Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.29801 del 25/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8817-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

COOP LOMBARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati STEFANO ZAGA’, GIUSEPPE CORASANITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5148/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

La CTR della Lombardia, con sentenza nr. 5148/2018 accoglieva l’appello della Lombardia società cooperativa avverso la decisione della CTP di Milano con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’avviso di rettifica emesso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, del valore venale in comune commercio dell’immobile negoziato con atto del 12.12.2013.

Il giudice di appello rilevava la congruità dei valori dichiarati nell’atto di vendita alla luce dei dati emersi nella perizia e relazione proposta dalla contribuente. Evidenziava altresì che l’Ufficio aveva sostenuto di non essere stato in grado di rilevare dati recenti per poter utilizzare un procedimento sintetico comparativo.

Su queste basi riteneva che il valore attribuibile al fabbricato doveva essere di Euro 19.592.029,00.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente eccependo la tardività del ricorso sul rilievo che Agenzia delle Entrate non avrebbe potuto usufruire della sospensione dei termini ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 2.

Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Si sostiene che la decisione non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali il giudice di appello avrebbe ritenuto congruo il minor valore risultante dalla perizia di parte prodotta in giudizio.

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività nei termini in cui è stata sollevata dovendosi rilevare che la sospensione D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6, opera nei confronti di tutte le parti in causa.

Il motivo è infondato.

Giova in primo luogo ricordare che la “motivazione apparente” quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dell’art. 111 Cost., comma 6, omette di esporre i motivi in fatto ed in diritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, di chiarire su quali prove e su quali argomentazioni abbia fondato la propria: in tale ipotesi, la motivazione, pur essendo materialmente esistente come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende però percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.

La descritta anomalia motivazionale – sempreché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – integra un error in procedendo ed importa la nullità della sentenza, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (sul tema, tra le tantissime, si vedano Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 03/02/2017, n. 2876; Cass., Sez. U., 24/03/2017, n. 7667; Cass. 14/06/2017, n. 14927; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

Con particolare riguardo al processo tributario, si è altresì puntualizzato che “e’ nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, la sentenza della C.T.R. completamente priva dell’illustrazione delle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame” (così Cass. 23/07/2020, n. 15757; Cass. 05/10/2018, n. 24452).

All’inverso, la sentenza d’appello è legittimamente motivata per relationem ove il giudice del gravame, facendo propri gli argomenti del primo decidente, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e corretto (cfr. Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 19/07/2016, n. 14786).

Facendo applicazione di tali principi, la pronuncia impugnata non palesa il lamentato vizio motivazionale invalidante.

La CTR sia pur in modo sintetico ha ritenuto corretto il valore indicato nella consulenza di parte elaborato dalla contribuente valorizzando altresì la mancanza di elementi recenti che l’Ufficio non era stato in grado di fornire per poter utilizzare un procedimento sintetico.

L’iter argomentativo seguito dal giudice di appello si pone al di sopra del minimo costituzionale.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 6000,00 oltre accessori di legge e al 15% per spese generali.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2021

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