LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
C.N., rappr. e dif. dall’avv. Luigi Alberto Zoboli, luigialberto.zoboli.ordineavvgenova.it e dall’avv. Andrea Nobili, come da procura a margine dell’atto;
– ricorrente –
Contro
***** S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fall. p.t., rappr. e dif. dall’avv. Gian Paolo Maraini, e dall’avv. Luca Vianello, luca.vianello.avvocato.pe.it, elett. dom. presso lo studio del secondo, in Roma, Lungo Tevere Marzio n. 1, come da procura in calce all’atto;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto Trib. Genova 30.9.2014, Rep. 2875/2014, in R.G. 5584/2014;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo, alla camera di consiglio del 13.1.2021.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. C.N. impugna il decreto Trib. Genova 30.9.2014, Rep. 2875/2014, in R.G. 5584/2014 che, rigettandone l’opposizione svolta L. Fall., ex art. 98 avverso il decreto del giudice delegato del ***** S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (FALLIMENTO), ha negato l’ammissione al passivo del suo credito, già insinuato, per quanto qui d’interesse, ma non ammesso quanto alle sole voci della “indennità supplementare ex art. 19, comma 16 CCNL” e “aumento automatico ex art. 19, comma 16”;
2. il tribunale ha ritenuto: a) di non avere “giurisdizione” sulla domanda, appartenendo la potestà decisoria al giudice del lavoro, avanti al quale il creditore (lavoratore dirigente) avrebbe dovuto impugnare pregiudizialmente il licenziamento assumendone il carattere ingiustificato; b) presupposto per il riconoscimento della citata residua pretesa una statuizione, in alternativa, che poteva essere anche avanzata come condizione, da accertarsi avanti al giudice del lavoro, insinuando nel frattempo al passivo concorsuale il credito per la sua ammissione con riserva;
3. il ricorso è su due motivi, cui resiste il fallimento con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo si contesta la violazione della L. Fall., artt. 24, 52, 54,92 e art. 2741 c.c., avendo erroneamente il tribunale negato la propria competenza nonostante la richiesta cognizione sulla illegittimità del licenziamento funzionale alla mera partecipazione al concorso ed il riconoscimento delle somme ai sensi del CCNL ed eventualmente sulla base dell’Accordo sull’indennità supplementare in caso di risoluzione del rapporto per ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, crisi aziendale del 27 aprile 1995, afferente al CCNL dei Dirigenti di azienda industriale, categoria cui apparteneva il ricorrente;
2. con il secondo motivo s’invoca la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4 e dell’art. 91 c.p.c., laddove il tribunale ha omesso di mutare il rito, pur dopo essersi riconosciuto privo di competenza funzionale a favore del giudice speciale e così erroneamente statuendo anche sulla soccombenza;
3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; nei rapporti fra processo del lavoro e procedura fallimentare, l’assetto definitivo e semplificato assunto dalla L. Fall., art. 24, dopo l’intervento del D.Lgs. n. 169 del 2007 che ha espunto ogni riferimento alla connessione tra rito ordinario e speciale, non indica deroghe alla vis attractiva del foro fallimentare, secondo una competenza funzionale in apparenza senza limiti per le azioni che derivano dal fallimento; tra l’altro, non è più previsto l’inciso originario “anche se relative a rapporti di lavoro” che, al sopraggiungere della riforma del rito pretorile della L. n. 533 del 1973, era pur stato declinato in giurisprudenza in senso restrittivo, all’insegna di una prudente coabitazione; il riferimento è al formarsi di una competenza funzionale ripartita, per la quale – per quanto qui di rilievo “ove il lavoratore abbia agito in giudizio chiedendo, con la dichiarazione di illegittimità o inefficacia del licenziamento, la reintegrazione nel posto di lavoro nei confronti del datore di lavoro dichiarato fallito, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro, in quanto la domanda proposta non è configurabile come mero strumento di tutela di diritti patrimoniali da far valere sul patrimonio del fallito, ma si fonda anche sull’interesse del lavoratore a tutelare la sua posizione all’interno della impresa fallita, sia per l’eventualità della ripresa dell’attività lavorativa (conseguente all’esercizio provvisorio ovvero alla cessione dell’azienda, o a un concordato fallimentare), sia per tutelare i connessi diritti non patrimoniali, ed i diritti previdenziali, estranei all’esigenza della “par condicio creditorum” (Cass. 7129/2011);
4. tenuto conto che, per altro verso, nemmeno sussistono limitazioni nel sistema che presidia, ai sensi della L. Fall., artt. 52 e 93 il concorso fra creditori, osserva il Collegio che la domanda inoltrata dal ricorrente tuttora rispecchia quel solco, posto che essa, nel chiedere l’accertamento del difetto di giustificatezza del licenziamento subito ad opera del datore di lavoro in bonis, intende assumere la relativa pronuncia in via esclusiva quale requisito per poter partecipare al concorso con gli altri creditori, secondo una pretesa patrimoniale direttamente discendente dall’accoglimento della domanda, in applicazione di una previsione del CCNL o di altro Accordo collettivo; la qualificazione attribuita all’insinuazione introdotta, invero e per come pacificamente acquisita, non contiene nessun altro aspetto volto alla tutela reale od obbligatoria (Cass. 2975/2017), non involge diritti patrimoniali, come quelli previdenziali, potenzialmente estranei alle esigenze della esecuzione collettiva (Cass. 23418/2017), nè infine si correla all’accertamento di un rapporto e di uno status (Cass. 1646/2018), ma è solo domanda di accertamento quale “pretesa economica nei confronti della massa fallimentare”, secondo la locuzione costantemente impiegata nel citato indirizzo lavoristico di questa Corte e di cui ai precedenti appena menzionati;
5. va dunque data continuità all’orientamento per cui, nel riparto di competenza tra giudice del lavoro e fallimentare, il rispettivo discrimen s’individua nelle differenti speciali prerogative “spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro”; al secondo spetta invece, “al fine di garantire la parità tra i creditori”, la cognizione delle “controversie relative all’accertamento ed alla qualificazione dei diritti di credito dipendenti dal rapporto di lavoro in funzione della partecipazione al concorso e con effetti esclusivamente endoconcorsuali, ovvero destinate comunque ad incidere nella procedura concorsuale” (Cass. 7990/2018);
6. nella specie, non può soccorrere il precedente di Cass. 4547/2009 che osterebbe al radicamento avanti al giudice fallimentare della cognizione sulla pretesa risarcitoria per danni, connessi alla illegittimità del licenziamento e per entità e tipologia pari ad un’indennità commisurata alla previsione del già vigente L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4; non solo, infatti, si tratta di indirizzo che va confrontato con la più aggiornata lettura del riparto di competenza funzionale solo residua in favore del giudice lavoristico manifestata da Cass. 16443/2018, per la quale “in tema di indennità risarcitoria ex art. 18 st.lav., come novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, qualora risulti l’interesse del lavoratore all’accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via non meramente strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria bensì alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa, spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento dell’entità dell’indennità risarcitoria”; ma va altresì aggiunto che la somma richiesta dal ricorrente si atteggia come in astratto – dovuta per effetto di un automatismo sancito dal CCNL o altra fonte pattizia inerente ai dirigenti d’azienda e sulla base di un inquadramento di indennità supplementare connesso a fattori di diversa oggettività;
il ricorso è dunque da accogliere, con riguardo al primo motivo, resta assorbito il secondo, con cassazione e rinvio al tribunale, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso quanto al primo motivo, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021