Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.29684 del 22/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31493-2019 proposto da:

H.A.E., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI;

– ricorrenti –

nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

RILEVATO

che:

1. H.A.E., proveniente dalla *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese a seguito delle minacce e pressioni protrattesi per quattro anni da parte dei membri della comunità animista che volevano convincerlo a diventare il nuovo pastore del culto tradizionale “*****”. Espose che il padre era leader religioso e che il culto prevedeva il passaggio della carica da padre in figlio. Essendosi opposto in quanto ***** cominciò ad essere perseguitato e picchiato. Decise così di abbandonare il paese giungendo in Italia nel luglio 2017.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

2. Avverso tale provvedimento H.A.E. propose ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 10660/2019 del 10 settembre 2019, rigettò il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto:

a) incoerente, contraddittoria e pertanto non attendibile la narrazione del richiedente asilo non essendo stato in grado di circostanziare adeguatamente la vicenda sui fatti essenziali che avevano determinato l’espatrio;

b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di un fondato pericolo per richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti anche alla luce della presenza nello stato d’origine di istituzioni in grado di tutelarlo in caso di effettivo e concreto pericolo.

Quanto alla situazione socio-politica del ***** dalle fonti emergeva la sola presenza di conflitti legati allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi presenti sul territorio, insufficiente a riconoscere un grado di violenza generalizzato o di un concreto rischio per la vita e l’incolumità personale dei civili;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né elementi tali da poter ravvisare una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella nel paese di origine.

3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da H.A.E. con ricorso fondato su quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non attendibile la vicenda narrata dal richiedente asilo, avendo egli compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la vicenda nonché fornito informazioni veritiere e compatibili con le informazioni generali relative al culto “*****”.

Sostiene altresì che, a prescindere dal giudizio di credibilità, il Tribunale avrebbe violato il suo dovere di cooperazione istruttoria omettendo di consultare le fonti autorevoli che denunciano l’instabilità politica e la perdurante violazione dei diritti umani nell'*****.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, oltre ad aver motivato le ragioni di non credibilità circa i fatti narrati dal richiedente, ha osservato l’assenza di elementi probatori atti a dimostrarne la veridicità: rispetto a questo apprezzamento, il ricorrente non svolge alcuna critica limitandosi a ribadire quanto già riferito nel grado precedente circa l’effettiva esistenza del culto “*****” che sarebbe elemento idoneo dimostrare la veridicità del fatto narrato.

In ogni caso, avendo il Tribunale adeguatamente motivato le ragioni di non credibilità del ricorrente, le doglianze mosse sono inammissibili in quanto mirano ad un riesame del merito non consentito in questa sede.

Quanto al culto ***** il giudice di merito riporta numerose fonti ufficiali (pag. 7-8 ordinanza impugnata) dalle quali non emerge alcun rapporto di conflittualità tra i membri del culto ***** ed il resto delle comunità.

Come già affermato da questa Corte, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, lett. (c), lascia libero il giudice di merito di credere o non credere al richiedente asilo, secondo il suo prudente apprezzamento, che in quanto tale non è sindacabile in questa sede (Sez. 1, Ordinanza n. 21283 del 9.8.2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 21128 del 7.8.2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01). Sindacabile in sede di legittimità, pertanto, potrebbe essere soltanto il metodo di giudizio applicato dal giudice di merito (ad esempio, per violazione dei precetti dettati dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in tema di ricerca e valutazione delle prove), ma non certo il merito del giudizio in sé riguardato, una volta che quei criteri siano stati osservati.” (Cassa. civ. Sez. III n. 10837 del 2020) 4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14.

Il Tribunale avrebbe fornito una visione della realtà ***** soltanto parziale e diversa da quella riferita dalle fonti internazionali e dalla stampa. Sostiene altresì che la fondatezza della domanda di protezione sussidiaria risiederebbe nell’incapacità dello Stato di origine di fornire adeguata tutela al richiedente stante la collusione tra la Oba (nella cultura del popolo ***** è un re e capo religioso) del territorio e le forze dell’ordine: circostanza trascurata dal giudice di merito.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 per non aver il Tribunale proceduto al reperimento di documentazione attuale ed aggiornata.

Il secondo e terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili soprattutto per la loro genericità.

Il Tribunale in conformità ai più recenti orientamenti di questa Corte, ha adeguatamente adempiuto al suo dovere di cooperazione istruttoria, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate. In particolare, ha affermato che le uniche ipotesi di conflitto effettivamente esistenti in ***** sono quelle relative allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi presenti sul territorio (sabotaggi dei pozzi, aggressione contro le forze di polizia ecc.) che restano relegate a singoli e specifici episodi e pertanto non sono tali da integrare situazioni di conflitto armato generalizzato o comunque un pericolo per l’incolumità dei cittadini (pag. 5).

Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e quanto al merito soggetta al prudente apprezzamento del giudice.

4.4. Con il quarto di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere infondata la domanda di protezione umanitaria avendo il richiedente asilo dimostrato il percorso di integrazione sociale intrapreso nel territorio italiano ed allegato le condizioni di carenza nella tutela dei diritti fondamentali della persona e di instabilità socio-politica del paese di provenienza.

Il motivo è inammissibile.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari è una misura residuale ed atipica, che può essere accordata solo a coloro che, se facessero ritorno nel Paese di origine, si troverebbero in una situazione di vulnerabilità strettamente connessa al proprio vissuto personale.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice deve valutare la sussistenza di ragioni di vulnerabilità e l’eventuale violazione dei diritti fondamentali al di sopra della soglia ineliminabile della dignità umana, acquisendo informazioni aggiornate, attendibili e pertinenti in relazione al rispetto dei diritti fondamentali nel paese di eventuale rimpatrio, in mancanza delle quali è configurabile la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. La censura è del tutto generica. Infatti il ricorrente non ha allegato alcun elemento a sostegno, da un lato, dell’effettivo sradicamento nel paese d’origine e, dall’altro, dello stabile inserimento nel territorio italiano sicché non vi è alcuna prova dell’asserito percorso di integrazione sociale svolto in Italia.

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021

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