LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31000-2019 proposto da:
B.B., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRATERNALE;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 18/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. B.B., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
11 richiedente dedusse a fondamento dell’istanza di essere stato mandato via da casa da parte dei genitori adottivi i quali non condividevano la religione professata dal figlio. Rimasto solo e senza aiuto decise di partire.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento B.B. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che con decreto n. 11156/2019, pubblicato il 18 settembre 2019 ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
b) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Avverso tale pronuncia B.B. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce senza presentare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione, falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), laddove il Tribunale omette ogni specifico riferimento alla vicenda personale narrata dal ricorrente (motivazione apparente) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) n. 4) e n. 5)”, in quanto mancherebbe una motivazione esaustiva circa il mancato riconoscimento dello status di rifugiato nonostante la persecuzione subita dal richiedente a causa della sua religione. Il Tribunale avrebbe utilizzato frasi generiche addivenendo a una “mera formula di stile applicabile a qualsiasi controversia”.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha ritenuto assenti, a prescindere dal giudizio di credibilità del richiedente, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, atti o fatti persecutori, con motivazione incensurabile in questa sede.
Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari, come quella nel caso di specie, non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando né nelle forme dello “status” di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (Cass. 23281/2020).
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del D.Lgs. n. 13 del 2017, artt. 1 e 2 nonché dell’art. 276 c.p.c. laddove il giudice avanti al quale si è tenuta la discussione e che si è riservato la decisione risulta un GOT non facente parte della sezione specializzata e non facente parte del collegio giudicante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e 4)”.
Il motivo è infondato.
Non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (Cass. S.U. n. 5425/2021).
Questa Corte, ha ritenuto legittima l’adozione di tale modulo procedurale, affermando che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia proceduto, secondo il modello del c.d. “affiancamento”, all’audizione del richiedente, ferma la successiva rimessione della causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata.
La delega al g.o.t. per l’audizione del richiedente non contrasta inoltre con il principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 276 c.p.c., che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte va interpretato nel senso che i giudici che deliberano la sentenza devono essere gli stessi innanzi ai quali sono state precisate le conclusioni o si è tenuta l’udienza di discussione.
L’espletamento dell’audizione del richiedente, dunque, quale specifico adempimento istruttorio cui segue la rimessione della causa all’organo giudicante per la decisione in camera di consiglio, non integra alcuna violazione del principio di immutabilità.
Il legislatore, con l’inserimento del comma 4 bis all’art. 3, operato in sede di conversione, ha attribuito infatti al Tribunale in composizione collegiale, la trattazione delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35.
Pertanto, in materia di immigrazione, era stato affermato da questa Corte, che “il decreto del G.O.T. che dispone la proroga per un mese del trattenimento di uno straniero presso il locale centro di identificazione ed espulsione non violando il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43-bis (introdotto dal D.Lgs. n. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 10) che disciplina le attività delegabili ai giudici onorari, non è affetto da nullità” (Cass. 727/2013).
La scelta a favore del modello di affrancamento per l’organizzazione della sezione che si occupa dei procedimenti relativi alla protezione internazionale è stata peraltro indicata anche dalla Delib. 15 giugno 2017 (e’ già era stata prevista nella Delib. 15 marzo 2017) del Consiglio Superiore della Magistratura, sul tema “Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione Europea a seguito del D.L. 17 febbraio 2017”, nella quale si legge: “successivamente all’operatività delle sezioni specializzate, a far data dal 17 agosto, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge Delega 28 aprile 2016, n. 57, art. 2, comma 5, lett. b) per quanto attiene ai procedimenti trattati collegialmente, i magistrati onorari possono essere inseriti nell’ambito di una struttura di supporto funzionale ad una pronta decisione dei procedimenti”; è possibile “prevedere che, nell’ambito della struttura dell’ufficio del processo, il giudice onorario possa coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata. In particolare, sotto la direzione e coordinamento del giudice professionale egli può compiere tutti gli atti preparatori utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale, provvedendo tra l’altro allo studio dei fascicoli, all’approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti”; “al fine di assicurare la ragionevole durata del processo, il giudice professionale può, poi, delegare al giudice onorario inserito in tale struttura compiti e attività, anche a carattere istruttorio, ritenuta dal medesimo magistrato togato utile alla decisione dei procedimenti” (Cass. n. 3356 del 2019).
6. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021