LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31608-2019 proposto da:
M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO SALERNO, GIAN PAOLO SALERNO;
– ricorrenti –
nonché contro COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE ANCONA;
– intimati –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. M.B., cittadino del *****, a seguito di un diniego amministrativo intervenuto il 16 novembre 2015 e confermato in sede di impugnazione dal Tribunale di Ancona con provvedimento del 30 novembre 2016, reiterò la propria domanda chiedendo, alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese per l’insostenibile condizione di povertà ed indigenza in cui si era ritrovato in seguito alla morte di entrambi i genitori, uccisi per mano di un gruppo di ribelli armati. Non avendo più alcun familiare né alcun punto di riferimento decise di lasciare il proprio villaggio alla ricerca di migliori condizioni di vita giungendo in Italia.
La Commissione territoriale dichiarò inammissibile la domanda ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 29, comma 1, lett. b).
2. Avverso tale provvedimento M.B. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 10626/2019 del 10 settembre 2019, rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto le ragioni di abbandono del proprio paese non erano riconducibili alla fattispecie legale di persecuzione in mancanza di atti persecutori diretti e personali. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza sia di elementi da cui desumere la sussistenza di una grave ed individuale minaccia nei confronti del richiedente in caso di rimpatrio, sia di un conflitto armato nella zona di provenienza non essendo rinvenibile in ***** una condizione di violenza generalizzata: le fonti ufficiali segnalavano una situazione di tregua ormai stabile con sporadici fenomeni di banditismo;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né motivi umanitari individualizzanti;
Il Tribunale ha dichiarato infondata la domanda anche alla luce dei “nuovi elementi” posti dal richiedente a fondamento della reiterazione della richiesta di protezione internazionale. Secondo il giudice il richiedente asilo si era limitato a rappresentare la medesima storia omettendo di fornire nuovi elementi che avrebbero potuto consentire l’accoglimento dell’istanza. In particolare l’unico aspetto “nuovo” rappresentato dal B., e cioè lo svolgimento di una attività lavorativa sul territorio nazionale, oltre a non costituire una nuova risultanza rispetto alla storia narrata, non poteva ritenersi di per sé sufficiente a giustificare il rilascio del permesso di soggiorno.
3. Avverso il decreto, M.B. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360, n. 3. Il Tribunale avrebbe violato il dovere di cooperazione istruttoria in quanto avrebbe fatto riferimento a fonti non aggiornate e non chiaramente identificate, inoltre non si sarebbe avveduto del fatto che la regione di ***** e quella di ***** identificano la medesima zona.
4.1 Con il secondo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 118 disp. Att. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Si duole della contraddittorietà, illogicità ed apparenza della motivazione nella parte in cui il da un lato si rileva, sulla base delle fonti informative consultate, l’esistenza di una situazione di instabilità sociopolitica e di conflitto nella zona di provenienza del ricorrente e dall’altro si esclude l’esistenza di un pericolo per la sua vita e l’incolumità in caso di rientro nel paese d’origine.
4.2 Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione “dell’art. 8 CEDU, artt. 2 e 10 Cost nonché del combinato disposto del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 in regime di applicazione intertemporale e D.Lgs. n. 288 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “.
Il Tribunale avrebbe omesso di svolgere un’adeguata valutazione comparativa tra la situazione personale e familiare del richiedente asilo nel paese d’origine ed il suo livello di integrazione sociale e lavorativa nel territorio italiano. In base alla documentazione allegata dal richiedente asilo, infatti, emergerebbe un impegno costante e positivo nelle attività di integrazione e lo svolgimento di plurime attività lavorative (quali traduttore, colf e dipendente della Soc. Coop. Sociale “giocando insieme” in *****). Sostiene il ricorrente che tali elementi, sebbene di per sé non sufficienti, se valutati unitamente alle condizioni di estrema povertà, instabilità e deprivazione dei diritti umani in cui egli si troverebbe a vivere in caso di rientro nel paese d’origine, avrebbe senz’altro consentito il riconoscimento della protezione umanitaria.
5. I tre motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, sono inammissibili.
Il ricorrente non impugna la ratio decidendi che sorregge il decreto del Tribunale ossia la manifesta infondatezza della domanda in mancanza di allegazioni di “nuovi elementi” rispetto alla precedente domanda di protezione internazionale che era stata rigettata (pag. 3 del Decreto) dapprima dalla competente Commissione Territoriale, in data 16 novembre 2015, e successivamente dal Tribunale di Ancona, con provvedimento del 30 novembre 2016.
La decisione del Tribunale, d’altronde, è pienamente conforme ai principi consolidatisi in materia in quanto lo svolgimento di una pluralità di attività lavorative di integrazione nel territorio italiano è circostanza che non attiene ai fatti costitutivi del diritto e, pertanto, non può essere qualificata quale “nuovo elemento” rilevante ai fini dell’ammissibilità della reiterazione della domanda. Neppure vi è nel ricorso alcuna giustificazione circa la pregressa incolpevole omissione del richiedente asilo.
A tal proposito giova rammentare che, in caso di reiterazione della domanda, dopo che si sia già svolto un precedente giudizio diretto al riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente asilo, a pena di inammissibilità della nuova istanza, è tenuto ad indicare le ragioni per cui, senza colpa, non ha potuto addurre i “nuovi elementi” indicati dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b), nel giudizio inizialmente proposto (che possono consistere, oltre che in nuovi fatti di persecuzione (o comunque in nuovi fatti costitutivi del diritto) successivi al rigetto della domanda da parte della competente commissione, anche in nuove prove dei medesimi fatti costitutivi), atteso che quest’ultimo ha ad oggetto non già l’impugnazione del provvedimento di diniego della commissione, ma il riconoscimento del diritto alla protezione invocata, sicché, in esso, è possibile integrare le originarie deduzioni svolte in sede amministrativa (Cass. n. 18440/2019).
6. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021