Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.29671 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7163-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRISCIANO 28, presso lo studio dell’avvocato MARCO ZELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore avv. R.V., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Maggiore, elettivamente domiciliato negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;

– controricorrente –

nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 15200/2017 del TRIBUNALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/1/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24/7/2017 il Tribunale di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. (poi Agenzia delle entrate e della riscossione) e in conseguente riforma della pronunzia G. di P. Roma n. 32934/2016, ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal sig. C.P. avverso la cartella di pagamento ricevuta in data 28/8/2016 per sanzioni irrogate per violazioni in materia di circolazione stradale.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso Roma Capitale, che ha presentato anche memoria.

Già chiamata all’udienza camerale del 17/10/2019 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, disponendosi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.

Con conclusioni scritte del 12/1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente osservato che l’integrazione del contraddittorio da questa Corte disposta con ordinanza del 17/10/2019 risulta essere stata dall’odierno ricorrente effettuata con notifica del ricorso all’avv. Monica De Pascali, difensore privato nominato giusta procura speciale in grado appello, e non già all’Avvocatura generale dello Stato, risultando a tale stregua disatteso il principio posto da Cass., Sez. Un., n. 2087 del 2020 in base al quale in tema di giudizio di legittimità la notifica del ricorso al successore ex lege dell’agente della riscossione già parte in causa, e cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate-Riscossione, è invalida se come nella specie eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, giacché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo Ente non opera ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge (D.L. n. 193 del 2016, art. 1) (v. Cass., Sez. Un., 23/2/2021, n. 4845; Cass., Sez. Un., 30/1/2020, n. 2087).

Risultando a tale stregua effettuata in modo invalido, la rinnovazione della notifica del ricorso deve nel caso conseguentemente considerarsi come non eseguita ritualmente nel termine perentorio assegnato, con conseguente inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., 2/4/2019, n. 9097; Cass., 25/1/2017, n. 1930; Cass., Sez. Un., 12/5/2006, n. 11003).

Va ulteriormente osservato quanto segue.

Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 112,324,615 c.p.c., art. 2909 c.c., L. n. 689 del 1981, art. 23 e ss. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che il giudice dell’appello abbia riformato la sentenza del giudice di prime cure in ragione della ravvisata “inammissibilità dell’azione”, laddove gli era invero “precluso il riesame della questione essendosi formato, in assenza di specifica impugnazione sulla disposta ammissibilità dell’azione come motivata con la sentenza di primo grado ed in presenza di appello incidentale palesemente inammissibile (difetto di specificità dei motivi);

privo delle ragioni a supporto della domanda; contraddittorietà tra le formulate richieste (accoglimento appello Equitalia – limitato al capo di sentenza sulle spese-; rigetto appello Equitalia; conferma sentenza impugnata), il giudicato interno”.

Il ricorso è inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione in violazione dei requisiti a pena d’inammissibilità richiesti all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione in opposizione all’esecuzione… ex art. 615 c.p.c.”, alla “cartella di pagamento n. *****”, a “n. 4 verbali di accertamento… per violazioni in materia di circolazione stradale”, alla sentenza del giudice di prime cure, all'”appello parziale”, alla “comparsa di costituzione” di “Roma Capitale”, alla propria “comparsa di risposta in appello depositata tardivamente”, all'”appello principale”, all'”appello incidentale”, all'”accettazione del contraddittorio in ordine al rito”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parti della sentenza del giudice di prime cure), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce nemmeno le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 Gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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