Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29798 del 25/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 999-2020 proposto da:

CASA DI CURA CRISTO RE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA TODARO, SALVATORE CATANIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MESSINA, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 2841/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La Casa di Cura Cristo Re s.p.r. ricorre sulla base di due motivi avverso la sentenza della CTR della Sicilia, sez. distaccata di Messina, con cui è stato rigettato l’appello della contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

L’Ufficio si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si lamenta che la CTR avrebbe omesso di verificare la regolare convocazione delle parti per l’udienza del 17.4.2019.

In questa prospettiva si rileva che l’avviso di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 31, è stato inviato ad un indirizzo non corretto, errore che è stato scoperto dalla Segreteria della sezione della CTR in occasione della comunicazione del dispositivo.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il primo motivo è fondato con l’assorbimento del secondo.

Sul punto va ricordato che secondo un condivisibile principio giurisprudenziale, “Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo decreto, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. n. 18279 del 2018; conf. Cass. n. 28968/18; n. 28843/17; n. 1786/16; v. anche n. 21059/07 e Sez. U., n. 13654/11).

Va altresì ricordato il principio secondo cui “Nel processo tributario, la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27496 del 30/12/2014).

Nel caso di specie ha dimostrato che l’avviso di trattazione è stato inviato ad un indirizzo non corretto come emerge dal raffronto fra la comunicazione dell’avviso di trattazione e quella relativa alla comunicazione del dispositivo riprodotti dalla ricorrente in ossequio del principio di specificità.

La CTR ha, pertanto, errato nell’omettere di rilevare l’omesso invio al domicilio dell’avviso di trattazione del giudizio di appello alla parte appellante.

Orbene, sulla scorta dei suesposti principi il motivo di ricorso in esame va accolto con l’assorbimento del restante In estrema sintesi, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e con rinvio della causa alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. distaccata di Messina, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472