Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29649 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 12535-2019 proposto da:

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 229, presso lo studio dell’avvocato GIULIANO MARIA POMPA, rappresentata c difesa dall’avvocato MARCO CEDERLE;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1076/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata l’11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, nel confermare la sentenza di primo grado, rigettava l’appello proposto dalla Regione Lombardia contro la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Banco BPM spa relativo al pagamento di tasse automobilistiche per l’anno 2013 di autovetture della stessa, esercente l’attività di concedente di veicoli in leasing. Secondo la CTR dalla legislazione in vigore – ai sensi della L. n. 125 del 2015, art. 9 bis, di conversione del D.L. n. 78 del 2015, del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7 -era da escludere la legittimazione concorrente dell’utilizzatore del veicolo e del concedente per il periodo successivo al 15.9.2009.

La Regione Lombardia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

Con l’unico motivo proposto si deduce la violazione e mancata applicazione del D.L. n. 113 del 2016, art. 10, commi 6 e 7, conv. con la L. n. 160 del 2016 che ha abrogato il D.L. n. 78 del 2015, art. 9 bis, convertito dalla L. n. 125 del 2015. Secondo la ricorrente il quadro giuridico di riferimento sopra ricordato deporrebbe nel senso di riconoscere la responsabilità del concedente per il pagamento della tassa automobilistica relativa al periodo successivo all’anno 2009 ed anteriore al 2016.

Il motivo è infondato.

Ed invero, come già chiarito da tre coeve pronunzia di questa Corte – Cass. nn. 13132,13133 e 13135 del 2019, deve ritenersi che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l’utilizzatore e ciò anche con riferimento al periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016.

A tali principi si è uniformato il giudice di merito.

Il ricorso va quindi rigettato.

Va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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