Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29638 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15106/2015 proposto da:

INTESA SANPAOLO S.P.A. quale incorporante Sanpaolo IMI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO TOSI;

– ricorrente –

contro

A.G., C.B., C.F., C.P., C.R., CR.FA., F.L., V.C., quali eredi di C.M., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE FERRARO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3366/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/06/2014 R.G.N. 9200/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 3366 del 2014, la Corte di appello di Napoli, decidendo sulla impugnazione proposta da Intesa Sanpaolo s.p.a. contro A.G., B.G., Ca.Gu., V.C., Cr.Fa., F.L., C.P., C.R., C.F., C.B. (quali eredi di C.M.), D.J.A., D.J.M. e D.J.G. (quali eredi di De.Ju.Gu.) rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta dagli appellati, tutti ex dipendenti del Banco di Napoli e collocati in quiescenza con decorrenza anteriore al 31/12/1990, aveva condannato Intesa Sanpaolo s.p.a. al pagamento in favore dei suddetti delle differenze economiche sul trattamento pensionistico integrativo per i periodi e gli importi indicati in ricorso;

ciò in applicazione del meccanismo perequativo aziendale di cui alla Delib. dell’Istituto 17 gennaio 1983, che i ricorrenti invocavano in quanto riconosciuto da una precedente sentenza del Pretore del lavoro di Napoli (n. 17809/1994), che aveva accertato il loro diritto a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503;

la sentenza era stata confermata in grado di appello dal Tribunale di Napoli; successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 9024/2001, avevano cassato con rinvio la sentenza di appello, riconoscendo tuttavia il diritto dei pensionati al mantenimento del regime perequativo aziendale, ove cessati dal servizio prima del 31 dicembre 1990 e limitatamente al periodo 1.1.1994-26.7.1996;

la Corte di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto il diritto dei pensionati (tra cui gli odierni intimati o i loro danti causa) a conservare il suddetto regime perequativo aziendale relativamente al periodo 1.1.1994-26.7.1996, condannando per l’effetto la Sanpaolo Imi S.p.A. (incorporante del Banco di Napoli S.p.A.) alla corresponsione dei relativi aumenti di pensione. La pronuncia era stata confermata da questa Corte con sentenza n. 19937 del 2004 (che si era limitata ad una modifica della statuizione solo nella parte concernente il regime degli accessori), con conseguente formazione del giudicato;

riteneva la Corte territoriale, nella decisione ora impugnata, irrilevante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra le parti lo ius superveniens costituito dalla L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 55 in ragione dell’intervenuto giudicato ed escludeva, altresì, che la base di computo delle prestazioni per il periodo successivo potesse essere depurata degli incrementi erogati in virtù del regime perequativo poi abrogato, ciò sulla base del criterio di calcolo definitivamente accertato con riguardo agli anni 1994/1996, il cui risultato era destinato a stabilizzarsi anche per gli anni successivi;

per la cassazione della sentenza ricorre Intesa Sanpaolo s.p.a. (quale incorporante di Sanpaolo Imi s.p.a.), prospettando un motivo di ricorso;

resistono con controricorso, pure illustrato da memoria, A.G., V.C., Cr.Fa., C.P., C.R., C.F., C.B. (quali eredi di C.M.) mentre gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., in relazione al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, artt. 9 e 11, come interpretati autenticamente dalla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 (art. 360 c.p.c., n. 3), dolendosi del fatto che la Corte territoriale abbia attribuito una erronea portata alla norma di interpretazione autentica della citata L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55 ed ai suoi rapporti con il giudicato, rendendo il trattamento perequativo degli originari ricorrenti, andati in pensione prima del 31 dicembre 1990, sostanzialmente indifferente alla esistenza o meno della suddetta norma di interpretazione autentica in forza della quale, come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, il sistema di perequazione automatica aziendale è abrogato, per tutti i pensionati (ante e post 31 dicembre 1990), a far data dal gennaio 1994;

conseguentemente, in relazione al diritto di conservare, successivamente al mese di luglio 1996, gli aumenti perequativi ottenuti in virtù del sistema previgente, non venendo in rilievo il principio di intangibilità del giudicato, né il divieto del ne bis in idem, la pretesa azionata avrebbe dovuto essere decisa alla luce della citata norma di interpretazione autentica, e non già in base alla regula iuris affermata dalla sentenza passata in giudicato, siccome sostituita dalla normativa di interpretazione autentica. Ciò in quanto il diritto alla conservazione dell’assegno perequativo non è parte integrante del giudicato, bensì un diritto conseguente che permane, rebus sic stantibus, al permanere della relativa fonte costitutiva;

il motivo è infondato;

deve infatti essere confermato quanto già sostenuto da questa Corte (cfr. Cass. nn. 19825/2011, 22269/2013; 5247/2015 e 6496/2021) ed in particolare che:

– il giudicato, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto e partecipando, quindi, della natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto; per conseguenza, con efficacia riguardante anche i rapporti di durata, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr., ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 13916/2006 e le numerose successive conformi);

– con riferimento poi alla sopravvenienza di una normativa incidente sulla disciplina giuridica in base alla quale il giudicato si è formato, deve considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale, che si realizza nei casi in cui la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato (art. 324 c.p.c.), incide sul diritto fatto valere (art. 2909 c.c.) e che risponde al generale principio della certezza del diritto, è quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate, per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris, ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive, salva una diversa volontà espressa dal legislatore, costituendo quindi ostacolo all’esplicarsi dell’effetto retroattivo della norma di interpretazione autentica;

– ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato sostanziale (sempre fatta salva un’eventuale diversa espressa previsione del legislatore, intesa a travolgere i giudicati già formatisi ovvero i loro effetti futuri), che la sopravvenienza di una legge interpretativa che contraddica l’interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile vale a evidenziare l’ingiustizia di questa, ma non a comprometterne il valore, che è indipendente dall’esattezza della statuizione con essa resa; pertanto, sebbene l’intangibilità del giudicato riguardi solo quanto sia stato oggetto del giudicato stesso, con esclusione di quanto non fosse deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma, che, senza introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare autenticamente una disposizione precedente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8797/1995; n. 12701/1995, n. 4630/2000; n. 18339/2003, n. 1583/2010);

– l’intangibilità del giudicato sostanziale si concretizza non solo con riferimento allo ius superveniens e all’emanazione di norme di interpretazione autentica, ma anche rispetto alla caducazione, ab origine, delle norme su cui il giudicato si fonda per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle stesse, costituendo appunto il giudicato, al pari di altre situazioni giuridiche consolidate in conseguenza di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, uno dei limiti che incontra l’efficacia retroattiva della decisione di illegittimità costituzionale (cfr. ex plurimis, Cass., SS.UU, n. 1707/1963; Cass., nn. 1860/1983; 891/1996; 7057/1997; 4766/1999);

deve allora convenirsi, nel caso di specie, che la norma di interpretazione autentica di cui alla L. n. 243 del 2004, art. 1, comma 55, che non contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali già formatisi, non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva passata in giudicato;

né può ritenersi che tale norma di interpretazione autentica venga ad incidere sugli effetti futuri del giudicato sostanziale, posto che, giusta l’interpretazione resane dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 22700/2006; 16206/2009), la stessa non introduce una nuova disciplina della normativa di riferimento, destinata ad esplicare la propria efficacia sui rapporti giuridici di durata a cui si applica, ma, conformemente alla sua natura interpretativa, individua soltanto la corretta portata precettiva della normativa già esistente, la stessa, cioè, sulla base della quale si è formato il giudicato sostanziale;

ne consegue che il giudicato sostanziale ha cristallizzato il maturato pensionistico per il periodo considerato, che resta insensibile, anche nei suoi effetti, alla successiva norma di interpretazione autentica e che, pertanto, deve essere riconosciuto nella sua entità (con le eventuali variazioni legate alla dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella aziendale) anche per i ratei successivi;

essendosi la sentenza impugnata conformata ai suindicati principi, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo in favore dei controricorrenti; non si provvede in ordine alla spese nei confronti degli altri intimati che non hanno svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

LaCorte, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 7.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% nei confronti dei controricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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