LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29225-2019 proposto da:
I.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA CARACCIOLO;
– ricorrenti –
contro
PROCURA REPUBBLICA LECCE;
– intimati –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 29/08/2019;
udita la relazione della causa. svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;
RILEVATO
che:
1. I.A., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione ternporis).
Il richiedente dedusse a fondamento della sua pretesa di essere fuggito dal paese in seguito alle minacce di morte da appartenenti della comunità ***** che rivendicavano il suo terreno dove possedeva un’officina.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento I.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Lecce, che con decreto n. 3063/2019, pubblicato il 29/08/2019, ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) non attendibile il racconto narrato dal richiedente;
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Avverso tale pronuncia I.A. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione art. 360, comma 1, n. 3 – violazione ed errata applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 lett. a), b), c)”, in quanto il Tribunale, pur riconoscendo la sussistenza di violazioni dei diritti umani in ***** in base ai rapporti internazionali, nega il riconoscimento della protezione sussidiaria 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione ed errata applicazione dell’art. 5 T.U. immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e S.m.i.”. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la situazione complessiva in cui verte il richiedente, stante l’estrema povertà in cui versa la famiglia d’origine e la perpetua violazione dei diritti umani presente in *****.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto mirano tutti a censurare il giudizio circa il paese di provenienza del richiedente. Si ritengono tutti infondati.
Contrariamente a quanto sostenuto, il Tribunale ha adempiuto al dovere di cooperazione istruttoria. Dando seguito ai principi cosi come formulati da questa Corte, nonostante il giudizio di non credibilità rispetto dichiarazioni del richiedente, i giudici di merito hanno analizzato la condizione sociopolitica presente in *****, escludendo che possa sussistere una situazione di violenza diffusa e indiscriminata nei confronti della totalità dei cittadini alla luce di rapporti quali Amnesty International 2017/2018, nonostante la presenza di diverse criticità all’interno del paese. Per tali. ragioni i giudici hanno escluso il diritto ad ottenere la protezione sussidiaria.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione ed errata applicazione dell’art. 5 T.U. immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) e S.m.i. e violazione D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 – mancata valutazione della situazione personale del ricorrente”, in quanto sarebbe assente il giudizio di comparazione tra la condizione raggiunta dal richiedente in Italia e quella in cui si troverebbe nel caso di rientro in patria, connotata da estrema indigenza.
Il motivo è fondato.
In merito alla protezione umanitaria, il Tribunale ha errato perché deve valutare fattori soggettivi di vulnerabilità (motivi di salute o rilevanti traumi subiti) e fattori oggettivi che possono essere legati a guerre civili, conflitti interni a rivolgimenti violenti di regime, a catastrofe naturali rischi di tortura o trattamento degradante ed altre gravi reiterate violazioni dei diritti umani.
Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (Cass. n. 262/2021).
“Nel vagliare il diritto alla protezione internazionale per ragioni umanitarie il giudice, allo scopo di far luogo all’effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente, con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo inelimina bile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza, deve anche tener conto del lavoro e delle attività formative e d’istruzione svolte dall’interessato, non rilevando la circostanza che tali attività risultino favorite dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 22 o da altre norme nazionali, regionali o locali”;
Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la valutazione comparativa tra l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione soggettiva ed oggettiva nella quale il richiedente verrebbe a trovarsi nel paese di origine ove fosse rimpatriato, deve essere effettuata, con riferimento a quest’ultima, avuto riguardo al rischio di lesione dei diritti fondamentali, dovendo il giudice del merito specificare in concreto l’esistenza o l’inesistenza di un rischio siffatto, dando conto di quali siano i diritti esposti a pericolo per effetto del rimpatrio (Cass. n. 18805/2020; Cass. n. 7396/2021; Cass. n. 262/2021).
Nel caso di specie il Tribunale non si è attenuto ai predetti principi (fr. decreto impugnato pag. 8) 5. Pertanto la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo come in motivazione, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo come in motivazione, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021