LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14271-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.E. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI,LO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE COLETTA, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7519/7/2018 della COMMISSIONE. TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro C.L., impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che ha accolto l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione resa dalla CTP di Roma che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento catastale emesso nei confronti del predetto. La CTR ha ritenuto l’appello fondato poiché l’avviso di accertamento impugnato, con il quale è stato disposto il classamento dell’immobile, risultava privo di adeguata motivazione.
La parte intimata si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, La sentenza d’appello avrebbe errato nel ritenere nullo l’avviso di accertamento in quanto carente di motivazione, avendo l’amministrazione proceduto in linea con i principi giurisprudenziali resi in materia anche specificando gli immobili aventi caratteristiche omogenee rispetto a quello in esame.
Secondo la ricorrente dalla motivazione dell’atto impugnato risulterebbe che “una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e delle connessa redditività, riconducibile ad interventi di riqualificazione urbana ed edilizia che hanno riguardato sia il tessuto urbano compreso nella microzona che ambiti urbani limitrofi”.
Il motivo è infondato.
Giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte si è andata consolidando nel senso che, qualora si proceda alla revisione parziale del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’amministrazione deve specificare in modo chiaro le ragioni della modifica nell’avviso di accertamento.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la motivazione deve possedere il requisito del rigore dovendo essere, nella specie, completa, specifica e razionale (Cass. n. 22671/2019, proprio con riferimento ad un atto di classamento relativo al Comune di Roma).
E’ stato, infatti, affermato che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare e, preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare (cfr. Cass. cit. n. 22671/2019).
Non può, pertanto, ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati (cfr. Cass. n. 11577 del 2019; n. 361 del 2019; n. 10403 del 2019; n. 16368 del 2018; n. 22900 del 2017; n. 3156 del 2015).
Ne consegue che l’atto di accertamento debba indicare le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non già facendo richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura. Soltanto in questo modo il contribuente può ritenersi posto nella condizione di conoscere gli elementi concreti idonei a specificare quei criteri di massima anche al fine, eventualmente, di contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui al comma 335.
Sul punto si è precisato che “in tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione parziale dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, dovendo porre il contribuente in grado di conoscere le concrete ragioni che lo giustificano – come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 – deve indicare i motivi per i quali i valori considerati abbiano determinato il suddetto scostamento, facendo riferimento agli atti da cui ha tratto impulso l’accertamento, costituiti dalla richiesta del Comune e dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio, nonché ai dati essenziali del procedimento estimativo delineati da tali fonti normative integrative che abbiano inciso sul classamento (Cass. n. 31829 del 2018).
Orbene, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi da questa Corte in tema di classificazione catastale, proprio operando il raffronto fra la motivazione del provvedimento imougnato ed il contenuto dell’atto riproposto dalla ricorrente all’interno del ricorso per cassazione alle pagg.7 e 9.
Ed infatti, la CTR, non avendo ritenuto sufficiente il richiamo alla consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare ed alla connessa redditività, in relazione all’assenza di concreta specificazione degli elementi fattuali idonei a determinare la ritenuta rivalutazione, avuto anche riguardo alla genericità del richiamo agli interventi di riqualificazione urbana ed edilizia si è posta in linea con gli orientamenti sopra riportati.
Genericità che, del resto, ha riguardato, altresì, il riferimento al nuovo contesto urbano e socio-economico, in assenza dell’indicazione di interventi di trasformazione incidenti sulla microzona che la stessa censura dell’agenzia non ha in alcun modo dissolto.
Ne’ va sottaciuto che la CTR ha valorizzato per escludere la sussistenza di circostanza idonee ad incidere su una classe diversa da quella assegnata dall’ufficio, gli elementi offerti dal contribuente in ordine al degrado della zona in cui è ubicato l’immobile senza che tale statuizione sia stata impugnata dall’Agenzia ricorrente, ciò ulteriormente dimostrando la carenza sul piano motivazionale dell’atto impugnato dal contribuente.
Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Ricorrono giusti motivi, in relazione al recente consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte sul contenzioso che ha riguardato analoghe controversie proposta con riguardo al classamento del comune di Roma, per compensare le spese.
PQM
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021