Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29679 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31056-2019 proposto da:

A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

nonché contro COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA, MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

RILEVATO

che:

1. A.N., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile catione temporis).

Il richiedente dedusse a fondamento della sua pretesa di aver lasciato il paese di origine per il timore di essere arrestato. Affermò di essere amico della guardia del corpo di M.I., leader di un’organizzazione religiosa, e che successivamente alla sua partecipazione ad una loro manifestazione, la polizia locale lo ricercava perché considerato a sua volta membro di tale organizzazione.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.N. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che con decreto n. 10739/2019, pubblicato il 10 settembre 2019 ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) non attendibile il racconto del richiedente;

b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva ne allegato, ne provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Avverso tale pronuncia A.N. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce senza presentare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la “violazione e falsa applicazione della. Convenzione di Ginevra del 28/07/1951 nonché del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 in relazione all’esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente o altre forme residuali”. Il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere la protezione umanitaria in quanto, in base ai doveri costituzionali e internazionali, lo Stato italiano dovrebbe garantire al ricorrente giunto nel territorio Europeo una vita dignitosa che invece non potrebbe avere nel caso di rientro in patria.

Il motivo è infondato.

“In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che e invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione.” (cfr. Cass. 13079/2019). A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo: 1) non può trascurare la necessita di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano; 2) le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione; 3) deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.” Nel caso di specie il Tribunale ha effettuato il giudizio di comparazione per valutare i fattori soggettivi ed oggettivi di vulnerabilità, secondo i principi della giurisprudenza di questa Corte, e li ha ritenuti inesistenti.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. la “violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 in relazione all’onere probatorio”, in quanto il Tribunale non avrebbe adeguatamente approfondito i fatti oggetto della vicenda traendo conclusioni sulla base di una lettura superficiale delle fonti consultate.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 “omesso/errato esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in *****”, in quanto in base alle fonti aggiornate e ufficiali il soggetto tornando nel paese d’origine rischierebbe per la propria incolumità data la costante violazione dei diritti umani.

I motivi, trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

Il dovere di cooperazione istruttoria, cui e tenuto il giudice di merito, consiste in “un approfondimento in merito alla situazione presente nel territorio di provenienza del richiedente asilo, tramite la ricerca di informazioni ufficiali, aggiornate e attuali, prescindendo dal giudizio di credibilita. Il Tribunale ha seguito correttamente tali principi utilizzando fonti aggiornate e ufficiali (EASO e UNCHR del 2017) in merito alla zona di provenienza del richiedente. Inoltre il ricorrente non ha allegato fonti diverse e ulteriori da cui desumere un aggravamento della situazione politica del paese.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 nis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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