LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29053-2019 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PADRE SEMERIA 68, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA MARIA LUCE STASI, rappresentato e difeso dall’avvocato UBALDO MACRI’;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE LECCE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 19/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. O.A., cittadino della *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile catione temporis).
Il richiedente dedusse a fondamento della sua pretesa di essere fuggito dal paese in seguito alla denuncia presentata dal suo datore di lavoro e di temere per la propria vita nel caso di rientro.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento O.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Lecce, che con decreto n. 2819/2019, pubblicato il 19/06/2019 ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
b) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità. 4. Avverso tale pronuncia O.A. propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione del combinato disposto del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8”, in quanto il Tribunale non avrebbe rispettato il dovere di cooperazione istruttoria che impone la ricerca di informazioni precise e aggiornate in merito alla situazione socioeconomica presente in *****.
Il motivo è infondato.
Contrariamento a quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha adempiuto correttamente al dovere di cooperazione istruttoria tramite la ricerca di fonti aggiornate e ufficiali (Amnesty International 2018) in merito alla situazione presente nel paese d’origine del richiedente ritenendo che, nonostante talune criticità, non si possa definire sussistente una violenza indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente (*****).
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 2, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, commi 9, 10 e 11”. Il Tribunale avrebbe omesso la fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nonostante l’assenza della videoregistrazione determinando così la nullità del decreto impugnato.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha invero fissato l’udienza di comparizione delle parti senza procedere tuttavia all’audizione del richiedente.
In tema di protezione internazionale, allorché il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, a nulla rilevando che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. 32029/2018). Stante tali principi, è bene sottolineare come non sussista alcun automatismo tra la fissazione dell’udienza di comparizione e l’audizione del richiedente, così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte nella sentenza n. 17717 del 2018. Per sussistere un vero e proprio obbligo di audizione da parte del giudice, e necessario che, in sede di udienza di comparizione ovvero attraverso gli scritti difensivi tempestivamente depositati, il richiedente asilo, oltre ad allegare le circostanze che intende riferire all’organo giurisdizionale, evidenzi specificamente i motivi per i quali la nuova audizione di renderebbe necessaria (motivi quali la non corretta traduzione delle dichiarazioni da parte dell’interprete, la necessita di fornire chiarimenti indispensabili al fine di dar conto delle apparenti contraddizioni emerse in sede di audizione e poste a fondamento del provvedimento di rigetto dell’istanza da parte della Commissione territoriale, l’omissione di fatti decisivi al fine di valutare la credibilità del racconto, l’omessa formulazione, da parte dei componenti della Commissione, di domande altrettanto decisive perché funzionali ad una miglior comprensione e valutazione del contenuto dell’audizione stessa) (Cass. 20336/2020). Il Tribunale ha ritenuto, con motivazione non censurabile in questa sede, di non procedere a una nuova audizione.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 2, lett. g) ed D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 e vizio di motivazione della mancata concessione della protezione sussidiaria”, in quanto il Tribunale si sarebbe sottratto a qualsiasi dovere di cooperazione istruttoria e di approfondimento circa le ragioni della fuga del richiedente dal paese d’origine. Mancherebbe anche una indagine precisa sulle condizioni presenti in ***** nella quale il richiedente, nel caso di rimpatrio, sarebbe esposto al rischio di minaccia grave e individuale.
Il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui al primo motivo.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e vizio di motivazione nella mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari”, in quanto mancherebbe la valutazione comparativa tra la situazione oggettiva e soggettive del richiedente nel paese di origine e quella raggiunta in Italia.
Il motivo è fondato.
In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione.” (cfr. Cass. 13079/2019) A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo:
– non può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;
– le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;
– deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.”
Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.
Il Tribunale ha effettuato tale giudizio comparativo, ritenendo tuttavia, tramite una motivazione contraddittoria (cfr. pag. 10 decreto impugnato) di non poter ravvisare quella sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali necessaria per il rilascio del permesso umanitario, stante anche l’assenza di una sufficiente integrazione attestata nel contesto italiano.
5. Pertanto la Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto motivo come in motivazione, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
PQM
Pertanto la Corte rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto motivo come in motivazione, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021