Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.29670 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3952-2018 proposto da:

APRILE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2-A, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO PARIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN MARIA VOLPE;

– ricorrente –

contro

AGMIN ITALY SPA, con sede in *****, in persona dell’amministratore unico sig. B.G., elettivamente domiciliata in Verona, Piazza Cittadella n. 16, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ALBAN, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1365/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 26/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/1/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 26/10/2017 la Corte d’Appello di Genova, in accoglimento del gravame interposto dalla società Agmin Italy s.p.a. (già Agmin Italy s.r.l.) e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Genova 6/3/2014, ha rigettato la domanda nei confronti della medesima in origine monitoriamente azionata dalla società Aprile s.p.a. di pagamento di somma a titolo di corrispettivo per asseritamente rese prestazioni di spedizione in Sud America di materiali e merci.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Aprile s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso società Agmin Italy s.p.a. (già Agmin Italy s.r.l.), che ha presentato anche memoria.

Già chiamata all’udienza camerale del 17/10/2019, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza dalla Sesta Sezione – 3.

Con conclusioni scritte del 12/1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 112,345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto ammissibile l’appello interposto da controparte, laddove esso risulta genericamente formulato e non reca “critiche specifiche alla sentenza gravata” in particolare relativamente alla parte in cui “si afferma che i compensi in termini di noli aerei non sono oggetto di contestazione e corrispondono ad un tariffario dello spedizioniere mai contestato”.

Con il 2 motivo denunzia “contraddittoria e incomprensibile” motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che, con “affermazioni inconciliabili” e “obiettivamente incomprensibili”, la corte di merito abbia erroneamente valutato le emergenze processuali, e in particolare la “fattura 460858”, nonché il “comportamento della parte”, che “con l’ammissione di circostanza precisa ha esonerato processualmente l’attore sostanziale dal compito di provare il fatto”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Genova per “prestazioni di servizi di spedizione”, alle “causali evidenziate nel corpo di n. ro 16 fatture prodotte in primo grado (cfr. doc.ti da n.ro 1 a n.ro 16)”, all'”atto di citazione in opposizione” di controparte, al contratto stipulato con la controparte avente ad oggetto l’affidato “compito di stipulare i contratti di trasporto di partite di merci individuate come “lotto 2"”, alla modificazione, “in corso d’opera”, dell'”oggetto del contratto”, a “documenti relativi a giustificativi per Euro 7.593,42”, alle “memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6”, alla “seconda memoria”, alle “soste indicate nella fattura n.ro *****”, ai “diciassette capitoli di prova”, alla “3 memoria”, a “tutta la documentazione ricevuta dai propri corrispondenti brasiliani”, alla CTU, alle “fatture… relative alle spedizioni in Brasile”, all'”atto di appello”, alla “fattura n. ro ***** (cfr. doc. n.ro 1 del fascicolo monitorio)”, alle altre 8 fatture emesse da Aprile con riferimento alla spedizione in Brasile”, alle “doglianze avverso la sentenza di 1 grado mosse da Agmin”, allo “scritto difensivo ove leggesi che un dipendente di Aprile… aveva fornito un solo giustificativo… per la somma di Euro 7.593,00”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove – in tutto o in parte – riprodotti (es., parti della sentenza del giudice di prime cure), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come al di là della formale intestazione dei motivi la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Con il 3 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 115,116,163,183,210,342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito abbia pronunziato d’ufficio “su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”, avendo in particolare ritenuto non provata la “domanda proposta da Aprile” per “tardività di produzione documentale”, “senza confutare l’affermazione del Tribunale, peraltro neppure oggetto di censura, laddove si argomenta che l’ammontare dei compensi per movimentazione e nolo aereo… non sono mai stati oggetto di contestazione, violando così il disposto dell’art. 115 c.p.c. laddove non ha considerato che i fatti non specificamente contestati non abbisognano di prove offerte dalla parte”.

Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la regola di cui all’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera allorquando si tratti di una nullità rilevabile anche d’ufficio, ma tale inoperatività, essendo correlata alla durata del potere officioso del giudice, dura fino a che esso persiste e, dunque, fino a quando il giudice davanti al quale la nullità si è verificata non decide omettendo di rilevarla.

Una volta emessa la decisione, la regola dell’art. 157 c.p.c., comma 3, invero si riespande, sicché la parte che ha dato causa alla nullità con il suo comportamento e del pari quella che tale nullità non ha eccepito e fatto valere (a tale stregua contribuendo al permanere della medesima) non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno non che si tratti di nullità per la quale sia la stessa legge a prevedere il rilievo officioso, anche nel successivo grado di giudizio, ad iniziativa del giudice che riceve l’impugnazione (v. Cass., 30/8/2018, n. 21381).

A tale stregua, ove come nella specie nel giudizio di 1 grado non abbia eccepito la violazione delle preclusioni la parte interessata non può più muovere una tale censura con l’atto di appello.

Del pari, ove non vi abbia provveduto il giudice di prime cure nemmeno con il provvedimento conclusivo del giudizio di 1 grado la detta violazione non può essere invero nemmeno rilevata d’ufficio dal giudice del gravame (v. Cass., 30/8/2018, n. 21381 e, conformemente, Cass., 29/1/2019, n. 2334; Cass. S.U. 31/1/2019, n. 2841 (in sostituzione non massimata)”; Cass., 11/3/2019, 6954; Cass., 20/5/2019, n. 13528; Cass., 28/5/2019, n. 14570; Cass., 26/7/2019, n. 20331; Cass., 4/12/2019, n. 31653; Cass., 11/12/2019, n. 32379; Cass., 27/12/2019, n. 34553; Cass., 24/1/2020, n. 1583; Cass., 14/2/2020, n. 3717; Cass., 28/2/2020, n. 5453; Cass., 6/3/2020, n. 6406; Cass., 30/9/2020, n. 20884; Cass., 4/11/2020, n. 24483; Cass., 20/1/2021, n. 1033).

Orbene la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

In particolare là dove, dopo aver accolto la censura dell’allora appellante ed odierna controricorrente relativa al “documento “Arrecado de receitas federal” emesso dall’ufficio pubblico brasiliano”, ponendo in rilievo che “nessun elemento testuale consente di qualificarlo come ricevuta di pagamento”, con riferimento alle “ulteriori fatture emesse da Aprile nei confronti di Agmin Italy” ha osservato che “come evidenziato dall’appellante, seppure incidentalmente, la documentazione giustificativa dei costi di cui l’appellata ha chiesto il rimborso è stata prodotta in allegato alla terza memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c., e quindi tardivamente, essendo detta memoria destinata unicamente all’indicazione di prova contraria, laddove la documentazione giustificativa degli esborsi è prova diretta a sostegno della pretesa azionata in via monitoria”.

Ancora, nella parte in cui ha sottolineato che, pur non avendo “Agmin Italy… fatto del proprio rilievo uno specifico motivo di appello”, “nondimeno, secondo un indirizzo di legittimità consolidato “l’esame, in sede di impugnazione, di questioni pregiudiziali o preliminari, rilevabili d’ufficio, resta precluso per effetto del giudicato interno formatosi sulla pronuncia che, nel provvedere su alcuni capi della domanda, abbia necessariamente statuito per implicito sulle medesime, onde tale preclusione non si verifica quando il capo della sentenza comportante, con una decisione di merito, la definizione implicita di questioni pregiudiziali o preliminari (come quella relativa alla preclusione dell’eccezione di inadempimento) sia investito dalla impugnazione, ancorché limitatamente alla detta pronuncia di merito”.

Là dove è quindi pervenuta a conseguentemente ritenere “l’inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta e quindi, a prescindere dalle ragioni esposte dall’appellante per contestarne la rilevanza probatoria, l’insussistenza della prova del credito azionato da Aprile”. La sentenza impugnata ha rilevato illegittimamente le violazioni delle produzioni e il motivo è fondato su questo punto.

Della medesima, inammissibili – come detto – i primi 2 motivi e assorbito il 4 (con il quale la ricorrente denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, dolendosi che la corte di merito l’abbia condannata all’integrale pagamento delle spese processuali, pur essendo stato da controparte in corso di giudizio versata somma a titolo di parziale pagamento del debito oggetto di domanda, sicché “la soccombenza parziale di Agmin andava… riconosciuta anche in grado di appello con riferimento alle spese”), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 3 motivo di ricorso, assorbito il 4, inammissibili il 1 e il 2. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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