Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29651 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13440-2019 proposto da:

SIVIERI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1929/3/2019 della COMMSSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 02/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR del Lazio, nell’accogliere l’appello proposto dalla società Sivieri srl proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto contro un’intimazione di pagamento e le cartelle di pagamento alla stessa sottese con la compensazione delle spese del giudizio, provvedeva alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, compensando le spese di quello di appello “tenuto conto della peculiarità della presente controversia delle alterne vicende che ne hanno caratterizzato l’iter processuale, nonché del fatto che in questo grado di giudizio l’Ufficio non si è costituito e non ha svolto attività defensionale”.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, al quale non ha resistito l’Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente citata.

Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15. La ricorrente deduce che la motivazione posta a base della compensazione era apparente e incomprensibile in relazione all’iter processuale che avrebbe visto la società contribuente vincitrice in primo grado ed anche in appello.

Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata non consente di individuare le ragioni che hanno indotto il giudicante a compensare le spese del giudizio nel quale è risultato vittoriosa la parte contribuente. Giova rammentare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, applicabile a decorrere dal primo gennaio 2016, prevede che le spese possono essere compensate in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” – cfr. Cass. n. 16470/2018 -.

Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell’ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011).

Orbene, dovendosi ritenere che tale disposizione fosse applicabile al contenzioso per cui è processo, essendo intervenuta la sentenza della CTP in epoca sicuramente successiva all’1.1.2016 – sent. CTP n. 3596/49/18, come indicata in sentenza dalla CTR- la pronunzia qui impugnata non si è attenuta al predetto principio in quanto, pur in presenza di soccombenza totale, ha disposto la compensazione delle spese processuali del giudizio di secondo grado su presupposti illogici inidonei, come tali, ad integrare il requisito della gravità ed eccezionalità, quali appunto la omessa costituzione in giudizio della parte soccombente e, ancora, l’esito della lite incerto nel corso del giudizio che, per converso, ha visto la detta società vincitrice tanto in primo che in secondo grado.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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