Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29653 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13463-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (Ct. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

T.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4665/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro T.D., impugnando la sentenza della CTR Sicilia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale era stato annullato l’accertamento redditometrico emesso nei confronti del contribuente per l’anno 2006. Secondo la CTR premesso che non era stato rispettato l’obbligo di invitare il contribuente a comparire per fornire notizie di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, vi era nel merito la prova che il T. aveva avuto a disposizione le risorse finanziarie provenienti da redditi di fabbricati e cessioni di quote sociale, mutui e donazioni, oltre che le somme provenienti dalle dismissioni di titoli.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e del D.L. n. 78 del 2010, art. 22, evidenziando che l’introduzione del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamenti redditometrici disposto nell’anno 2010 non poteva applicarsi agli accertamenti relativi ad annualità precedenti.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omesso esame di fatti decisivi e controversi per il giudizio.

La CTR avrebbe posto a base della decisione una ricostruzione incompleta degli elementi, poiché sarebbe mancata la prova che la disponibilità indicata di 157.500,00 sarebbe stata sborsata dal fratello grazie ad una donazione della madre, essendo quindi mancata la prova delle reali disponibilità necessarie per gli acquisti contestati dall’ufficio.

Ora, il secondo motivo, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, è inammissibile e determina l’assorbimento del primo, contenendo la sentenza impugnata due rationes decidendi.

Ed invero, la ricorrente prospetta un vizio sussumibile nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 senza tuttavia indicare un fatto controverso che la CTR avrebbe omesso, invece limitandosi ad invocare gli elementi addotti dall’ufficio a sostegno della pretesa.

Nel far ciò l’Agenzia non ha, per l’un verso indicato un fatto storico il cui esame sarebbe stato messo né ha indicato elementi decisivi rispetto alla decisione, avendo tralasciato di considerare la ratio della pronunzia, orientata a ritenere che il contribuente avesse fornito elementi sufficienti per giustificare le risorse finanziarie necessarie per giustificare gli indici utilizzati dall’ufficio all’interno dell’accertamento redditometrico. In definitiva, la censura si risolve nella contestazione dell’accertamento di fatto operato dal giudice di appello senza che, tuttavia, siano stati individuati fatti specifici che la CTR avrebbe omesso nel giungere alle conclusioni espresse nella pronunzia.

Ed è appena il caso di evidenziare che la contestazione in ordine alla non idoneità degli elementi offerti dal contribuente a sostenere l’assunto espresso dalla CTR non può essere ritualmente sussunta nel vizio come prospettato dalla ricorrente.

L’inammissibilità del secondo motivo determina l’assorbimento del primo in relazione alla idoneità della decisione a reggersi sulla ratio decidendi ritenuta immune da vizi.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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