LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31610-2019 proposto da:
B.M., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BRIGANTI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 10/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. B.M., proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile catione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese per il timore di essere attaccato dagli abitanti del villaggio. In particolare espose che mentre si trovava a lavorare nei campi decise di appiccare un fuoco per incenerire delle sterpaglie. A causa del forte vento, la fiamma si diramò fino al raccolto destinato a soddisfare il fabbisogno dell’intero villaggio, distruggendolo interamente. Per paura delle rivendicazioni degli abitanti del villaggio dai quali veniva costantemente emarginato per le sue origini “impure”, decise di abbandonare il proprio paese. Raggiunse la Libia dove venne arrestato e detenuto in condizioni disumane per un periodo di circa due anni fino a quando riuscì a fuggire per mare raggiungendo l’Italia.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento B.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 10675/2019 del 10 settembre 2019, rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) irrilevanti le ragioni di abbandono descritte dal ricorrente in quanto attinenti a vicende di vita privata ed a timori personali privi di elementi concreti di riscontro;
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in mancanza di atti persecutori diretti e personali che presentassero i requisiti della soggettività, causalità, personalizzazione ambientale e del rischio. Il richiedente, infatti, non aveva allegato alcuna appartenenza ad una minoranza etnica o religiosa, affiliazione politica, partecipazione ad attività di associazioni per i diritti civili e neppure alcun timore di persecuzione in caso di rientro;
c) infondata la domanda di protezione sussidiaria, in mancanza di un fondato pericolo per richiedente, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o trattamenti inumani e degradanti anche alla luce della presenza nello stato d’origine di istituzioni in grado di tutelarlo in caso di effettivo e concreto pericolo.
Quanto alla situazione socio-politica in ***** dalle fonti risultava un relativo miglioramento delle condizioni socio-politiche e un processo di lenta normalizzazione e ritorno alla democrazia a seguito dell’elezione del nuovo presidente A.B..
Quanto, poi, alle persecuzioni subite nel paese di transito sono state ritenute irrilevanti dal Tribunale in quanto circostanze idonee a rimanere confinate del territorio del paese terzo e prive di nesso con il paese d’origine;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria in mancanza di situazioni di particolare vulnerabilità, non essendo sufficiente la mera condizione di emarginazione in patria. Il richiedente asilo, inoltre, non aveva allegato elementi tali da poter ravvisare una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella nel paese di origine.
3. Il decreto è stato impugnato per cassazione da B.M. con ricorso fondato su sei motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione “nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 1, art. 11, lett. a) e art. 13 e degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2 nonché dell’art. 111 Cost., comma 6”. Il Tribunale avrebbe fornito una motivazione di stile, apodittica e meramente apparente tale da determinare la nullità del decreto.
In particolare lamenta:
a) l’assenza della esposizione della vicenda fattuale posta dal richiedente a fondamento della domanda;
b) l’omessa considerazione della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente;
c) il mancato approfondimento istruttorio rispetto a quello svolto dalla Commissione territoriale: il Tribunale avrebbe dovuto verificare, alla luce di aggiornate fonti internazionali, la capacità delle istituzioni del ***** di offrire idonea ed effettiva protezione a chi è privo del supporto familiare e destinatario di vendette private, nonché le condizioni del sistema carcerario *****;
d) l’utilizzo di fonti informative non aggiornate;
e) il mancato svolgimento di un interrogatorio approfondito e tenuto dall’intero Collegio essenziale nel caso di indisponibilità della videoregistrazione.
4.1 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Con tale motivo il richiedente asilo si duole di una serie di “omessi esami” quali quello relativo al rischio di subire in caso di rientro la vendetta dei proprietari delle piantagioni andate bruciate; alle conseguenze di essersi sottratto all’autorità ***** rendendosi “irreperibile” dalle autorità; all’incapacità delle istituzioni ***** di offrire adeguata tutela al richiedente; all’esame comparativo di tutti gli elementi di vulnerabilità presenti nella fattispecie ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale.
4.2 Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento agli artt. 2,10 comma 3, 32 Cost.; alla L. n. 881 del 1997, art. 11; al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32, 35 bis comma 9 e comma 11, lett. A) e all’art. 16 Direttiva Europea n. 2013/32 nonché agli artt. 2, 3 – anche in relazione all’art. 115 c.p.c.D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5, 6, 7, e 14 e al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2”. Il Tribunale si sarebbe limitato a far proprie le conclusioni già raggiunte dalla commissione territoriale di Ancona senza tuttavia ottemperare al proprio dovere di cooperazione istruttoria.
4.3 Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32 per non aver il Tribunale cooperato attivamente alla ricerca e raccolta di tutti gli elementi valutare la fondatezza della domanda.
I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto largamente ripetitivi, sono infondati.
Con riferimento alla doglianza della mancata esposizione del fatto (rectius delle ragioni di abbandono del richiedente del paese d’origine) nella sentenza impugnata si osserva che esso non è rilevante nel caso di specie poiché non determina una impossibilità di cogliere le ratio poste a fondamento della decisione del Tribunale.
In particolare, per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.
Nel caso di specie è chiaramente percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale il quale seppure omette di indicare il fatto storico che ha determinato l’abbandono da parte del richiedente asilo del paese di origine, nell’esame delle singole domande di protezione fa riferimento a circostanze specifiche, quali l’esame delle condizioni socio-economiche del Ghana e l’irrilevanza del periodo asseritamene trascorso in Libia.
Altrettanto infondata è la doglianza circa il mancato assolvimento, da parte del giudice, del proprio dovere di cooperazione istruttoria.
Il Tribunale in conformità ai più recenti orientamenti di questa Corte, ha adeguatamente adempiuto a tale obbligo, acquisendo informazioni sulla base di fonti ufficiali ed aggiornate. In particolare, dando seguito ai principi elaborati in materia da questa Corte, nonostante un giudizio di non credibilità rispetto le dichiarazioni del richiedente, ha analizzato la condizione sociopolitica presente in ***** a seguito della ascesa al potere del nuovo presidente A.B., escludendo che possa sussistere una situazione di violenza diffusa e indiscriminata nei confronti della totalità dei cittadini alla luce di rapporti quali Amnesty International 2017/2018 (pagg. 2-4). Si tratta di una valutazione eseguita in conformità con i parametri di questa Corte perché basata su COI aggiornate e quanto al merito soggetta al prudente apprezzamento del giudice.
Quanto alla denunciata audizione del dichiarante davanti al solo relatore e non dinanzi a tutti i componenti del collegio giudicante, ai sensi delle norme in materia di rito camerale ex art, 3727 c.p.c., applicabili nel caso di specie così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, l’atto “istruttorio” può essere assunto anche da un giudice singolo, componente del collegio, senza che tanto si ponga in violazione del principio di immutabilità del collegio giudicante, volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione.
Il principio di immutabilità del collegio – destinato ad operare anche nei procedimenti in Camera di consiglio – trova applicazione soltanto una volta che abbia avuto inizio la fase di discussione, in quanto solo da questo momento è vietata la deliberazione da parte di un collegio composto diversamente da quello che ha assistito alla discussione (Cass. 15325/2020).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in difetto di esplicite norme contrarie, il principio generale, secondo cui un giudice può essere delegato dal collegio alla raccolta di elementi probatori da sottoporre successivamente alla piena valutazione dell’organo collegiale, trova applicazione anche nelle ipotesi di procedimento camerale applicato a diritti soggettivi per quelle ragioni di celerità e sommarietà delle indagini proprie di tale particolare tipo di procedimento (Cass., Sez. Un., 19 giugno 1996, n. 5629; vd. in motivazione Cass. n. 15325 cit., ibidem). E da ultimo la Corte a Sezioni Unite ha precisato che non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuta (Cass. S.U. n. 5425/2021).
4.4 Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta “nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4 per violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 1 e comma 13 e degli artt. 373,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2 nonché dell’art. 111 Cost., comma 6; In subordine omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; in ulteriore subordine violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 14; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2”. Il Tribunale sarebbe incorso in errore, o comunque in una grave omissione, nell’aver ritenuto irrilevante il lungo percorso migratorio le persecuzioni subite dal richiedente asilo nel paese di transito. Il B., infatti, avrebbe trascorso in Libia un apprezzabile periodo di tempo tale da determinare un “effettivo radicamento” del ricorrente in tale paese. D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c) Non sarebbe corretto, pertanto, riferirsi al ***** quale paese d’origine dovendosi piuttosto considerare i paesi di effettivo radicamento del richiedente quali la Libia.
4.5 Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento all’art. 10 Cost., comma 3, al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 2 ter e art. 16 e art. 19, comma 2, come modificato dal D.L. n. 113 del 2018”.
Il richiedente si duole, nell’ipotesi in cui venga dichiarata la portata retroattiva del D.L. n. 113 del 2018, della sua violazione in quanto la fattispecie in esame rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3.
Il quinto e sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Con riguardo alla questione concernente la rilevanza delle violenze (eventualmente) subite dall’interessata nel paese di transito, l’orientamento venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Corte, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, impone al giudice del merito di valutare la domanda alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine del richiedente e “ove occorra” nel Paese in cui è transitato, allorché l’esperienza vissuta in quest’ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Sez. 1, Ordinanza n. 13758 del 03/07/2020, Rv. 658092 – 01).
Nel caso di specie il richiedente si è limitato ad allegare in forma generica la sua permanenza nel territorio libico senza indicarne precisamente la durata del suo soggiorno (“sono rimasto abbastanza ma non so quanti mesi ed anni” (pag. 72)) e senza fornire alcun elemento ulteriore sulle ragioni della sua incarcerazione, i trattamenti inumani e degradanti subiti e le modalità di fuga dal carcere.
Il giudice di merito ha correttamente rilavato che tali elementi non sono sufficienti a ritenere la Libia quale effettivo paese di radicamento del richiedente asilo.
Il sesto motivo è anche inammissibile per la sua genericità.
5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.
PQM
la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021
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