoggettato al pagamento di pigioni – sia pure inferiori a quelle di mercato – remunerative del capitale investito e che le finalità sociali svolte per legge da tali enti non escludono che la locazione delle unità abitative sia una attività di carattere economico (Cass. Sez. 5, n. 34601 del 2019, Rv. 656465-01). In proposito si è altresì precisato (proprio in fattispecie relativa alle ATC istituite dalla Regione Piemonte) che la tenuità e modestia del canone corrisposto dal locatario non esclude il carattere economico dell’attività svolta dall’ente, “non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso” (Sez. 6-5, n. 8964 del 2020, Rv. 657665-01. V., altresì, Sez. 5, n. 24308 del 2019, Rv. 655478-01).

Le considerazioni svolte in memoria dalla controricorrente non appaiono idonee a modificare le conclusioni sin qui raggiunte.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la controricorrente al pagamento di quelle di legittimità che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi, oltre agli accessori di legge ed al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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