LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31145-2019 proposto da:
J.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 07/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. J.O., proveniente dalla *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere musulmano appartenente al gruppo etnico ***** e di essere fuggito dal proprio paese per paura di subire nuovi attacchi dal gruppo etnico dei *****. Espose che a seguito della costruzione di una moschea ad opera dei *****, i *****, rivendicando la proprietà del territorio sulla quale era stata edificata, attaccarono violentemente i fedeli uccidendo il fratello e lo zio del richiedente asilo. Nella paura di subire nuove aggressioni dai ***** e non sentendosi al sicuro in tutta la ***** per la diffusione del gruppo etnico, decise di abbandonare il paese giungendo in Italia dopo aver attraversato il Senegal, il Mali, il Burkina Faso il Niger e la Libia.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento J.O. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 10578/2019 del 7 settembre 2019, rigettò il reclamo.
Il Tribunale in particolare ha ritenuto:
a) incoerente, contraddittoria e pertanto non attendibile la narrazione del richiedente asilo non essendo stato in grado di circostanziare adeguatamente la vicenda sui fatti essenziali che avevano determinato l’espatrio;
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, inoltre, non ha allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro.
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di elementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente in caso di rimpatrio essendosi egli riferito ad un solo evento non credibile e privo di idoneità lesiva specifica.
Quanto alla situazione socio-politica della ***** le fonti segnalavano una situazione di tregua ormai stabile con sporadici scontri armati e fenomeni occasionali di banditismo;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né elementi tali da poter ravvisare una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella nel paese di origine. Il giudice ha altresì ritenuto che gli attestati di partecipazione ai corsi di volontariato e di apprendimento della lingua non fossero da soli sufficienti a dimostrare un effettivo sforzo di integrazione nel tessuto socio-economico nazionale.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da J.O. con ricorso fondato su tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 “violazione e falsa applicazione della legge”. Il Tribunale avrebbe omesso di svolgere una approfondita e credibile argomentazione in riferimento al caso di specie limitandosi ad utilizzare frasi standard e mere clausole di stile tali da determinare il vizio di insufficiente motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e art. 14; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3. Sostiene che il Tribunale nel formulare il giudizio di non credibilità non avrebbe rispettato i criteri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 in quanto avrebbe omesso di considerare che: il richiedente aveva cooperato rispondendo a tutte le domande, aveva fornito idonea documentazione a sostegno del proprio narrato ed offerto adeguata e coerente motivazione sulla indisponibilità di ulteriori elementi di prova, aveva presentato tempestivamente la domanda. Lamenta altresì che il Tribunale avrebbe omesso di svolgere una ricerca completa e pertinente in merito alle condizioni socio-politiche della ***** ed inoltre, avrebbe riportato per la maggior parte informazioni riguardanti il Senegal e non alla *****. Al contrario, il richiedente asilo aveva allegato una serie di rapporti (Amnesty International 2016/7; Scheda Paese – *****” redatta dal centro ricerche protezione internazionale”) dalle quali emergeva una situazione di violenza generalizzata in spregio dei diritti umani praticata dalle autorità del paese in assenza di legislazione.
I due motivi congiuntamente esaminati sono fondati.
In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto, tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione. non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019).
Ebbene nel caso di specie l’ordinanza impugnata è contraddittoria in quanto dopo aver segnalato l’instabilità del paese ne ha tratto conclusioni diametralmente opposte rispetto alle risultanze illustrate (cfr. pag. 3 e 4 ordinanza impugnata) ritenendo la ***** un paese complessivamente sicuro connotato da pericolosità solo in alcune zone del paese.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione della legge nazionale e sovranazionale inerente il permesso di soggiorni per motivi umanitari, in particolare del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32; art. 3 CEDU e art. 10 Cost., del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. (a), (b), (c) – vizio di motivazione”.
Si duole della contraddittorietà e illogicità della decisione nella parte in cui ha ritenuto indimostrato un concreto processo di integrazione nel territorio italiano nonostante egli avesse allegato: di essere inserito in un progetto di accoglienza gestito dall’Associazione in Senigallia, di aver imparato la lingua italiana frequentando un corso avanzato di 200 ore, di essere attivamente alla ricerca di un lavoro.
La vulnerabilità del richiedente, pertanto, sarebbe da un lato dimostrata dallo sradicamento nel paese d’origine, abbandonato quando aveva solo 19 anni, e dall’altro, dal radicamento nel territorio italiano.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento dei precedenti.
5. Pertanto la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso come in motivazione, assorbito il terzo, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
PQM
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso come in motivazione, assorbito il terzo, cassa l’ordinanza in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021