Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29669 del 22/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28326/19 proposto da:

-) M.A., elettivamente domiciliato ad Avellino, c.so Umberto I n. 119, presso l’avvocato Elena Tordela, che lo difende in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Ministero dell’Interno;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli 24.7.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.9.2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. M.A. (nella sentenza impugnata: ” A.”; nondimeno, alla luce degli ulteriori dati anagrafici, ritiene questa Corte non esservi dubbio sulla coincidenza tra l’impugnante e la persona che partecipò al giudizio di merito), cittadino *****, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese per sfuggire alle violenze degli appartenenti alla setta degli *****, i quali pretendevano che egli entrasse a farne parte; aggiunse di non avere ricevuto alcun aiuto dalla polizia, cui si era rivolto.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento M.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli, che la rigettò con ordinanza 29.3.2018.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla Corte d’appello di Napoli con sentenza 24.7.2019.

Quest’ultima ritenne che:

-) i motivi d’appello con cui era stato impugnato il rigetto della domanda di asilo e quello della domanda di protezione sussidiaria per i motivi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), erano inammissibili ai sensi dell’art. 342 c.p.c.;

-) gli altri motivi d’appello erano ammissibili ma infondati;

-) in particolare, la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa perché nella regione di provenienza del richiedente (*****) non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato generalizzato;

-) il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non potesse essere concesso perché il richiedente “non ha validamente allegato circostanze che evidenzino una sua particolare vulnerabilità sotto il profilo della tutela dei diritti umani fondamentali”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da M.A. con ricorso fondato su tre motivi. Il Ministero dell’interno non si è difeso nella presente sede, ma ha solo depositato un “atto di costituzione” al fine della partecipazione all’eventuale discussione in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 23 del 2008, art. 35 bis.

Sostiene che il Tribunale, violando la suddetta norma, non ha provveduto a fissare l’udienza di comparizione delle parti, nonostante mancasse la videoregistrazione del colloquio svolto dal richiedente dinanzi alla Commissione Territoriale.

1.1. Il motivo è inammissibile per la sua novità.

Dalla sentenza d’appello, infatti, non risulta che la questione sia stata sollevata in primo grado, e riproposta in appello.

Ne’ il ricorrente, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6, precisa se, quando ed in che termini abbia formulato dinanzi al Tribunale una istanza in tal senso, né donde risulti tale circostanza, né quali dichiarazioni aggiuntive e rilevanti egli avrebbe inteso compiere dinanzi al Tribunale, se fosse stato ascoltato; né in quali termini censurò dinanzi alla Corte d’appello l’omissione del tribunale.

2. Col secondo motivo il ricorrente formula plurime censure, sostenendo che:

-) la Corte d’appello non avrebbe correttamente valutato la situazione sociopolitica della *****;

-) la Corte d’appello avrebbe “erroneamente interpretato le dichiarazioni rilasciate dal richiedente”;

-) la Corte d’appello avrebbe “erroneamente valutato quanto stabilito dalla suprema corte con la sentenza n. 4455/18”, non tenendo conto, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dell’effettiva integrazione del ricorrente in Italia;

-) la Corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione umanitaria con una motivazione “priva di logica”;

-) la Corte d’appello non ha tenuto conto che il ricorrente era espatriato dalla ***** “per sottrarsi alle persecuzioni e al carcere”.

2.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ovvero:

-) affastella censure eterogenee, in violazione dell’onere di specificità e chiarezza dell’illustrazione dei motivi di ricorso, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4, come costantemente interpretato da questa Corte (Sez. 1 -, Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018, Rv. 651324 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790 – 01);

-) quel che più rileva, il motivo si limita ad enunciare le censure proposte, senza illustrarle e senza spiegare analiticamente quale sarebbe l’errore commesso dalla Corte d’appello con riferimento a ciascuna di esse.

2.2. Ad abundantiam e per amor di diritto, questa Corte tuttavia non può astenersi dal rilevare che:

-) la censura con cui si sostiene la violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito è infondata, in quanto la Corte d’appello ha escluso la sussistenza d’una situazione di violenza indiscriminata in ***** facendo riferimento ad un rapporto di Amnesty International e ad un rapporto dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati; né il ricorrente indica alcuna diversa e altrettanto attendibile fonte a confutazione degli argomenti spesi dalla Corte d’appello;

-) le censure che investono il rigetto della domanda di protezione umanitaria sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi, dal momento che la Corte d’appello ha rigettato la relativa domanda sul presupposto che il richiedente non avesse “neppure allegato” circostanze di fatto idonee a dimostrare una sua condizione di vulnerabilità, ed il ricorrente, incurante di tale ratio decidendi, in nessun punto del ricorso indica dove, quando ed in quali termini abbia allegato le suddette circostanze;

-) la motivazione con cui il giudice di merito ha rigettato la domanda, sul presupposto della sussistenza d’un difetto di allegazione dei fatti costitutivi di essa, non è ovviamente “illogica”.

3. Anche col terzo motivo (la cui intitolazione è solo parzialmente coerente col contenuto) il ricorrente mescola plurime censure. Sostiene che:

a) avrebbe errato la Corte d’appello nel ritenere che in ***** non esista una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

b) avrebbe trascurato la Corte d’appello di considerare che in ***** esiste un “diffuso detrimento dell’esercizio delle libertà democratiche”;

c) avrebbe trascurato la Corte d’appello di considerare che la legislazione ***** punisce le relazioni omosessuali;

d) avrebbe trascurato la Corte d’appello di considerare che le autorità governative non sono in grado di proteggere la popolazione dagli attacchi terroristici.

3.1. Anche questo motivo è innanzitutto inammissibile per la stessa ragione del precedente, ovvero la riunione e la mescolanza di censure diverse e questioni diverse.

Anche in questo caso, nondimeno, se si volesse dipanare le censure contenute nel motivo in esame ed esaminarle nel merito, esse non sfuggirebbero ad un giudizio di inammissibilità o rigetto.

3.2. La censura sub (a) di cui al p. 3 che precede è infatti inammissibile perché investe un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Ne’, come già detto, la Corte d’appello è venuta meno al dovere di utilizzare fonti attendibili ed aggiornate per stabilire se in ***** esista o meno una situazione di violenza indiscriminata, per i fini di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).

Vale la pena sottolineare che il ricorrente, a confutazione del giudizio dato dalla Corte d’appello circa l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione di *****, invoca un rapporto di Amnesty International addirittura anteriore di tre anni rispetto a quello utilizzato dalla Corte d’appello.

3.3. Le censure sub (b), (c) e (d) sono inammissibili per estraneità alla ratio decidendi: lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria per l’ipotesi di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) non sono stati infatti esaminati dalla Corte d’appello per inammissibilità del relativo motivo di gravame, e tale giudizio di inammissibilità non viene investito dal ricorso per cassazione.

4.2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa della parte intimata.

PQM

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472