Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.29628 del 22/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20013/2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio degli avvocati CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, e RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

S.V., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO PISAPIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 23/02/2017 R.G.N. 54/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Salerno, con sentenza n. 133/2017, in accoglimento dell’appello proposto da S.V., ha dichiarato il diritto dell’appellante a percepire l’integrazione aziendale del trattamento pensionistico con decorrenza 1 ottobre 2003 e ha condannato la Banca convenuta al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 28.019,84, oltre interessi legali.

2. La ricorrente, premesso di essere stata dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e successivamente – a seguito della cessazione del servizio riscossione tributi da parte del suddetto Istituto – della GENI s.p.a., aveva adito il Giudice del lavoro deducendo di essere stata collocata in quiescenza dal 1 ottobre 2003, ma la Banca illegittimamente le aveva negato il riconoscimento del trattamento di cui al Sistema Integrativo Aziendale delle Pensioni INPS/Fondo Speciale per i dipendenti delle Gestioni Esattoriali, introdotto dalla Convenzione stipulata in data 5 settembre 1985 tra la Banca Monte dei Paschi di Siena e le OO.SS. in favore degli ex dipendenti MPS addetti alla gestione esattoriale cessati dal servizio dopo il 14 febbraio 1985 e che al compimento del sessantesimo anno di età potessero far valere almeno quindici anni di anzianità utile nell’Istituto. Parte convenuta aveva opposto che la ricorrente non rientrava nel novero dei destinatari della Convenzione, in quanto non risultava più dipendente di essa resistente al momento della maturazione del diritto a pensione e, comunque, al momento del collocamento in quiescenza.

3. La Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha interpretato come segue la Convenzione e l’allegato Regolamento aziendale, emanato per “i dipendenti esattoriali cassati dal servizio successivamente al 14 febbraio 1985”:

a) un primo elemento testuale che depone per l’erroneità della lettura offerta dalla Banca è il fatto che il testo dell’Accordo, all’art. 1, indica come destinatari della Convenzione gli “ex dipendenti a orario intero delle proprie gestioni esattoriali…”;

b) specificamente, la Convenzione, all’art. 6, nell’individuare i casi di risoluzione che danno diritto all’integrazione del trattamento pensionistico, contempla quella che avvenga “ad iniziativa dell’Istituto o del dipendente, quando quest’ultimo abbia superato il 60 anno di età (55 per le donne) e conti almeno 15 anni di anzianità utile ai sensi dell’art. 3” dello stesso Accordo; il riferimento al dato formale costituito dall’uso della generica parola “dipendenti” non assume in sé alcuna valenza, dovendo esso interpretarsi in via sistematica con gli altri articoli della Convenzione, assumendo così rilievo l’art. 3, che fa riferimento ai “…periodi di servizio ad orario intero prestati presso le Esattorie, Tesorerie e Ricevitorie durante la gestione dell’Istituto…”;

c) un altro dato testuale che porta a disancorare la maturazione del requisito dell’età dalla posizione di dipendente della Banca si trae dall’art. 7, comma 1, secondo cui “il dipendente esonerato dal servizio per motivi non disciplinari o che abbia risolto il rapporto di lavoro per dimissioni, con almeno 35 anni di anzianità calcolata con i criteri di cui all’art. 3, ha diritto all’integrazione solo alla data del compimento del 60 anno di età (55 per le donne)….”; dello stesso art. 7, comma 3, è previsto che “a detti fini si terrà conto della posizione aziendale raggiunta all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro…” e tale previsione è da ricollegare al comma precedente nel quale, con riguardo al criterio di computo, è precisato che “…per la detrazione di cui al secondo alinea del precedente art. 5, si assumerà un importo corrispondente alla pensione base – e relativi aggiornamenti – che il Fondo Speciale Esattoriali avrebbe erogato all’interessato, ove questo fosse rimasto in servizio sino al compimento del 60 anno di età (55 per le donne)…”.

4. Alla stregua dei canoni interpretativi di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., la Corte di appello ha concluso che non si rinviene alcuna disposizione che evidenzi in maniera esplicita la necessità della sostenuta contestualità, ovvero che all’atto del pensionamento l’avente diritto debba ancora trovarsi alle dipendenze della Banca. Ha argomentato che dal complesso delle norme, valutate sinergicamente nella loro concatenazione, è ragionevole desumere che l’intenzione delle parti contrattuali sia stata quella di riconoscere il diritto al trattamento integrativo in presenza di una determinata anzianità contributiva (nella specie, sicuramente maturata dalla S. in costanza di rapporto con MPS) e al raggiungimento della soglia di età indicata (sessantesimo per gli uomini e cinquantacinquesimo per le donne), a prescindere dalla circostanza che tale ultimo requisito sia venuto a maturazione durante lo stesso rapporto lavorativo, ovvero al di fuori di esso.

5. In ordine al quantum debeatur, la Corte di appello ha ritenuto di richiamare e fare propria integralmente la c.t.u. espletata in grado di appello, che aveva “dato anche specifica spiegazione a tutte le osservazioni di parte sollevate alla bozza tempestivamente a loro inviata”.

6. Per la cassazione della sentenza ricorre la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con cinque motivi. Ha resistito S.V. con controricorso.

7. Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Banca denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la sentenza omesso di attribuire rilievo interpretativo all’uso reiterato del termine “dipendente”o “dipendenti” ad opera delle parti stipulanti.

Nell’art. 6, comma 1, della Convenzione è menzionata la possibilità della “risoluzione del rapporto” anche “ad iniziativa dell’Istituto” e questo riferimento non può che alludere ad un rapporto di lavoro in quel momento ancora in atto alle dipendenze della Banca. Pure nell’art. 7, l’espressione “dipendente esonerato dal servizio per motivi non disciplinari o che abbia risolto il lavoro per dimissioni…” lascia intendere come la volontà delle parti sia stata nel senso di considerare un rapporto di dipendenza in atto.

D’altronde sarebbe irragionevole che il MPS si fosse impegnato all’integrazione di un trattamento di quiescenza anche nei confronti dei lavoratori passati da molti anni alle dipendenze di altri datori.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1363 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza fornito un’erronea interpretazione anche alla luce del criterio logico-sistematico, ove si consideri che la Convenzione prevede una quota di contribuzione a carico del personale e che per il diritto all’integrazione del trattamento si deve tenere conto della posizione aziendale raggiunta dal lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e ciò non può che riferirsi a coloro che, al momento del collocamento in quiescenza, si trovino alle dipendenze della Banca.

3. Con il terzo motivo la Banca denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e che il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno aveva valorizzato, affermando che l’art. 1 della Convenzione esclude espressamente dall’integrazione le pensioni di anzianità, salvo quanto previsto dal successivo art. 7, e che “sembrerebbe che la ricorrente goda proprio di una pensione di anzianità a decorrere dall’ottobre 2003”. Nel caso in esame, “la sig.ra S. si è limitata ad allegare di essere percettrice di un trattamento pensionistico di vecchiaia, non offrendo tuttavia elemento di fatto che consentirebbe di corroborare i propri assunti”.

4. Con il quarto motivo la Banca ricorrente denuncia nullità della sentenza per omessa rilevazione del giudicato formatosi in ordine ad una ragione di infondatezza della domanda, da sola sufficiente a sostenerne il rigetto integrale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4). Assume che la lavoratrice non aveva specificamente impugnato sul punto la sentenza di primo grado (art. 434 c.p.c.), limitandosi ad affermare di essere percettrice di pensione VO (vecchiaia ordinaria) n. *****, peraltro senza fornirne la prova.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., per quanto attiene ai criteri di calcolo dell’ammontare del trattamento pensionistico. Si riportano alcuni passi della relazione tecnica del C.t.u. nominato in grado di appello e si contestano le modalità e l’esito della consulenza.

6. Il ricorso è infondato.

7. In ordine ai primi due motivi, da trattare congiuntamente, va osservato che la ricostruzione della volontà negoziale operata dalla Corte di appello appare coerente con i canoni di interpretazione letterale e logico-sistematica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c.. Il carattere prioritario dell’elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell’art. 1362 c.c., alla comune intenzione delle parti impone di estendere l’indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici (cfr. tra le altre, Cass. n. 16181 del 2017, Cass. n. 13595 del 2020 e n. 20294 del 2019; v. pure Cass. nn. 10434 e 6264 del 2006) ed assume valore preminente la regola che impone di valutare la comune intenzione delle parti contraenti interpretando ciascuna delle clausole per mezzo delle altre e attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso della disciplina della materia, secondo il criterio indicato dall’art. 1363 c.c..

8. Ad avviso della Corte territoriale, dalla lettura complessiva delle norme della Convenzione che regola il sistema integrativo aziendale delle pensioni Inps/Fondo speciale per i dipendenti delle gestioni esattoriali, e del Regolamento allegato, valutate nella loro concatenazione, l’intenzione dei contraenti era quella di riconoscere il diritto al trattamento integrativo in presenza di una determinata anzianità contributiva e del raggiungimento del sessantesimo anno di età (cinquantacinquesimo per le donne), a prescindere dalla circostanza che quest’ultimo requisito fosse venuto a maturazione durante lo stesso rapporto lavorativo o al di fuori di esso. Ne conseguiva che l’appellante, già dipendente della Banca quale addetta alla gestione del servizio esattoria, successivamente transitata alle dipendenze della Geni s.p.a. (a seguito della cessazione della gestione del servizio di riscossione dei tributi da parte del suddetto Istituto di credito) e poi collocata in quiescenza, aveva diritto al trattamento integrativo della pensione, avendo maturato in costanza di rapporto di lavoro il requisito contributivo e successivamente quello anagrafico.

9. I Giudici di merito non hanno omesso di prendere in considerazione l’elemento letterale costituito dall’uso del termine “dipendente” richiamato dall’art. 6, ma ne hanno dato un’interpretazione seguendo un criterio logico-sistematico, partendo dalla preliminare osservazione che la Convenzione esordisce (art. 1) con l’indicazione dei destinatari del trattamento integrativo indicandoli come gli “ex dipendenti a orario intero delle proprie gestioni esattoriali o loro aventi diritto”, così indicando la platea dei destinatari come coloro che fossero stati dipendenti dell’Istituto e fossero ormai pensionati.

Hanno poi ritenuto, attraverso l’interpretazione sistematica degli artt. 3, 6 e 7 della Convenzione, che l’uso del termine “dipendenti” non potesse alludere alla permanenza del rapporto di servizio quale requisito per l’accesso al trattamento integrativo, ma identificasse la posizione aziendale in cui è maturata l’anzianità contributiva richiesta per ciascuna delle ipotesi considerate, ben potendo il requisito dell’età anagrafica venire a compimento in un momento successivo alla cessazione del rapporto di servizio.

L’esegesi condotta dalla Corte di appello ha posto in relazione il dato letterale con quello logico-sistematico per fornire una complessiva e coerente soluzione interpretativa del testo negoziale.

10. A fronte della ricostruzione sopra riferita, il ricorso non individua alcun vizio intrinseco alla interpretazione logico-sistematica fornita dalla sentenza impugnata, limitandosi ad opporre inammissibilmente (primo motivo) argomenti tratti da altri elementi testuali, senza considerare che, nell’interpretazione di atti negoziali, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr. Cass. n. 2465 del 2015, n. 10891 del 2016).

11. Non è poi comprensibile la rilevanza e concludenza del rilievo (secondo motivo) per cui, essendo prevista di una quota di contribuzione a carico del personale ed essendo l’integrazione del trattamento calcolato sulla posizione aziendale raggiunta dal lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, dovrebbe inferirsi che tale situazione riguardi solo coloro che, al momento del collocamento in quiescenza, si trovino alle dipendenze della Banca. L’argomento non appare idoneo ad infirmare la costruzione ermeneutica della sentenza impugnata secondo cui ben possono il requisito dell’anzianità contributiva e quello del raggiungimento del sessantesimo anno perfezionarsi in tempi diversi.

12. Il terzo e il quarto motivo, anch’essi da esaminare congiuntamente, vertono sulla medesima questione, ossia sulla circostanza che l’originaria ricorrente sarebbe percettrice di una pensione di anzianità e non di vecchiaia e ciò sarebbe un elemento considerato dal primo Giudice, ma trascurato dal secondo (terzo motivo). Su tale questione il Giudice di primo grado avrebbe pronunciato con autonoma ratio decidendi, non specificamente impugnata dalla lavoratrice, di modo che si sarebbe formato il giudicato interno sul punto (quarto motivo).

13. I motivi sono inammissibili. La Corte di appello ha dato atto nell’esordio della sentenza che, come evidenziato pure dal Tribunale, l’unica questione controversa in giudizio era se la lavoratrice potesse accedere al sistema pensionistico integrativo, pur essendo i requisiti della anzianità anagrafica e della anzianità contributiva maturati in tempi diversi e non trovandosi la lavoratrice al momento del pensionamento (o comunque alla data di maturazione del requisito anagrafico) più alle dipendenze della Banca.

14. Dunque, non era oggetto della controversia né che la ricorrente fosse titolare di un trattamento pensionistico che le consentiva l’accesso al trattamento integrativo aziendale, né che la stessa possedesse entrambi i requisiti di anzianità contributiva e dell’età anagrafica occorrenti per fruire di detto trattamento, benché maturati in tempi diversi.

Peraltro, il passaggio che si assume contenuto nella sentenza di primo grado, connotato dall’uso del condizionale, non integra neppure un’autonoma ratio decidendi. Non risulta in alcun modo dalla sentenza impugnata che il possesso dei due requisiti di accesso al trattamento integrativo avesse costituito oggetto di contestazione, con l’introduzione nei giudizi di merito degli opportuni accertamenti.

15. Il quinto motivo è anch’esso inammissibile. Esso verte sul contenuto della c.t.u. contabile espletata in appello. In proposito, la sentenza ha dato atto che il C.t.u. aveva fornito una “specifica spiegazione a tutte le osservazioni di parte sollevate alla bozza tempestivamente a loro inviata”.

Per infirmare la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 11482 del 2016; conf. Cass. n. 19427 del 2019; v. pure Cass. n. 15147 del 2018).

16. Dunque, non solo sarebbe stato onere di parte ricorrente trascrivere le questioni che avevano formato oggetto di osservazioni delle parti, nonché il chiarimento reso dal C.t.u. al riguardo, ma il ricorso sembra incentrato su argomenti che non danno conto né dei rilievi critici a suo tempo svolti dalla parte, né delle spiegazioni fornite dal Consulente d’ufficio a tali rilievi.

17. Il ricorso va conclusivamente rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

18. Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5.250,00 per compensi e in Euro 200,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472