LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31627-2019 proposto da:
I.Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI, 62, presso lo studio dell’avvocato ENRICA INGHILLERI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIA PAOLINELLI;
– ricorrenti –
nonché contro MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 08/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. I.Y., proveniente dal *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).
A fondamento dell’istanza dedusse di essere fuggito dal proprio paese in quanto ricercato dalla polizia per l’omicidio di un militare ghanese, erroneamente scambiato per un ladro. Espose che nel giugno 2017 mentre si trovava insieme ad alcuni suoi colleghi alla fermata dell’autobus in attesa di raggiungere la miniera aurifera clandestina dove lavoravano, il Sindaco li chiamò in soccorso per la presenza di un forestiero armato alle porte della città. Questi, avvistatolo, lo uccisero e solo successivamente appresero che egli era, in realtà, un militare ghanese. Per paura di essere incarcerato o comunque di subire la vendetta dei familiari del defunto, decise di lasciare il paese giungendo in Italia.
La Commissione territoriale rigettò l’istanza.
2. Avverso tale provvedimento I.Y. propose ricorso D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. dinanzi il Tribunale di Ancona, che, con decreto n. 10589/2019 del 8 settembre 2019, rigettò il reclamo.
Il Tribunale ha ritenuto:
a) non attendibile la narrazione del richiedente in quanto quest’ultimo non era stato in grado di circostanziare adeguatamente la vicenda che aveva determinato l’espatrio e poiché quanto dichiarato risultava smentito dalle informazioni reperite dalle fonti;
b) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria in quanto, anche a voler ritenere credibile il richiedente asilo, egli aveva confessato di aver commesso un reato grave di diritto comune nel paese di provenienza;
Quanto alla situazione socio-politica del ***** le fonti segnalavano la presenza di una democrazia ben funzionante e di alcuni recenti strumenti istituzionali volti a combattere la corruzione ed ha proteggere i detenuti da torture e maltrattamenti;
d) infondata la domanda di protezione umanitaria, non essendo state addotte situazioni di particolare vulnerabilità né elementi tali da poter ravvisare una disparità tra la vita condotta nel territorio nazionale e quella nel paese di origine. Il giudice ha altresì ritenuto che gli attestati di partecipazione ai corsi di volontariato e di apprendimento della lingua non fossero da soli sufficienti a dimostrare un effettivo sforzo di integrazione nel tessuto socio-economico nazionale.
3. 11 decreto è stato impugnato per cassazione da I.Y. con ricorso fondato su due motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 14; del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3. Sostiene che il Tribunale nel formulare il giudizio di non credibilità non avrebbe rispettato i criteri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 in quanto avrebbe omesso di considerare che: il richiedente aveva cooperato rispondendo a tutte le domande, aveva fornito idonea documentazione a sostegno del proprio narrato ed offerto adeguata e coerente motivazione sulla indisponibilità di ulteriori elementi di prova, aveva presentato tempestivamente la domanda.
Lamenta altresì che il Tribunale avrebbe svolto una indagine sulle condizioni socio-politiche del ***** non pertinente poiché non si sarebbe soffermata sui temi maggiormente rilevanti nel caso di specie e cioè il sistema di imposizione delle pene e le condizioni carcerarie del suo paese d’origine.
Il motivo è fondato.
In tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente. Al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto, tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione. Non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte potendo incorrere, in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass. 13897/2019). Ebbene nel caso di specie l’ordinanza impugnata è incorsa nel vizio di motivazione apparente in quanto a fronte di una circostanziata e documentata narrazione del richiedente (cfr. ricorso pag. 17, 18, 19 e 20), in osservanza dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, il giudice del merito non ha dato riscontro, se non in modo generico e standardizzato, alla particolare situazione del ***** in relazione al sistema di imposizioni delle pene e delle condizioni carcerarie sulla base di fonti aggiornate.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione della legge nazionale e sovranazionale inerente il permesso di soggiorni per motivi umanitari, in particolare del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19; D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32; art. 3 CEDU e art. 10 Cost..
Si duole della contraddittorietà e illogicità della decisione nella parte in cui ha ritenuto indimostrato un concreto processo di integrazione nel territorio italiano nonostante egli avesse allegato: di essere inserito in un progetto di accoglienza gestito dall’Associazione Vivere Verde Onlus Senigallia, di aver imparato la lingua italiana, di far parte di un gruppo musicale emergente.
Il motivo è assorbito.
5. Pertanto la Corte accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia anche per le spese di questo giudizio al Tribunale di Ancona in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2021