LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31210-2019 proposto da:
C.S., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE BOCCONGELLI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. C.S., cittadino del *****, a seguito di un diniego amministrativo intervenuto in data 3.10.2017, dalla Corte d’Appello dell’Aquila reiterò la propria domanda chiedendo, alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese per l’insostenibile condizione di povertà ed indigenza in cui si era trovato a vivere in seguito alla morte di entrambi i genitori, uccisi per mano di un gruppo di ribelli armati. Non avendo più alcun familiare né alcun punto di riferimento decise di lasciare il proprio villaggio alla ricerca di migliori condizioni di vita giungendo in Italia.
La Commissione territoriale dichiarò inammissibile la domanda ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, comma 1, lett. b).
2. Avverso tale provvedimento C.S. ha proposto ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 10666/2019 del 10 settembre 2019, ha rigettato il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le ragioni di abbandono del proprio paese non erano riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione in mancanza di atti persecutori diretti e personali. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro;
b) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza sia di un fondato pericolo per richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti, sia di un conflitto armato nella zona di provenienza non essendo rinvenibile in ***** una condizione di violenza generalizzata: le fonti ufficiali segnalavano una situazione di tregua ormai stabile con sporadici fenomeni di banditismo;
c) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né motivi umanitari individualizzanti;
Il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda anche alla luce dei “nuovi elementi” posti dal richiedente a fondamento della reiterazione della richiesta di protezione internazionale. Secondo il giudice il richiedente aveva rappresentato la medesima storia omettendo di fornire nuovi elementi per aumentare la probabilità di accoglimento della sua istanza. In particolare gli unici due aspetti rappresentati ossia l’esigenza di cure sanitarie e lo svolgimento di attività lavorativa, oltre a non costituire una nuova risultanza rispetto alla storia narrata si presentavano non esaminabili ed inconsistenti in mancanza, quanto alla prima, di documentazione idonea a dimostrare l’esistenza della patologia e l’esigenza di cure urgenti ed essenziali, quanto alla seconda, la prova dell’accredito e dell’ammontare della retribuzione.
3. Avverso il decreto, C.S. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione delle norme di diritto che regolano la protezione internazionale”.
Sostiene che il Tribunale avrebbe violato il proprio dovere di cooperazione istruttoria poiché avrebbe omesso di verificare ed approfondire le condizioni del servizio sanitario in ***** e la possibilità del richiedente di accedere alle cure, comparando le relative risultanze con il livello di assistenza che gli verrebbe garantito in Italia.
Lamenta altresì l’omessa considerazione del percorso di integrazione sociale intrapreso dimostrato dal lavoro svolto stabilmente come aiuto cuoco presso la Cooperativa Sociale “Luna”.
Il motivo è inammissibile.
Il ricorrente qualifica erroneamente, quali “nuovi elementi” necessari ai fini dell’ammissibilità della reiterazione della domanda di protezione internazionale, le condizioni di salute del richiedente e lo svolgimento di una nuova attività lavorativa nel territorio italiano. Si tratta, tuttavia, di circostanze che, come correttamente evidenziato dal Tribunale di Ancona, non attengono ai fatti costitutivi del diritto e, pertanto, sono inidonei a consentirne l’accoglimento. Oltre a ciò, il motivo di ricorso è privo di qualunque giustificazione circa la pregressa incolpevole omissione del richiedente asilo. A tal proposito giova rammentare che, in caso di reiterazione della domanda, dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità della nuova istanza, è tenuto ad indicare le ragioni per cui, senza colpa, non ha potuto addurre i “nuovi elementi” indicati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b), nel giudizio inizialmente proposto (che possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi), atteso che quest’ultimo ha ad oggetto non già l’impugnazione del provvedimento di diniego della commissione, ma il riconoscimento del diritto alla protezione invocata, sicché, in esso, è possibile integrare le originarie deduzioni svolte in sede amministrativa (Cass. n. 18440/2019).
Altrettanto inammissibile è il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta che il Tribunale avrebbe violato il proprio dovere di cooperazione istruttoria ai fini della concessione della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c).
Il Tribunale ha valutato la situazione oggettiva del *****, zona di provenienza del richiedente, in base a COI aggiornate e attendibili, che il ricorrente non censura affatto in modo puntuale e congruente.
Il ricorso è altresì inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Tale articolo stabilisce che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda ed il successivo art. 369, comma 2 precisa che insieme al ricorso debbano essere depositati “a pena di improcedibilità” i documenti sui quali il ricorso si fonda. La ratio delle suddette previsioni riposa nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo di ricorso senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (cass. sez. III, n. 86 del 10 gennaio 2012), non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca negli atti (cfr. cass. sez. III n. 4201 del 22 febbraio 2010).
Nel caso di specie il richiedente asilo lamenta la mancata considerazione da parte del Giudice, da un lato dell’attività lavorativa svolta con regolare contratto presso la Cooperativa Sociale “Luna” e dall’altro l’esigenza di intraprendere un percorso di cura a seguito di controlli specialistici, ma non indica in quale luogo delle sue produzioni si trovino tali atti e neppure ne allega copia al ricorso.
5. L indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021