LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13034-2018 proposto da:
A.G., AC.FA., AC.VI., nella qualità
di eredi di AC.CE., tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLETTA CERVIA;
– ricorrenti –
contro
NUOVO PIGNONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato DEBORA MILILLI, rappresentata e difesa dagli avvocati ROBERTO CALABRESI, LAPO GUADALUPI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 135/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 10/04/2017 R.G.N. 589/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
RILEVATO
CHE:
Il Tribunale di Massa rigettava le domande proposte da Ac.Ce. nei confronti della s.p.a. Nuovo Pignone intese a conseguire il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale conseguente alla esposizione a sostanze morbigene, quali l’amianto, subita nel corso della attività di carpentiere svolta dal *****;
detta pronuncia veniva confermata dalla Corte territoriale – adita dagli eredi del ricorrente, medio tempore deceduto – la quale, a fondamento della decisione, deduceva che la CTU ambientale disposta, aveva accertato l’esposizione del lavoratore ad inalazione di fibre di amianto in misura inferiore ai limiti di legge, laddove gli accertamenti di natura medico-legale avevano consentito di escludere che avesse contratto patologie amianto-correlate, essendo le affezioni respiratorie diagnosticate, ascrivibili a diversi fattori, di natura non tecnopatica;
quanto al danno morale, la Corte distrettuale osservava come, pur avendo una sua specificità quale voce del danno non patrimoniale, era soggetto alle regole generali di allegazione e prova, e che il pregiudizio doveva essere obiettivamente riconoscibile come conseguenza dell’illecito, non essendo sufficiente la deduzione di generici stati d’animo (stress, disagio, angoscia, ricorrenti per altri casi analoghi) del tutto disancorati da elementi obiettivi e alla stregua dei quali poter inferire un concreto peggioramento della vita interiore, affettiva e di relazione;
avverso la detta sentenza gli eredi Ac. interpongono ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui la società resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. con unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2,3,32 Cost., artt. 2059,2087,2727 c.c., D.P.R. n. 27 del 2009, art. 5, D.P.R. n. 181 del 2009, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo, la Corte territoriale, escluso la sussistenza del danno morale e/o esistenziale ritenendo non applicabile il ricorso alle presunzioni, anche semplici, nonostante deduzione, sin dal primo grado, di puntuali e precise allegazioni e nonostante la consulenza tecnica ambientale avesse riconosciuto la nocività dell’ambiente in cui operavano tutti i lavoratori;
2. il ricorso non è fondato;
come fatto cenno nello storico di lite, la Corte territoriale ha ritenuto la mancanza di prova del danno morale e del danno esistenziale per la mancata allegazione di circostanze obiettive, dotate di un sufficiente grado di specificità, sintomatiche di tale danno;
tale ratio decidendi è immune dalle censure mosse in ricorso.
le questioni poste con il motivo sono state già esaminate da questa Corte nella pronuncia n. 27324 del 2017 ed in epoca più recente dalle ordinanze nn. 32663, 31784, 31785, 31786, 31787, 31788, 31789, 31789, 31790 e 31791 del 2018 e dalle sentenze numeri 4615, 4616, 4673, 5747, 6260, 6339, 30641 del 2019, che hanno respinto analoghi ricorsi proposti da altri lavoratori della società odierna controricorrente, ai cui principi in questa sede si intende assicurare continuità;
giova premettere che questa Corte nell’arresto a Sezioni Unite n. 26972 del 2008, nel definire la consistenza e le condizioni di risarcibilità del danno non patrimoniale, dopo avere chiarito che, al di fuori dei casi di risarcibilità previsti direttamente dalla legge, il danno non patrimoniale è risarcibile unicamente se derivato dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, ha respinto tanto la tesi che identifica il danno nella lesione stessa del diritto (danno- evento) che la variante costituta dalla affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa; ha osservato che entrambe le tesi snaturerebbero la funzione del risarcimento in quella di una pena privata per un comportamento lesivo;
le Sezioni Unite hanno, dunque, precisato che mentre per il danno biologico l’accertamento medico legale è il mezzo di prova al quale comunemente si ricorre, per il pregiudizio non-biologico, relativo a beni immateriali, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo; a tale rilievo non va disgiunto, comunque, il principio che “il danneggiato dovrà tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto” (punto 4.10 sent. cit.);
la Corte territoriale, dunque, non ha negato la rilevanza delle presunzioni ai fini della prova del danno non-biologico ma ha affermato che nella concreta fattispecie di causa non erano stati allegati elementi obiettivi, dotati di un sufficiente grado di specificità, sulla base dei quali risalire alla sofferenza ed al cambiamento delle abitudini di vita derivati dalla consapevolezza della esposizione lavorativa ad agenti nocivi.
appare, pertanto, corretto in punto di diritto il ragionamento della Corte di merito, che ha evidenziato come la mancata allegazione di elementi obiettivi specifici impediva di inferire la prova per presunzioni; come siano stati gli stessi ricorrenti a dedurre che i disagi e le sofferenze non si erano tradotti in alcuna malattia psichica (circostanza che avrebbero avuto autonoma valenza quale danno risarcibile per violazione dell’art. 32 Cost., piuttosto che rilievo indiziante);
il complessivo iter argomentativo appare, dunque, conforme a diritto e chiaramente fondato non sulla inammissibilità della prova per presunzioni bensì sulla genericità delle allegazioni indizianti;
tanto premesso in diritto, il giudizio di fatto circa la genericità delle allegazioni e dei capitoli di prova e circa la loro inidoneità al raggiungimento della prova non è impugnabile in questa sede di legittimità con la deduzione del vizio di violazione di norme di diritto, ma unicamente con la denunzia di un vizio di motivazione;
tuttavia nella fattispecie di causa il giudizio di genericità delle allegazioni resta non più contestabile, per la preclusione alla deducibilità del vizio di motivazione di cui all’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, trattandosi di giudizio conformemente reso nei due gradi di merito; a ciò si aggiunga che non risulta che gli attuali ricorrenti avessero reiterato in appello la richiesta della prova testimoniale non ammessa nel primo grado;
in definitiva, alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va respinto;
le spese di lite seguono il principio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. liquidate come da dispositivo.
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021