Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29797 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 850-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.O., D.N.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4388/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

La CTR della Campania, con sentenza nr. 4388/2019, accoglieva l’appello di Z.J. avverso la pronuncia della CTP di Caserta con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto un avviso di rettifica del maggior valore dei beni trasferiti con atto del 16.4.2014.

Il Giudice di appello rilevava che l’Ufficio in sede di rettifica effettuata ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 3, nel caso opti per la comparazione con altri casi, ha l’obbligo di allegare l’atto assunto quale termine di paragone sicché in mancanza gli accertamenti comparativi devono ritenersi affetti da un vizio insanabile.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica la parte intimata.

Con un primo motivo si duole della nullità della sentenza per vizio di motivazione sub specie di motivazione apparente.

Si lamenta che la decisione della CTR non spiega quale sarebbe il contenuto essenziale dell’atto che avrebbe dovuto essere riprodotto nella motivazione dell’avviso di accertamento.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si osserva che l’atto impositivo includeva relativamente all’atto utilizzato come parametro di riferimento il numero di repertorio, l’ubicazione, la composizione del relativo immobile, l’estensione in m/q, la stima del valore, l’indicazione di dettaglio di talune caratteristiche prerogative dell’immobile oggetto dell’atto usato corna parametro di riferimento.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Giova in primo luogo ricordare che la “motivazione apparente” quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dell’art. 111 Cost., comma 6, omette di esporre i motivi in fatto ed in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, di chiarire su quali prove e su quali argomentazioni abbia fondato la propria: in tale ipotesi, la motivazione, pur essendo materialmente esistente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende però percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

La descritta anomalia motivazionale – sempreché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – integra un error in procedendo ed importa la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (sul tema, tra le tantissime, si vedano Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 03/02/2017, n. 2876; Cass., Sez. U., 24/03/2017, n. 7667; Cass. 14/06/2017, n. 14927; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

Con particolare riguardo al processo tributario, si è altresì puntualizzato che “e’ nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, la sentenza della C.T.R. completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (così Cass. 23/07/2020, n. 15757; Cass. 05/10/2018, n. 24452).

All’inverso, la sentenza d’appello è legittimamente motivata per relationem ove il giudice del gravame, facendo propri gli argomenti del primo decidente, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e corretto (cfr. Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 19/07/2016, n. 14786).

Facendo applicazione di tali principi, la pronuncia impugnata palesa il lamentato vizio motivazionale invalidante.

La lettura della sentenza non evidenzia: un’analitica esposizione delle questioni controverse (come definite nell’originario atto introduttivo), delle deduzioni difensive svolte dai contraddittori e delle motivazioni della pronuncia di primo grado; neppure in essa non viene, neppure sommariamente, riportato il contenuto dell’atto di impugnazione e manca ogni indicazione, seppur sintetica, delle ragioni per le quali si è ritenuto di condividere la tesi dell’appellante. Nella sostanza la decisione si limita ad enunciare in astratto il principio senza confrontarsi con il caso concreto.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza alla CTR della Campania anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione per un nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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