Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.29642 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20290-2015 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO;

– ricorrente –

contro

A.V., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MANCINO, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO PISAPIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 27/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 13/02/2015 R.G.N. 2057/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO

CHE:

Con sentenza del 13.2.15 la corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede che aveva accertato il diritto del sig. B., dante causa della signora A., alla integrazione aziendale del trattamento pensionistico, avendo i relativi requisiti (superamento del 60^ anno di età e 15 anni di anzianità utili), e ritenendo non richiesto il requisito dell’attualità dell’occupazione dell’avente diritto alle dipendenze dell’istituto erogante.

Avverso tale sentenza il datore propone ricorso per due motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso la signora A..

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 1362 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza impugnata trascurato l’interpretazione letterale della norma che prevedeva il requisito – negato dalla corte territoriale – dell’attualità occupazionale del beneficario della prestazione alle dipendenze dell’istituto.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1363 c.c., anche in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per avere la sentenza impugnata trascurato che al riconoscimento delle condizioni del beneficio si addiveniva anche sulla base dell’interpretazione sistematica delle norme della convenzione.

I motivi possono essere trattati insieme per la loro connessione: essi sono infondati.

Occorre permettere che nell’interpretazione del contratto è indiscusso il dovere del giudice – la cui violazione comporta il sindacato della Corte di Cassazione – di adeguarsi ai canoni ermeneutici fissati dalla legge; il risultato del procedimento ermeneutico costituisce invece accertamento di fatto ed è pertanto insindacabile in Cassazione, quando sia immune da vizi logici la relativa motivazione (Cass. 1914/2016; Cass. 2465/2015; Cass. 25585/2014; Cass. 2396/2002; Cass. 2074/2002; Cass. 15410/2000; Cass. 2519/2000; Cass. 1092/1995).

Al fine di riscontrare l’esistenza di errori di diritto o di vizi del ragionamento, non è poi sufficiente l’astratto riferimento alle regole degli artt. 1362 ss., ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati e del punto e del modo in cui il giudice del merito si sia da quei canoni discostato (Cass. n. 6311 del 2018, Cass. n. 15253 del 2016; Cass. n. 10896 del 2016).

Nel caso di specie, la corte d’appello ha ritenuto che il requisito anagrafico previsto per il diritto all’integrazione aziendale possa essere conseguito anche alle dipendenze di altro datore di lavoro, quando i 15 anni di anzianità utile ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo siano stati maturati nel rapporto di lavoro alle dipendenze del MPS. Nel fare ciò, ha interpretato l’inciso “dipendenti ” (di per sé equivoco, non specificandosi se in attualità di dipendenza dal MPS) nella nozione emergente da una lettura complessiva delle previsioni dell’accordo e del regolamento attuativo. Il giudice di merito ha fatto dunque corretta applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, né ha ignorato dati fattuali decisivi nel senso voluto dalla ricorrente.

Tale interpretazione (già avallata da questa Corte in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio: Cass. Sez. L, sentenza n. 10571 del 16/4/2019) è corretta, ponendosi in coerenza oltretutto con la natura di retribuzione differita dell’emolumento, attribuibile in quanto tale anche a chi, essendo stato dipendente per il tempo minimo previsto dalla legge, non lo sia più al momento dell’erogazione dell’integrazione (senza che rilevi il tempo trascorso dalla cessazione del rapporto, rilevando per converso solo il tempo minimo di durata del rapoporto lavorativo).

In ogni caso, va rilevato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. n. 31122 del 29/12/2017; Cass. 03/09/2010, n. 19044; Cass. 12/07/2007, n. 15604; Cass. 07/03/2007, n. 5273; Cass. 22/02/2007, n. 4178).

La censura proposta dal ricorrente non può dunque aver seguito, poiché essa sottende una diversa e pur plausibile interpretazione che, tuttavia, non appare essere l’unica praticabile (in tal senso, in relazione ad una fattispecie analoga, Cass. n. 24912 del 24/11/2006).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Carlo Pisapia, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dello, ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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