LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38658-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
G.F., RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3360/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 27/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RILEVATO
che:
All’esito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis in data 24.6.2013 veniva notificata cartella di pagamento, relativa ad IVA per l’anno 2009, a G.G., già socio accomandatario e liquidatore della Edilferro s.a.s. di G.G. & C., società cancellata dal Registro delle Imprese il 6.7.2012.
Il ricorso proposto da G.G. veniva accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Enna, sul rilevo che la cartella di pagamento era stata emessa nei confronti di soggetto non più esistente.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia confermava la decisione di primo grado, con sentenza n. 3360/7/2019 dep. 27.5.2019. Osservava che la cartella di pagamento era stata notificata alla “Edilferro s.a.s. di G.G. & C. in liquidazione” quando la società era stata già cancellata dal Registro delle Imprese e quindi estinta; la notifica era avvenuta “a mani di G.G. identificato in seno alla relata di notifica quale amministratore unico presso l’ultima sede della società sita in c/da *****, senza alcuna notifica effettuata nei confronti degli ex soci, ragion per cui la cartella è da ritenersi nulla”.
Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, chiedendo preliminarmente la riunione con altro ricorso pendente rg 14305/2019, connesso oggettivamente e soggettivamente.
G.G. e Riscossione Sicilia S.p.A. sono rimasti intimati.
La ricorrente Agenzia ha depositato memoria, ritenendo pacifico che la cartella è stata notificata al socio G. che ha confermato nel ricorso introduttivo “di essere già socio della società Edilferro s.a.s. di G.G. & C. in liquidazione, quale consegnatario della cartella di pagamento oggetto della vexata questio”.
CONSIDERATO
che:
Va premesso che non può essere accolta l’istanza di riunione avanzata dall’Agenzia, perché il ricorso connesso (r.g. 14305/19, fra Agenzia delle entrate e G.G.) si è concluso con sentenza n. 28537/2020 dep. il 15.12.2020, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Ufficio contro la sentenza della CTR n. 1061/7/2019 dep. 18.2.2019, relativa a cartella di pagamento per IVA 2009 notificata a G.G..
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25 e degli artt. 2312 e 2495 c.c.. Sostiene che la cartella di pagamento, emessa nei confronti della società in accomandita semplice cancellata dal Registro delle imprese, era stata legittimamente notificata a mani di G.G., già socio accomandatario e liquidatore della società, e quindi successore ex lege della società estinta.
Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (Cass. n. 14784 del 2015).
L’Agenzia delle entrate sostiene che la cartella di pagamento è stata notificata a G.G., già socio accomandatario e liquidatore della società, di modo che, in ragione del fenomeno di tipo successorio in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, il socio accomandatario, solidalmente ed illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali, è subentrato dal lato passivo nel rapporto d’imposta (Cass., S.U., n. 6070 del 2013). La cartella impugnata sarebbe stata quindi notificata al socio accomandatario nella qualità di successore della società estinta, e non alla società, soggetto non più esistente.
Nella sentenza impugnata si legge, invece, che la cartella era stata notificata “a mani di G.G. identificato in seno alla relata di notifica quale amministratore unico presso l’ultima sede della società sita in c/da *****, senza alcuna notifica effettuata nei confronti degli ex soci”.
Ebbene, l’Agenzia delle entrate, per contestare la statuizione della CTR, avrebbe dovuto, in ossequio al principio di autosufficienza, riprodurre o allegare la relata di notifica dell’atto impugnato, posto che il motivo di ricorso si fondava, per l’appunto, sulla asserita notifica della cartella di pagamento effettuata non alla società, ormai estinta, bensì al socio accomandatario quale successore dell’ente estinto.
Non avendo la ricorrente provveduto a tale adempimento, contenendo il ricorso solo la copia della cartella di pagamento oggetto d’impugnazione indirizzata a Edilferro sas, estinta e non già al socio accomandatario quale suo successore, senza la copia della relata di notifica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Si dà atto della conforme decisione del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso il medesimo contribuente con decisione n. 28537/2020; né i rilievi difensivi svolti anche nella memoria sono idonei a superare le superiori argomentazioni.
Stante l’assenza di attività difensiva degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021