LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25941-2019 proposto da:
C.F., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati SAVERIO SIMONELLI, EMANUELA CAPPELLACCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D E I PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, *****, REGIONE LAZIO, CAMERA COMMERCIO di VITERBO;
– intimati –
avverso la sentenza n. 227/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
C.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di iscrizione ipotecaria per tributi erariali anno 1994 ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello del contribuente, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 38 e 51 norme che, richiamando l’art. 327 c.p.c., prescrivono per l’appello avverso sentenze non notificate, il termine di sei mesi dalla pubblicazione.
L’Agenzia si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo si deduce illegittimità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, errores in procedendo, in quanto “i Giudici della CTR di Roma sez. 5 avrebbero potuto, anziché dichiarare l’inammissibilità, tra l’altro nemmeno eccepita dagli enti resistenti, rimettere nei termini l’appellante”. Si rileva che l’errore in cui era incorso il contribuente era stato determinato dall’apposizione di due date nella sentenza di primo grado (una attestante il deposito e una la pubblicazione), laddove le due date avrebbero dovuto essere coincidenti; peraltro “il giudice dell’impugnazione avrebbe dovuto riscontrare una lesione del diritto di difesa e quale correttivo avrebbe dovuto ricorrere all’istituto della rimessione in termini”.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non riporta, come suo preciso onere per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la sentenza di primo grado al fine di consentire la verifica della pretesa apposizione sulla stessa di una doppia data, che, come eccepito dalla controricorrente è riferibile alla data di udienza (21.11.2016) e alla data di pubblicazione (12.12.2016), quest’ultima soltanto rilevante ai fini del decorso del termine per la proposizione dell’appello (spedito tardivamente il 14.6.2017, oltre il termine ultimo del 12.6.2017).
Le sezioni unite n. 18569/2016, hanno sul tema statuito che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l’Inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione.
Pertanto il cd. termine lungo per l’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 c.p.c. decorre dalla data di pubblicazione, cui la norma espressamente si riferisce, ossia dal giorno del suo deposito ufficiale presso la cancelleria del giudice che l’ha pronunciata, attestato dal cancelliere, che costituisce l’atto mediante il quale la decisione viene ad esistenza giuridica, mentre alcuna rilevanza assumono, in mancanza di tale adempimento, la data di deposito della sola minuta, perché mero atto interno all’ufficio che avvia il procedimento di pubblicazione, e quella di inserimento del provvedimento nel registro cronologico, con l’attribuzione del relativo numero identificativo (Cass. n. 18586 del 13/07/2018).
Peraltro, ove anche risultasse la scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di primo grado di due diverse date, l’onere della prova del fatto processuale rappresentato dalla tempestività della proposizione dell’appello o del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto della tardività dell’appello incombe sulla parte che proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, denunciando rispettivamente la tempestività dell’appello o la formazione del giudicato (Cass. n. 20447 del 02/08/2018). Onere nella fattispecie non adempiuto.
Non può trovare spazio nemmeno la ulteriore doglianza del ricorrente, quanto alla rimessione in termini, mancando la dimostrazione di non aver potuto proporre nei termini l’appello per cause a lui non imputabili, non potendosi queste rinvenire nella errata percezione della data di pubblicazione (coincidente col deposito e non con la data di udienza) della sentenza.
Il ricorso pertanto, va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro. 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021