Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.2979 del 08/02/2021

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20173-2014 proposto da:

F.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA 85, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO TUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNAGRAZIA DI NICOLA;

– ricorrente –

contro

MIUR – MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLE MARCHE – ISTITUTO COMPRENSIVO

“LUCIANI” S. FILIPPO DI ASCOLI PICENO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 432/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 19/06/2014 R.G.N. 97/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/2020 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per inammissibilità e in subordine rigetto.

FATTI DI CAUSA

1. F.E., insegnante di matematica presso l’Istituto comprensivo “Luciani SS. Filippo e Giacomo” di Ascoli Piceno, con provvedimento del Dirigente scolastico notificato il 23.5.2013 era stata dichiarata soprannumeraria ed era stata invitata a presentare la domanda di mobilità; la ricorrente, presentata la domanda di mobilità, a era stata assegnata all’Istituto Scolastico Amici di Acquasanta Terme.

2. Sulla base di queste premesse e sull’assunto di avere diritto all’attribuzione di sei punti in quanto risiedeva da sola con i figli minori nel ***** perchè il coniuge per ragioni di lavoro risiedeva nel comune di *****, la F. aveva adito il giudice del lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno per chiedere il riconoscimento del diritto all’attribuzione del predetto punteggio ai fini della formazione della graduatoria interna relativa all’individuazione degli insegnanti soprannumerari.

3. La sentenza del giudice di primo grado, che aveva accolto il ricorso, è stata riformata dalla Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, la quale ha rigettato la domanda della F..

4. Il decisum della sentenza di appello si basa sulla ragione fondante secondo cui l’espressione “senza coniuge” contenuta nell’art. 23, comma 3 del CCNL dell’11.3.2013 fa riferimento al caso in cui il coniuge è deceduto, ovvero divorziato e non anche al caso in cui il coniuge è semplicemente assente perchè residente in altro comune.

5. La Corte territoriale ha ritenuto che tale l’opzione ermeneutica era coerente con il sistema di formazione delle graduatorie perchè era prevista l’attribuzione di un punteggio specifico per l’ipotesi di ricongiungimento al coniuge residente altrove e ai figli minori.

6. Avverso questa sentenza F.E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non ha opposto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sintesi dei motivi.

7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione delle norme di diritto processuale art. 435 c.p.c.

8. Asserisce che la notifica del ricorso in appello era stata effettuata in violazione del termine di cui all’art. 435 c.p.c., comma 3 e deduce che tanto si era verificato sia in relazione alla prima udienza di trattazione fissata per il giorno 10.4.2014, sia in relazione alla udienza del 17.4.2014, alla quale la causa era stata fissata con concessione di un nuovo termine per la notifica del ricorso in appello.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 23 del CCNL 11.3.2013 e degli artt. 3, 31 e 37 Cost..

10. Sostiene che, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata, l’espressione “senza coniuge” contenuta nell’art. 23 del CCNL 11.3.2013 non consente di distinguere “tra il coniuge in stato vedovile ovvero che abbia cessato il vincolo di matrimonio da quello che risulti privato di fatto e di diritto dalla convivenza”.

11. Assume che dalla scelta ermeneutica della Corte territoriale conseguirebbe che per i coniugi separati o divorziati, che vivano però nello stesso comune di residenza del minore, la disposizione attribuirebbe un vantaggio ingiusto in favore del coniuge beneficiario che, comunque, potrebbe giovarsi della vicinanza all’altro genitore, vantaggio che sarebbe negato ad ricorrente che non può contare su alcun aiuto del coniuge che risiede ad oltre 600Km di distanza.

12. Aggiunge che l’interpretazione della clausola collettiva è in contrasto sia con le indicazioni contenute nella scheda di valutazione dei titoli per la compilazione della graduatoria di Istituto ai fini dell’individuazione dei docenti soprannumerari, scheda allegata al CCNL dell’11.3.2013 secondo cui “…ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere “a” e “d” del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità”.

13. Asserisce che, diversamente da quanto statuito dalla Corte territoriale, il punteggio previsto per i figli non inserisce al ricongiungimento agli stessi ma alla loro età e viene attribuito in aggiunta al punteggio per il ricongiungimento al coniuge.

14. In via preliminare deve rilevarsi la nullità della notificazione del ricorso, avvenuta presso l’avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona invece che presso l’Avvocatura Generale in Roma.

15. Tuttavia, tale causa di nullità non impone la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo, perchè, in virtù del principio della ragione più liquida, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per quanto si dirà di seguito (tra le più recenti Cass. n. 6924 del 2020).

Esame dei motivi.

16. Il primo motivo è inammissibile.

17. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del “fatto processuale”, l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. Sez.Un. 8077/2012).

18. La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. Sez. Un. 220181/2019; Cass. n. 20682/2029, Cass. 20924/2019, Cass. n. 15367/2014, Cass. n. 21226/2010).

19. Dal principio di diritto innanzi richiamato discende che, qualora il ricorrente assuma che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti processuali sui quali è fondata la censura.

20. Non è, invece, sufficiente che il ricorrente assolva al distinto onere previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., n. 4, indicando la sede nella quale l’atto processuale è reperibile, perchè l’art. 366 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 5 richiede che al giudice di legittimità vengano forniti tutti gli elementi necessari per avere la compieta cognizione della controversia, senza necessità di accedere a fonti esterne, mentre la produzione è finalizzata a permettere l’agevole reperibilità del documento o dell’atto la cui rilevanza è invocata ai fini dell’accoglimento del ricorso (sulla non sovrapponibilità dei due requisiti (Cass. 28.9.2016 n. 19048).

21. Ebbene, la ricorrente, in violazione degli oneri imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 5, non riporta il contenuto delle relazioni di notifica dell’appello, del decreto ex art. 435 c.p.c. e dei verbali delle udienze celebrate nel giudizio di appello, atti che non risultano allegati al ricorso e di cui non è specificata la sede di produzione processuale e, quindi, non fornisce i dati necessari per valutare la sussistenza del denunciato error in procedendo.

22. Il secondo motivo è inammissibile.

23. Va rilevato che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 29.11.2007 dall’Aran e dai rappresentanti delle Confederazioni e Organizzazioni sindacali (pubblicato sul sito ARAN), applicabile ratione temporis, ha delegato alla contrattazione collettiva integrativa, (fra le altre), la materia della mobilità (art. 4), nella quale è ricompresa, in modo espresso, quella concernente l’utilizzazione del personale soprannumerario (oltrechè di quello inidoneo e di quello collocato fuori ruolo) e quella relativa all’individuazione (art. 10) dei “criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale”.

24. Nessuna delle disposizioni contenute nel richiamato CCNL disciplina le modalità di attribuzione dei punteggi per l’individuazione dei docenti “soprannumerari”.

25. Non risulta pubblicato nel sito ufficiale dell’ARAN quello che la ricorrente definisce, denunciandone la non corretta interpretazione da parte della Corte territoriale, come CCNL 11.3.2013.

26. La denuncia di “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto sostanziale “art. 23 CCNL 11.3.2013” è, pertanto inammissibile non venendo in rilievo alcuna delle disposizioni contenute nel CCNL sottoscritto il 29.11.2007.

27. Ove l’art. 23 debba intendersi riferito ad un contratto o ad un accordo collettivo non sottoscritto per la parte pubblica dall’Aran, l’inammissibilità della censura consegue alla mancata allegazione di un contratto di tal fatta.

28. A detti contratti non si estende, infatti, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, sicchè, vengono necessariamente in rilievo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4 ed il ricorrente è tenuto a depositarli, a fornire precise indicazioni sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a trascrivere nel ricorso le clausole sulle quali si incentra la censura (Cass. nn. 7981, 7216, 6038, 2709, 95 del 2018), oneri, come detto, non assolti dalla ricorrente.

29. Va anche osservato che i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis (Cass. 19.3.2004 n. 5565, Cass. 22.9.2006 n. 20599, Cass. 5.12.2008 n. 28859, Cass. 19.3.2010 n. 6748, Cass. 25.6.2013 n. 15934; Cass. 14.3.2016 n. 4921).

30. La violazione degli oneri allegatori impedisce a questa Corte di ricostruire il testo e la portata della clausola negoziale collettiva censurata e la mancata indicazione delle regole di ermeneutica contrattuale non consente al Collegio di valutare la fondatezza dei vizi addebitati alla sentenza impugnata.

31. Non v’è spazio per la pronuncia sulle spese in quanto il Ministero non ha svolto alcuna attività difensiva.

32. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

LA CORTE Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472