LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31139-2019 proposto da:
U.P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. U.P.E., cittadino della *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
Il richiedente dedusse a fondamento della sua pretesa di aver lasciato il paese di origine perché temeva per la sua incolumità. Raccontò di essere un separatista che rivendicava l'***** dalla ***** insieme al padre, membro del movimento pacifico che protesta per la stessa causa. In occasione di una manifestazione pacifica, le pattuglie militari assaltarono il corteo e uccisero diverse persone e il padre del richiedente fu disperso. Nel timore di venir ucciso egli decise quindi di fuggire e giunse in Italia passando per Libia.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento U.P.E. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che con decreto 10733/2019, pubblicato il 10 settembre 2019 ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) non attendibile il racconto del richiedente;
b) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
d) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per se dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.
4. Avverso tale pronuncia A.N. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce senza presentare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 3 “violazione e falsa applicazione della legge: art. 1 Convenzione di Ginevra; D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 – art. 14; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 11 – vizio di motivazione”. Il Tribunale avrebbe confermato de plano il provvedimento reso dalla Commissione senza alcun approfondimento ulteriore sulla specifica situazione del richiedente, ritenuto apoditticamente non credibile. Vi sarebbe poi una contraddizione nella decisione impugnata in quanto se da un lato i giudici di merito avrebbero riconosciuto l’esistenza della protesta per il ***** e i suoi risvolti drammatici, dall’altra ne avrebbero smentito la gravità. Il Tribunale dinanzi fonti che attestano una situazione problematica in ***** e una repressione governativa contro i membri di partiti di opposizione al governo avrebbe ritenuto assente un rischio per il richiedente nel caso del rientro in patria.
Il motivo e fondato.
In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto, tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione. Non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte potendo incorrere, in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019). Ebbene nel caso di specie l’ordinanza impugnata è incorsa nel vizio di motivazione apparente in quanto a fronte di una circostanziata e documentata narrazione del richiedente (cfr. ricorso pag. 2, 3, 5, 6, 19 e 20), in osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 3 e n. 6, il giudice del merito non ha dato riscontro, se non in modo generico e standardizzato, alla particolare e grave situazione del ricorrente né della situazione della ***** in relazione alle eventuali persecuzioni nei confronti degli aderenti alla comunità per l'***** sulla base di fonti aggiornate.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta sempre in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 3. la “violazione e falsa applicazione della legge: D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 – vizio di motivazione”, in quanto il Tribunale non avrebbe correttamente applicato il principio del non refoubnant avendo escluso la protezione umanitaria senza verificare la vulnerabilità del richiedente e senza considerare la grave instabilità politica e sociale presente in *****.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.
6. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021